§ 3.2.90 - L.R. 1 dicembre 2006, n. 39.
Nuove norme per l’Istituto Regionale per la Floricoltura


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:01/12/2006
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità dell’Istituto Regionale per la Floricoltura)
Art. 2.  (Enti partecipanti)
Art. 3.  (Organi dell’IRF)
Art. 4.  (Assemblea)
Art. 5.  (Comitato direttivo)
Art. 6.  (Presidente)
Art. 7.  (Direttore)
Art. 8.  (Collegio dei Revisori dei conti)
Art. 9.  (Dotazioni organiche)
Art. 10.  (Statuto)
Art. 11.  (Patrimonio e forme di finanziamento dell’IRF)
Art. 12.  (Disposizioni finali)
Art. 13.  (Norma transitoria)
Art. 14.  (Abrogazione di norme)
Art. 15.  (Norma finanziaria)


§ 3.2.90 - L.R. 1 dicembre 2006, n. 39.

Nuove norme per l’Istituto Regionale per la Floricoltura

(B.U. 13 dicembre 2006, n. 18)

 

Art. 1. (Finalità dell’Istituto Regionale per la Floricoltura)

     1. La presente legge detta la nuova disciplina per l’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF), già istituito con legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 (norme per la costituzione dell’Istituto regionale per la floricoltura), successivamente modificata dalla legge regionale 13 marzo 1986 n. 6 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 “Norme per la costituzione dell’Istituto regionale per la floricoltura”).

     2. L’IRF ha sede in Sanremo.

     3. L’IRF è un ente strumentale della Regione che si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la competitività del sistema delle imprese florovivaistiche liguri attraverso la promozione, la realizzazione ed il coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione.

     4. L’IRF persegue la finalità di cui al comma 3 mediante azioni mirate a favorire la produzione florovivaistica ligure e volte a:

     a) promuovere, sostenere, svolgere e valorizzare attività di ricerca e sperimentazione, anche attraverso il trasferimento di conoscenze e tecnologie;

     b) favorire la valorizzazione dell’innovazione e dei suoi attori;

     c) fornire servizi specialistici anche ai sensi della legge regionale 29 novembre 2004 n. 22 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli investimenti di animazione per lo sviluppo rurale), nonché assistenza tecnica e tecnologica;

     d) favorire le attività formative per gli operatori del settore e per gli studenti di corsi professionali e/o universitari, nonché nell’ambito di dottorati di ricerca di portata nazionale o internazionale e di attività specialistiche;

     e) organizzare attività rivolte agli addetti del settore, provenienti da strutture della ricerca e della sperimentazione, pubbliche o private, nazionali od internazionali, per corsi e stage di addestramento o per lo svolgimento di ricerche e sperimentazioni o per l’applicazione di tecniche nell’ottica di potenziare il florovivaismo ligure;

     f) contribuire alla costituzione di gruppi di prodotto o di processo per lo sviluppo dell’innovazione sul territorio;

     g) stipulare specifici accordi e convenzioni con consorzi, fondazioni o società, soggetti pubblici e privati, nazionali od internazionali, al fine di interagire professionalmente nell’interesse del florovivaismo ligure;

     h) individuare e rispondere a bandi europei o nazionali per acquisire risorse aggiuntive destinate alla promozione della ricerca e dell’innovazione;

     i) promuovere lo sviluppo coordinato e sinergico delle attività di ricerca e di servizio delle strutture specialistiche afferenti alla competenza della Regione;

     l) promuovere l’orientamento, la dimostrazione e la divulgazione per la specializzazione, la valorizzazione ed il miglioramento delle produzioni florovivaistiche e per l’aggiornamento  professionale in tali settori;

     m) promuovere la cooperazione con altri Enti e Istituti di ricerca nazionali ed internazionali, al fine di potenziare il sistema della ricerca in floricoltura in termini di dimensioni, risorse, competenze e competitività;

     n) promuovere borse di studio ed assegni di ricerca.

     5. La Regione, nell’ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo, può affidare direttamente all’IRF la realizzazione di specifici progetti.

     6. L’IRF è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale, patrimoniale e contabile, tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 12.

     7. L’IRF può costituire sedi secondarie correlate ad effettive esigenze di sviluppo del comparto florovivaistico ligure.

     8. L’attività e il funzionamento dell’IRF sono disciplinate dallo Statuto di cui all’articolo 10.

 

     Art. 2. (Enti partecipanti)

     1. Possono aderire all’IRF enti pubblici, cooperative ed associazioni tra operatori florovivaistici.

     2. La partecipazione alla gestione dell’IRF da parte dei soggetti di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dallo Statuto.

 

     Art. 3. (Organi dell’IRF)

     1. Sono organi dell’IRF:

     a) l’Assemblea;

     b) il Comitato direttivo;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. (Assemblea)

     1. L’Assemblea dell’IRF è composta:

     a) da sei membri nominati dalla Regione;

     b) da un rappresentante di ciascun Ente pubblico partecipante;

     c) dal rappresentante di ognuna delle associazioni e cooperative di cui all’articolo 2, comma 1, purchè il numero complessivo dei rappresentanti sia inferiore al numero complessivo dei rappresentanti di cui alla lettera b);

     d) da sei membri designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     2. L’Assemblea è costituita con deliberazione della Giunta regionale. Le designazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, debbono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l’Assemblea si considera validamente costituita, purché siano stati designati dalle rispettive componenti almeno i due terzi dei membri, salvo successiva integrazione.

     3. L’Assemblea dura in carica cinque anni; viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.

     4. Spetta all’Assemblea:

     a) adottare o modificare lo Statuto di cui all’articolo 10;

     b) deliberare il bilancio annuale e pluriennale di previsione;

     c) deliberare il rendiconto generale;

     d) deliberare la pianta organica;

     e) eleggere, nel proprio seno, quattro membri del Comitato Direttivo di cui all’articolo 5 e il Vicepresidente dell’IRF ai sensi dell’articolo 6 [1];

     f) fornire al Comitato direttivo le linee guida per l’adozione dei programmi di attività nonché per il coordinamento e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che possono concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;

     g) verificare, con cadenza almeno semestrale, che l’attività svolta dal Comitato direttivo sia coerente con le linee guida di cui alla lettera f);

     h) nominare il Direttore dell’IRF e provvedere alla sua revoca in caso di motivate ragioni.

     5. L’Assemblea adotta le linee guida per la redazione dei programmi di attività di cui al comma 4, lettera f) nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione e del programma del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente di cui alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle esigenze del settore florovivaistico e della ricerca.

 

     Art. 5. (Comitato direttivo)

     1. Il Comitato direttivo è l’organo di governo dell’IRF ed è composto dal Presidente, nominato ai sensi dell’articolo 6, e da altri quattro membri eletti dall’Assemblea nel suo seno, di cui:

     a) uno scelto tra i rappresentanti della Regione;

     b) uno scelto tra i rappresentanti degli altri Enti pubblici;

     c) uno scelto tra i rappresentanti delle cooperative e delle associazioni partecipanti di cui all’articolo 2;

     d) uno scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli [2].

     2. Il Comitato direttivo è eletto dall’Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei membri in carica; ciascun membro dell’Assemblea indica sulla propria scheda un solo nominativo per ciascuno dei quattro gruppi di rappresentanza di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1.

     3. L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, può revocare l’intero Comitato direttivo o uno o più dei suoi componenti nei seguenti casi:

     a) per gravi violazioni di legge, di norme regolamentari o dello Statuto;

     b) in occasione di persistenti inadempienze relativamente ad atti dovuti;

     c) per l’adozione di atti che compromettano il buon funzionamento dell’Ente.

     4. La nomina del nuovo Comitato o la surroga dei membri revocati deve essere effettuata nella seduta immediatamente successiva a quella in cui è stato approvato il provvedimento di revoca.

     5. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono validamente assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei membri assegnati e a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. Alle riunioni del Comitato direttivo partecipa il Direttore dell’IRF.

     7. Al Comitato direttivo competono:

     a) la predisposizione dello schema di Statuto da sottoporre all’Assemblea per la sua adozione;

     b) la predisposizione e l’approvazione del programma annuale e quinquennale di attività sulla base delle linee guida di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto di gruppi di lavoro tecnico-scientifici;

     c) la predisposizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale di previsione da sottoporre all’Assemblea;

     d) la predisposizione dello schema di rendiconto generale da sottoporre all’Assemblea;

     e) la predisposizione dello schema di pianta organica dell’IRF da sottoporre all’Assemblea;

     f) l’approvazione dei necessari regolamenti, compresi il regolamento organico del personale, il regolamento di contabilità e il regolamento economale;

     g) l’individuazione dei criteri di priorità nell’ambito degli interventi da attuare per lo svolgimento del programma annuale di attività;

     h) la promozione di specifici seminari tematici;

     i) gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

     l) la realizzazione degli specifici progetti affidati all’IRF dalla Giunta regionale o da altri Enti;

     m) ogni altra iniziativa non espressamente attribuita ad altri organi dell’IRF dalla presente legge o dallo Statuto.

     8. Il Comitato direttivo determina gli indirizzi programmatici e gestionali e fissa gli obiettivi al Direttore dell’IRF, verificandone l’operato.

     9. Il Comitato direttivo viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

 

     Art. 6. (Presidente)

     1. Il Presidente viene nominato dalla Giunta regionale, scelto tra i membri dell’Assemblea.

     2. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica, dal Vicepresidente, eletto dall’Assemblea nella sua prima riunione tra i membri del Comitato Direttivo [3].

     3. Nell’ipotesi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente o del Vicepresidente, la Giunta regionale o l’Assemblea dell’IRF, secondo le rispettive competenze, procedono entro trenta giorni alla nuova nomina o elezione.

     4. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza dell’Assemblea, salvo l’esercizio della ordinaria amministrazione, in attesa della nomina dei rispettivi sostituti.

     5. Il Presidente:

     a) rappresenta legalmente l’IRF;

     b) convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle relative sedute;

     c) svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto che non sia riservata ad altri organi dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Direttore)

     1. Il Direttore è nominato dall’Assemblea ed è scelto fra coloro che, in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza, siano dotati di adeguato livello di esperienza e capacità professionale nel campo della ricerca e della fornitura di servizi in ambito florovivaistico e comunque nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto; i motivi della scelta devono essere specificati nella deliberazione di nomina.

     2. La figura del Direttore è prevista nella pianta organica dell’IRF e il trattamento giuridico ed economico è equiparato a quello previsto per la dirigenza regionale. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato con durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza, nonché a tempo pieno ed esclusivo.

     3. Il Direttore è la figura apicale dell’IRF e ha la responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica riguardo all’attività dell’IRF; svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) Organizza, coordina e vigila le attività delle aree in cui è strutturato l’IRF;

     b) cura e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo;

     c) adotta, nel rispetto degli indirizzi programmatici e gestionali determinati dal Comitato direttivo, tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle attività dell’IRF, comprese quelle che impegnano l’IRF medesimo verso l’esterno, esercitando i relativi poteri di spesa;

     d) partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo;

     e) applica, per quanto compatibili con l’organizzazione interna dell’IRF, i principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni;

     f) supporta il Collegio dei revisori dei conti per l’esercizio delle attività di controllo e verifica;

     g) svolge le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto;

     h) prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti e delle formalità necessarie, delle nuove adesioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) richiedendo al Presidente della Giunta regionale l’emanazione del relativo provvedimento e ne riferisce al Comitato direttivo nella riunione successiva.

     4. In caso di assenza o di impedimento il Direttore è sostituito temporaneamente da un dirigente in servizio presso l’IRF. Nel caso di vacanza definitiva, la nomina del Direttore deve essere effettuata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di vacanza.

 

     Art. 8. (Collegio dei Revisori dei conti)

     1. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 9. (Dotazioni organiche)

     1. Le dotazioni organiche necessarie per il funzionamento, distinte per qualifiche funzionali, sono deliberate dall’Assemblea, tenuto conto delle complessive disponibilità finanziarie dell’IRF.

     2. Al personale dipendente dell’IRF si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

     3. L’IRF può assumere operai agricoli stagionali, nel rispetto delle norme vigenti, per la realizzazione degli interventi relativi alle coltivazioni sperimentali svolte presso le proprie strutture.

     4. Il regolamento organico del personale è redatto nel rispetto della vigente normativa sul personale dipendente della Regione con particolare riguardo alla distinzione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 165/2001.

 

     Art. 10. (Statuto)

     1. Lo Statuto e le sue modifiche sono adottate dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei membri in carica e sono approvate dal Consiglio regionale.

     2. Lo Statuto prevede:

     a) le modalità di adesione per gli enti pubblici, le cooperative e le associazioni aderenti, comprese le quote di partecipazione atte ad assicurare alla parte pubblica una partecipazione assembleare maggioritaria;

     b) le modalità per la scelta del Direttore;

     c) le modalità di funzionamento dell’IRF, per quanto non previsto dalla presente legge;

     d) le modalità di funzionamento e le attribuzioni del Collegio dei Revisori dei conti;

     e) le modalità per l’eventuale liquidazione dell’IRF.

 

     Art. 11. (Patrimonio e forme di finanziamento dell’IRF)

     1. L’IRF ha in dotazione un proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare che può essere incrementato per acquisto, donazione, eredità e legato.

     2. Alle spese correnti e di investimento l’IRF provvede in particolare con:

     a) le specifiche somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale;

     b) le quote che ciascun ente ed associazione partecipante è tenuto a corrispondere ai sensi dello  Statuto di cui all’articolo 10;

     c) i ricavi derivanti dall’attività dell’IRF;

     d) le entrate derivanti da rendite, interessi e frutti del proprio patrimonio;

     e) ogni altra entrata derivante da contributi e trasferimenti da enti pubblici e da privati.

     3. L’IRF può disporre di finanziamenti derivanti dall’affidamento allo stesso di progetti finalizzati regionali, nazionali, comunitari o provenienti da Paesi terzi purché coerenti con gli scopi della presente legge.

 

     Art. 12. (Disposizioni finali)

     1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge all’IRF si applicano le disposizioni previste per gli enti strumentali della Regione.

 

     Art. 13. (Norma transitoria)

     1. Gli organi dell’IRF in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni ai sensi della l.r. 6/1986, provvedendo unicamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di insediamento dei nuovi organi.

     2. La Regione avvia il procedimento di costituzione dell’Assemblea di cui all’articolo 4, comma 2 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della presente legge.

     3. Il Comitato direttivo di cui all’articolo 5 deve essere eletto entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell’Assemblea.

     4. Lo Statuto ed i regolamenti vigenti, per quanto compatibili, rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo Statuto.

     5. Fino alla nomina del Direttore di cui all’articolo 7, le relative funzioni vengono esercitate dal Direttore tecnico dell’Istituto.

     6. Sono fatti salvi i rapporti giuridici in corso.

 

     Art. 14. (Abrogazione di norme)

     1. La legge regionale 2 luglio 1976, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 13 marzo 1986 n. 6, è abrogata fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della presente legge.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria)

      (Omissis)


[1] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16.