Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 29/11/2004 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Servizi di sviluppo agricolo) |
Art. 3. (Attività e beneficiari dei servizi di sviluppo agricolo) |
Art. 4. (Strumento Operativo Agricolo Regionale) |
Art. 5. (Competenze della Regione) |
Art. 5 bis. (Oneri per la fornitura dei servizi) |
Art. 6. (Soggetti attuatori) |
Art. 7. (Biodiversità) |
Art. 8. (Istituzione della rete d’informazione contabile) |
Art. 9. (Attività divulgativa, formativa e promozionale) |
Art. 10. (Sistema Informativo Agricolo della Liguria) |
Art. 11. (Contributi) |
Art. 12. (Finalità e destinatari) |
Art. 13. (Attività finanziabili e sportelli informativi) |
Art. 14. (Criteri e modalità per la richiesta dei contributi) |
Art. 15. (Ripartizione dei contributi) |
Art. 16. (Liquidazione dei contributi) |
Art. 17. (Norma finanziaria) |
Art. 18. (Norma transitoria) |
Art. 18 bis. (Sospensione dell’efficacia) |
Art. 19. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.2.86 - L.R. 29 novembre 2004, n. 22.
Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale.
(B.U. 1 dicembre 2004, n. 11)
TITOLO I
SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo in armonia con la legislazione e la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
2. I servizi di sviluppo agricolo hanno la funzione di:
a) approfondire e ampliare la conoscenza in materia agricola e agro-ambientale;
b) migliorare e rafforzare le condizioni socio-economiche degli addetti al settore agricolo;
c) aumentare la competenza e la competitività imprenditoriale;
d) supportare la equilibrata fruizione e lo sviluppo sostenibile delle risorse agricole, zootecniche e ambientali del territorio ligure;
e) contribuire alla valorizzazione, alla qualificazione, alla certificazione e alla commercializzazione delle produzioni agricole, zootecniche e delle risorse naturali;
f) promuovere la migliore integrazione delle attività agricole e rurali con le realtà imprenditoriali e sociali che il territorio esprime;
g) favorire l’accesso ai giovani e garantire pari opportunità all’imprenditoria femminile;
h) contribuire alla educazione e alla sicurezza alimentare;
i) contribuire al recupero, alla conservazione, al miglioramento varietale, alla tutela e alla valorizzazione del germoplasma e delle razze locali;
j) incentivare al risparmio energetico anche attraverso la produzione e l’utilizzo di fonti alternative di energia;
k) collaborare alla salvaguardia e all’integrità ambientale e paesaggistica del territorio ligure nel quadro dello sviluppo economico sostenibile regionale;
l) contribuire a tutelare la salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori;
m) accompagnare le politiche agricole comunitarie e nazionali.
Art. 2. (Servizi di sviluppo agricolo)
1. I servizi di sviluppo agricolo rappresentano lo strumento fondamentale a supporto delle scelte e dell’attività degli imprenditori agricoli e degli operatori del settore in materia agricola.
2. La Regione, ispirandosi ai principi della sussidiarietà, promuove, sostiene e coordina il sistema integrato di servizi di sviluppo agricolo che:
a) si ispira a principi di efficienza, di multifunzionalità e di sostenibilità;
b) garantisce la diffusione e la trasferibilità delle informazioni, dei metodi, delle innovazioni e delle esperienze, la capillarità e la qualità del servizio, nonché il libero accesso a tutti i potenziali beneficiari;
c) promuove modelli di intervento e di sviluppo a livello territoriale, locale e regionale e di filiera in forma unitaria, sinergica ed organica.
Art. 3. (Attività e beneficiari dei servizi di sviluppo agricolo)
1. I servizi di sviluppo agricolo comprendono le seguenti attività nel campo agricolo:
a) ricerca e sperimentazione;
b) servizi specialistici altamente qualificati, diagnostici e di miglioramento varietale, e per specifici settori;
c) assistenza tecnica e consulenza alle aziende;
d) dimostrazione, divulgazione, animazione, informazione, documentazione;
e) studi, ricerche, indagini, analisi e monitoraggi di natura tecnica, agroambientale, economica e di mercato, anche in riferimento alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici;
f) formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale nel settore agricolo;
g) promozione in agricoltura;
h) monitoraggio ed identificazione dei fabbisogni tecnici e d’innovazione nonchè delle esigenze formative degli operatori di settore;
i) gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo regionale;
j) gestione di campi di conservazione e attività di valorizzazione della biodiversità;
k) attività di studio, ricerca e sviluppo di sistemi di origine, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari.
2. I soggetti beneficiari, destinatari dei servizi di sviluppo agricolo, sono le imprese e gli operatori, singoli e associati, del settore agricolo regionale.
Art. 4. (Strumento Operativo Agricolo Regionale)
1. La Regione individua nel documento di indirizzi, denominato Strumento Operativo Agricolo Regionale (SOAR), lo strumento di attuazione dei servizi di sviluppo agricolo.
2. Lo Strumento, elaborato sentite le Organizzazioni professionali di categoria, viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
3. Lo Strumento, che ha durata biennale ed è aggiornabile annualmente, stabilisce:
a) gli obiettivi, in funzione delle analisi dei fabbisogni;
b) le linee, le priorità, le zone e i settori di intervento;
c) le procedure, le modalità, gli strumenti di attuazione;
d) i requisiti e le modalità di riconoscimento, di selezione e di coordinamento dei soggetti attuatori;
e) i criteri e le modalità di monitoraggio, di valutazione e di controllo;
f) le modalità di rendicontazione e di liquidazione;
g) il livello di contribuzione e di cofinanziamento;
h) le previsioni di spesa;
i) ogni altro elemento ritenuto utile al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.
4. La Giunta regionale, previa valutazione della conformità con il SOAR, seleziona e approva progetti, programmi di settore e iniziative specifiche e operative, di durata annuale o poliennale, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi.
Art. 5. (Competenze della Regione)
1. Nell’ambito dei servizi di sviluppo agricolo la Regione:
a) intrattiene direttamente rapporti con le Regioni e Province autonome, con lo Stato e l’Unione Europea; svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;
b) promuove e gestisce i servizi di agrometeorologia, analisi dei terreni e delle produzioni vegetali, di fitopatologia nonché i servizi specialistici in floricoltura, promuove la realizzazione di nuovi servizi specialistici, lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo della Liguria (SIAL) e del Sistema di Monitoraggio Agro - Ambientale (SIMA);
c) promuove ed effettua attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione e prove di orientamento colturale; fornisce supporto e consulenza tecnica specializzata; realizza specifici programmi, progetti, studi, ricerche di interesse regionale; coordina, raccoglie ed elabora i dati statistici, economici, tecnici, pedologici, agrometeorologici, fitopatologici e cartografici; promuove l’informazione e la formazione in agricoltura e provvede all’aggiornamento dei tecnici agricoli; valorizza e promuove le produzioni agricole e i servizi del settore; promuove l’educazione e la sicurezza alimentare; partecipa e/o organizza iniziative, manifestazioni, rassegne e convegni nell’ambito dei piani promozionali in agricoltura;
d) promuove e sostiene, secondo gli indirizzi definiti nello Strumento, servizi di assistenza, divulgazione e consulenza, di supporto ed orientamento alle scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, produttivi, gestionali, finanziari, socio-economici, commerciali e di mercato delle aziende agricole singole ed associate, promozione e sviluppo di metodi e tecniche dell’agricoltura sostenibile, ecocompatibile o biologica, introduzione di sistemi di certificazione e di qualità, promozione della cooperazione e dell’associazionismo, informazione e assistenza nell’attuazione di normative, gestione di attività dimostrative, formative e informative, animazione a livello locale.
Art. 5 bis. (Oneri per la fornitura dei servizi) [1]
1. I servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), sono forniti dalla Regione a pagamento, sulla base di un tariffario che individua le tariffe per le diverse tipologie dei servizi, le modalità di pagamento e di accesso ai servizi stessi.
2. Il tariffario di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornabile annualmente.
Art. 6. (Soggetti attuatori)
1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti di servizi:
a) attua le attività di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’articolo 5 direttamente o tramite propri enti strumentali;
b) può affidare le attività di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’articolo 5 a Centri e Istituti universitari e di ricerca, ai soggetti terzi intermediari di cui al successivo comma 2 oppure a soggetti pubblici e privati dotati di specifiche competenze, appositamente individuati;
c) affida le attività e i servizi di cui al comma 1, lettera d) dell’articolo 5, tramite convenzione, ai soggetti terzi intermediari, appositamente individuati di cui al successivo comma 2.
2. I soggetti terzi intermediari devono disporre di standard di qualità, appositamente definiti nel SOAR, avere sedi operative nel territorio regionale, garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali beneficiari, prevedere espressamente tra le proprie finalità l’esercizio dell’attività di consulenza ed assistenza tecnica e la formazione in agricoltura; possedere adeguata e provata esperienza in agricoltura, disporre di idonee strutture e attrezzature, impiegare personale tecnico qualificato in possesso dei prescritti titoli professionali e di studio; prevedere il finanziamento del servizio ove richiesto.
3. La Regione attua e coordina, secondo modalità definite nel SOAR, la Rete Integrata Regionale (RIR), costituita dalle strutture specialistiche regionali e dai propri Enti strumentali e, tramite convenzione, dalle strutture specialistiche pubbliche e private presenti nel territorio regionale.
Art. 7. (Biodiversità)
1. La Regione, nell’ambito delle politiche di tutela della biodiversità, favorisce, sostiene e promuove la salvaguardia, la conservazione, il miglioramento varietale, la riproduzione e la valorizzazione delle razze animali tradizionali e delle varietà da conservazione e delle specie floricole di rilevante interesse regionale, attraverso:
a) la conservazione “in situ” e in azienda, presso soggetti pubblici e privati;
b) la realizzazione e la gestione di campi di collezione e di premoltiplicazione e di moltiplicazione e di allevamenti di animali di interesse regionale, presso soggetti pubblici e privati;
c) idonee e specifiche attività e iniziative pubbliche e private di valorizzazione, di conservazione, di tutela e di certificazione delle sementi, del materiale di propagazione e delle produzioni agricole;
d) l’istituzione del Repertorio Ligure delle Varietà da Conservazione;
e) l’istituzione del Repertorio Ligure delle Varietà Floricole Liguri prodotte da Costitutori;
f) studi, ricerche e raccolta dati e informazioni, rivolti anche alla origine, tracciabilità e alla valorizzazione delle peculiarità liguri.
2. La Regione stabilisce le priorità, le attività e le iniziative previste nel comma 1, nonché le modalità di gestione e i criteri di inserimento inerenti ai Repertori.
3. La Regione, per le specie floricole e agricole soggette ad attività di miglioramento varietale, promuove, favorisce ed attua le azioni di tutela volte alla costituzione varietale e al rilascio di certificati di privativa nazionale o comunitaria.
Art. 8. (Istituzione della rete d’informazione contabile)
1. La Regione istituisce, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la rete regionale d’informazione contabile e di analisi economica in agricoltura, con finalità di documentazione statistica, contabile e di supporto all’assistenza tecnica, economica e gestionale delle aziende agricole.
2. La rete regionale opera in collegamento con la rete nazionale d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Unione europea (R.I.C.A.) in conformità alla normativa comunitaria ed ai programmi statistici nazionali e regionali.
3. La Regione può affidare all’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), tramite convenzione, la gestione della rete contabile per l’acquisizione dei dati necessari alla rilevazione.
4. L’INEA, per la gestione della rete contabile, opera nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici di servizi.
Art. 9. (Attività divulgativa, formativa e promozionale)
1. La Regione favorisce, promuove e assume iniziative per facilitare l’accesso degli operatori e tecnici agricoli alla formazione, informazione, divulgazione ed aggiornamento tecnico nell’ambito delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti.
2. La Regione può organizzare direttamente o concedere contributi per:
a) borse di studio, tirocini e stages di formazione e orientamento in collaborazione con le Università o Scuole di Perfezionamento Universitario, i Centri abilitati alla formazione “post lauream”, gli Istituti scolastici;
b) iniziative di istruzione teorico-pratica o soggiorni per periodi formativi in Italia ed all’estero, riservati agli agricoltori, ai tecnici o ai responsabili delle strutture addette ai servizi di sviluppo agricolo;
c) convegni, seminari, incontri di studio su temi di interesse agricolo;
d) iniziative promozionali (fiere, manifestazioni, rappresentanze, etc.) previste nell’ambito dei piani promozionali in agricoltura al fine di favorire la valorizzazione delle attività specialistiche e delle produzioni agricole regionali;
e) iniziative di sicurezza aziendale e di educazione e sicurezza alimentare;
f) ogni altra iniziativa di interesse agricolo.
Art. 10. (Sistema Informativo Agricolo della Liguria)
1. La Regione attua l’organizzazione e la gestione del Sistema Informativo Agricolo della Liguria (SIAL), quale strumento di supporto alla gestione, programmazione, coordinamento e valorizzazione delle attività tecniche e socio-economiche del comparto agricolo e per il monitoraggio degli interventi pubblici al fine di garantire la massima applicazione delle misure comunitarie, nazionali e regionali di sostegno all’agricoltura.
2. Il SIAL deve integrarsi con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e coordinarsi, tramite convenzione, con il registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio e con i sistemi informativi dell’AGEA e di altri Enti.
3. La Regione istituisce l’Anagrafe delle Aziende Agricole relativa a soggetti pubblici e privati che intrattengono qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione secondo le modalità stabilite dal
4. La Regione, nell’ambito del sistema informativo, definisce i protocolli di comunicazione, il dizionario dei dati, i codici univoci di identificazione dei soggetti e gli standard informatici secondo quanto definito dall’Autorità per l’Informatica; assicura la raccolta, l’elaborazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni relative al settore agricolo.
5. I dati e le informazioni presenti nel SIAL hanno valore ai fini istruttori nei procedimenti in materia agricola di competenza della Regione e degli Enti locali.
6. La Rete, per lo svolgimento delle proprie attività, utilizza la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale Ligure (RUPARL) e gli strumenti informatici sviluppati nell’ambito del SIAL.
7. La Regione può avvalersi, per l’attuazione del SIAL, dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola costituiti ai sensi dell’articolo 3bis del d.lgs 27 maggio 1999 n. 165 (soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della
Art. 11. (Contributi)
1. La Regione, secondo le modalità definite dal SOAR, concede contributi ai soggetti individuati per la realizzazione delle attività di cui alla presente legge nei seguenti limiti:
a) fino ad un massimo del 90 per cento delle spese ammissibili per le attività cui all’articolo 5, comma 1, lettera d);
b) fino al 100 per cento delle spese ammissibili per le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c) e di cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. La Regione può corrispondere anticipazioni ai soggetti attuatori, previe idonee forme di garanzia, per l’attuazione delle attività previste nell’ambito dei servizi di sviluppo agricolo.
3. Sono ammesse le seguenti categorie di spesa:
a) spese di personale tecnico e amministrativo;
b) spese di trasferta;
c) servizi esterni;
d) spese generali e di progettazione;
e) spese per materiale consumabile e durevole;
f) spese per materiale e attrezzature informatiche e telematiche;
g) spese di divulgazione e trasferimento risultati;
h) spese funzionali e specifiche delle attività previste.
Non sono ammesse spese di gestione.
4. L’importo globale degli aiuti concessi non può superare Euro 100.000,00 per beneficiario che fruisce del servizio per un periodo di tre anni o il 50 per cento dei costi ammissibili.
5. La verifica del cumulo degli aiuti concessi di cui al comma 4 viene affidata ai soggetti attuatori secondo le modalità definite nel SOAR.
TITOLO II
INTERVENTI DI ANIMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI
Art. 12. (Finalità e destinatari)
1. Al fine di concorrere alla salvaguardia ed allo sviluppo dell’economia rurale e di tutela del territorio ligure, garantendo la presenza della popolazione rurale, la Regione concede alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, rappresentate nel C.N.E.L. e firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, operanti con proprie strutture sull’intero territorio regionale, contributi per le spese sostenute per lo svolgimento di ulteriori attività che integrino quelle normalmente attuate dalle stesse; l’intera popolazione rurale può fruire di queste attività e l’appartenenza alle organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso a tali iniziative.
Art. 13. (Attività finanziabili e sportelli informativi)
1. Le spese di cui all’articolo 12 devono essere pertinenti e funzionali all’esecuzione di campagne informative e di animazione relative alle seguenti attività:
a) sviluppo rurale e delle attività connesse all’attività agricola;
b) opportunità di sviluppo sostenute da fondi pubblici;
c) tutela ambientale e recupero del territorio rurale;
d) associazionismo e miglioramento del raccordo fra domanda e offerta;
e) iniziative e attività connesse ai servizi di sviluppo agricolo;
f) sicurezza e qualità dei prodotti agricoli.
2. La Regione promuove e sostiene le attività di cui al comma 1, anche attraverso Sportelli Informativi Agricoli operanti presso le organizzazioni professionali di categoria di cui all’articolo 12.
3. La Regione stabilisce con apposito provvedimento le modalità e le procedure di riconoscimento, di costituzione e di funzionamento degli sportelli di cui al comma 2.
4. Sono ammesse le seguenti tipologie di spese: spese generali, affitto locali e acquisto attrezzature d’ufficio, spese di personale, spese per eventuali collaborazioni esterne nonché altre spese adeguatamente documentate e necessarie per le attività di cui al comma 1. Non sono ammesse spese di gestione delle attività ordinarie delle organizzazioni.
Art. 14. (Criteri e modalità per la richiesta dei contributi)
1. Le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, destinatarie della presente legge, presentano alla Regione, entro il 30 settembre di ciascun anno, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta regionale, una istanza volta ad ottenere i contributi per l’anno successivo corredata dei progetti operativi.
Art. 15. (Ripartizione dei contributi)
1. La Regione ripartisce, nei limiti dello stanziamento di bilancio, fra le organizzazioni di cui all’articolo 14 che ne abbiano fatto richiesta e dopo aver valutato positivamente i progetti operativi di cui al medesimo articolo, le somme disponibili in base agli stanziamenti di bilancio secondo i seguenti criteri:
a) per il 30 per cento in parti eguali;
b) per il 70 per cento in proporzione diretta alla consistenza dei progetti operativi e alla rappresentatività di ciascuna organizzazione professionale a livello regionale.
Art. 16. (Liquidazione dei contributi)
1. Le organizzazioni devono presentare a consuntivo alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione finale delle attività svolte nell’anno precedente corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
2. La Regione provvede alla liquidazione dei contributi previa verifica delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e della regolare attuazione dei progetti operativi approvati.
3. La Regione, su motivata richiesta, può consentire la liquidazione ed il pagamento anticipato del contributo assegnato alle organizzazioni in due rate semestrali, previe idonee forme di garanzia, pari ognuna al 40 per cento del contributo totale.
Art. 17. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 18. (Norma transitoria)
1. Per l’esercizio finanziario 2005 l’istanza di contributo di cui all’articolo 15 deve essere presentata alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 bis. (Sospensione dell’efficacia) [2]
1. Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 19. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis).
[1] Articolo inserito dall'art. 15 della
[2] Articolo aggiunto dall'art. 12 della