§ 4.7.37 - L.R. 28 gennaio 1997, n. 5.
Disposizioni sugli scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel Bacino imbrifero del Brugneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 tutela dall'inquinamento
Data:28/01/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel bacino imbrifero del Brugneto).
Art. 2.  (Autorizzazione provvisoria allo scarico).
Art. 3.  (Verifiche).
Art. 4.  (Vigilanza e controllo).
Art. 5.  (Norma di rinvio).


§ 4.7.37 - L.R. 28 gennaio 1997, n. 5.

Disposizioni sugli scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel Bacino imbrifero del Brugneto.

(B.U. 19 febbraio 1997, n. 3).

 

Art. 1. (Scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel bacino imbrifero del Brugneto).

     1. Al fine di contenere e controllare rischi di inquinamento, la provincia di Genova può approvare, in deroga all'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) su richiesta degli enti locali competenti, i progetti di impianti di depurazione degli scarichi delle pubbliche fognature, a servizio degli insediamenti esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge, recapitanti nel bacino imbrifero del Brugneto, a monte della diga omonima, sulla base di un progetto complessivo di risanamento redatto dalla provincia stessa.

     2. Il progetto complessivo di risanamento di cui al comma 1, comprensivo del sistema di gestione delle opere, è approvato dalla provincia di Genova, previo impegno, da parte degli enti interessati, ivi compreso il comune di Genova, utilizzatore della risorsa idrica, ad approvare e realizzare il sistema proposto mediante accordo di programma, promosso dal Presidente della Provincia, e ad affidarne la gestione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche), ad un unico ente a far data dall'attuazione del primo impianto.

 

     Art. 2. (Autorizzazione provvisoria allo scarico).

     1. Gli scarichi di cui all'articolo 1 possono essere autorizzati dalla Provincia purché dotati di impianti di depurazione che consentano il rispetto dei limiti previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni, o di limiti più restrittivi individuati dalla Provincia stessa.

     2. In ogni caso, si applicano le norme dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) e devono garantirsi i fini idropotabili dell'invaso del Brugneto ed il mantenimento delle caratteristiche qualitative delle acque.

     3. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda da parte dei comuni competenti, la Provincia rilascia l'autorizzazione provvisoria nella quale sono stabiliti:

     a) i limiti di accettabilità dello scarico;

     b) il termine per la messa a punto degli impianti di depurazione;

     c) i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto degli impianti;

     d) la frequenza dei controlli.

     4. Il periodo per la messa a punto degli impianti non può essere superiore a un anno.

 

     Art. 3. (Verifiche).

     1. La provincia di Genova, entro diciotto mesi a far data del termine di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), avvalendosi delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1995, n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) o, in attesa dell'operatività dell'Agenzia regionale, dei Presidi Multizonali di Prevenzione nonché in ogni caso dei competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali, verifica che l'utilizzo dei sistemi depurativi, approvati ed autorizzati ai sensi della presente legge, sia idoneo al mantenimento delle caratteristiche qualitative delle acque dell'invaso del Brugneto, e comunica alla Regione l'esito della verifica.

     2. Qualora la verifica dia risultato positivo, l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 si considera definitiva ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 43/1995.

     3. La Provincia, a seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma 1, effettua, inoltre, una verifica globale condotta anche sotto il profilo della tutela dell'invaso per gli aspetti igienico sanitari, di tutti gli interventi previsti nel progetto complessivo di risanamento. Qualora l'esito sia favorevole, lo schema depurativo costituito dagli impianti di depurazione in esso contenuti sostituisce l'intervento per l'ambito territoriale Alte Valli Scrivia e Trebbia, al servizio dei Comuni di Rondanina, Torriglia e Propata, previsto nel Piano Regionale di risanamento delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 1982, n. 50, ed aggiornato con deliberazione in data 2 luglio 1991, n. 53, e costituisce modifica allo stesso Piano.

     4. L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione agli scarichi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. Fatta salva la necessità di verifiche periodiche e ferma restando l'eventuale immediata adozione di provvedimenti a tutela della qualità delle acque, qualora si verifichi una variazione delle condizioni della qualità delle acque dell'invaso del Brugneto, derivante dagli scarichi autorizzati, anche se la stessa non sia tale da arrecare pregiudizio all'uso idropotabile delle acque invasate, la provincia di Genova, acquisite le valutazioni di carattere sanitario della competente struttura della Unità Sanitaria Locale, con proprio provvedimento, impone l'integrazione dell'autorizzazione con ulteriori prescrizioni sino alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano regionale entro cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

 

     Art. 4. (Vigilanza e controllo).

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte sulla base delle disposizioni previste dalla legge regionale 43/1995 per gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature.

     2. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità sanitaria locale competente per territorio, per quanto concerne questioni relative all'igiene e alla salute pubblica, nonché interventi da parte della Provincia in applicazione di norme che disciplinano materie specifiche.

 

     Art. 5. (Norma di rinvio).

     1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia.