§ 4.7.12 - L.R. 1 settembre 1982, n. 38.
Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 tutela dall'inquinamento
Data:01/09/1982
Numero:38


Sommario
Art. 23.  (Adeguamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti esistenti).


§ 4.7.12 - L.R. 1 settembre 1982, n. 38.

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.

(B.U. 22 settembre 1982, n. 38).

 

     Artt. 1. - 22.

     (Omissis) [1]

 

Art. 23. (Adeguamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti esistenti).

     1. - 10. (Omissis) [2]

     11. Per gli insediamenti esistenti della classe A i limiti di distanza e di dislivello indicati dal 1° comma dell'art. 11 sono ridotti rispettivamente a 150 metri e a 10 metri

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 49 della L.R. 16 agosto 1995, n. 43).

[2] Dell'art. 23, già modificato dalla L.R. 8 novembre 1983, n. 36 e 3 novembre 1986, n. 30, oggi abrogata, vige solo il comma riportato; i restanti sono stati abrogati dall'art. 49 della L.R. 16 agosto 1995, n. 43).