§ 1.6.51 - L.R. 9 novembre 2010, n. 16.
Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:09/11/2010
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
Art. 2.  (Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense)
Art. 3.  (Organi di amministrazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l’Istituto Regionale per la Floricoltura))
Art. 5.  (Adeguamento dello Statuto dell’Istituto Regionale per la Floricoltura)
Art. 6.  (Norma transitoria per l’adeguamento degli Statuti degli Enti Parco)
Art. 7.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.6.51 - L.R. 9 novembre 2010, n. 16.

Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(B.U. 10 novembre 2010, n. 15)

 

Art. 1. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

     1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) è abrogato.

     2. (Omissis) [1].

     3. (Omissis) [2].

     4. All’articolo 11 della l.r. 12/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) (Omissis) [3];

     b) (Omissis) [4];

     c) (Omissis) [5].

     5. (Omissis) [6].

     6. (Omissis) [7].

 

     Art. 2. (Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense)

     1. Il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense è tenuto ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei termini ivi previsti.

     2. Le modifiche statutarie di adeguamento di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Organi di amministrazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)

     1. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione siano costituiti da un numero non superiore a cinque componenti.

     2. Al fine di consentire l’adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al comma 1, sono prorogati fino alla nomina del nuovo organo i consigli di amministrazione delle ASP con un numero di componenti superiore a cinque, già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza nei successivi sessanta giorni. Fatta salva la deliberazione di modifica statutaria, i consigli di amministrazione prorogati provvedono esclusivamente all’ordinaria amministrazione.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l’Istituto Regionale per la Floricoltura))

     1. (Omissis) [8].

     2. (Omissis) [9].

     3. (Omissis) [10].

 

     Art. 5. (Adeguamento dello Statuto dell’Istituto Regionale per la Floricoltura)

     1. L’Istituto Regionale per la Floricoltura adegua il proprio Statuto alle disposizioni di modifica recate dall’articolo 4 della presente legge e alle disposizioni dell’articolo 6 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, nei termini ivi previsti.

     2. Le modifiche statutarie di adeguamento di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Norma transitoria per l’adeguamento degli Statuti degli Enti Parco)

     1. La Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta lo schema tipo di Statuto di cui all’articolo 13, comma 1 della l.r. 12/1995, come modificato dall’articolo 1 della presente legge. Gli Enti Parco adottano le conseguenti modifiche statutarie entro i successivi sessanta giorni.

     2. In caso di mancato adeguamento dello Statuto nel termine perentorio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 12/1995.

     3. Al fine di consentire l’adeguamento alle disposizioni di cui al d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, sono prorogati fino al 30 agosto 2011 i Consigli, attualmente in corso di rinnovo, degli Enti Parco dell’Antola, del Beigua, di Montemarcello-Magra e di Portofino. Entro la medesima data sono nominati i nuovi Consigli [11].

     4. Gli organi di amministrazione degli Enti Parco delle Alpi Liguri e dell’Aveto restano in carica non oltre il 31 dicembre 2011. Entro la medesima data sono nominati i nuovi Consigli.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Sostituisce il comma 1 dell’art. 9 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[2] Sostituisce l’art. 10 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[3] Modifica il comma 3 dell'art. 11 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[4] Modifica il comma 6 dell'art. 11 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[5] Inserisce la lettera d bis) nel comma 6 dell'art. 11 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[6] Modifica il comma 3 dell'art. 12 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[7] Sostituisce il comma 1 dell’art. 13 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[8] Sostituisce la lettera e) del comma 4 dell’art. 4 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 39.

[9] Sostituisce il comma 1 dell’art. 5 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 39.

[10] Modifica il comma 2 dell’art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 39.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2011, n. 11.