Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 tutela dall'inquinamento |
Data: | 28/01/1997 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel bacino imbrifero del Brugneto). |
Art. 2. (Autorizzazione provvisoria allo scarico). |
Art. 3. (Verifiche). |
Art. 4. (Vigilanza e controllo). |
Art. 5. (Norma di rinvio). |
§ 4.7.37 - L.R. 28 gennaio 1997, n. 5.
Disposizioni sugli scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel Bacino imbrifero del Brugneto.
(B.U. 19 febbraio 1997, n. 3).
Art. 1. (Scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel bacino imbrifero del Brugneto).
1. Al fine di contenere e controllare rischi di inquinamento, la provincia di Genova può approvare, in deroga all'articolo 17, comma 1, lettera a) della
2. Il progetto complessivo di risanamento di cui al comma 1, comprensivo del sistema di gestione delle opere, è approvato dalla provincia di Genova, previo impegno, da parte degli enti interessati, ivi compreso il comune di Genova, utilizzatore della risorsa idrica, ad approvare e realizzare il sistema proposto mediante accordo di programma, promosso dal Presidente della Provincia, e ad affidarne la gestione, nel rispetto di quanto previsto dalla
Art. 2. (Autorizzazione provvisoria allo scarico).
1. Gli scarichi di cui all'articolo 1 possono essere autorizzati dalla Provincia purché dotati di impianti di depurazione che consentano il rispetto dei limiti previsti dalla tabella A allegata alla
2. In ogni caso, si applicano le norme dettate dal
3. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda da parte dei comuni competenti, la Provincia rilascia l'autorizzazione provvisoria nella quale sono stabiliti:
a) i limiti di accettabilità dello scarico;
b) il termine per la messa a punto degli impianti di depurazione;
c) i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto degli impianti;
d) la frequenza dei controlli.
4. Il periodo per la messa a punto degli impianti non può essere superiore a un anno.
Art. 3. (Verifiche).
1. La provincia di Genova, entro diciotto mesi a far data del termine di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), avvalendosi delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 6 della
2. Qualora la verifica dia risultato positivo, l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 si considera definitiva ai sensi dell'articolo 19 della
3. La Provincia, a seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma 1, effettua, inoltre, una verifica globale condotta anche sotto il profilo della tutela dell'invaso per gli aspetti igienico sanitari, di tutti gli interventi previsti nel progetto complessivo di risanamento. Qualora l'esito sia favorevole, lo schema depurativo costituito dagli impianti di depurazione in esso contenuti sostituisce l'intervento per l'ambito territoriale Alte Valli Scrivia e Trebbia, al servizio dei Comuni di Rondanina, Torriglia e Propata, previsto nel Piano Regionale di risanamento delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 1982, n. 50, ed aggiornato con deliberazione in data 2 luglio 1991, n. 53, e costituisce modifica allo stesso Piano.
4. L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione agli scarichi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Fatta salva la necessità di verifiche periodiche e ferma restando l'eventuale immediata adozione di provvedimenti a tutela della qualità delle acque, qualora si verifichi una variazione delle condizioni della qualità delle acque dell'invaso del Brugneto, derivante dagli scarichi autorizzati, anche se la stessa non sia tale da arrecare pregiudizio all'uso idropotabile delle acque invasate, la provincia di Genova, acquisite le valutazioni di carattere sanitario della competente struttura della Unità Sanitaria Locale, con proprio provvedimento, impone l'integrazione dell'autorizzazione con ulteriori prescrizioni sino alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano regionale entro cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Art. 4. (Vigilanza e controllo).
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte sulla base delle disposizioni previste dalla
2. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità sanitaria locale competente per territorio, per quanto concerne questioni relative all'igiene e alla salute pubblica, nonché interventi da parte della Provincia in applicazione di norme che disciplinano materie specifiche.
Art. 5. (Norma di rinvio).
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia.