§ 4.6.18 - L.R. 5 luglio 1994, n. 33.
Obbligo per il comune di porre a dimora un albero per ogni neonato residente.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:05/07/1994
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Aree per la messa a dimora degli alberi).
Art. 3.  (Scelta delle specie arboree).
Art. 4.  (Fornitura delle piante).
Art. 5.  (Procedure di assegnazione).
Art. 6.  (Iniziative promozionali).
Art. 7.  (Ripartizione finanziaria).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Disposizioni finali).
Art. 10.  (Norma transitoria).


§ 4.6.18 - L.R. 5 luglio 1994, n. 33.

Obbligo per il comune di porre a dimora un albero per ogni neonato residente.

(B.U. 27 luglio 1994, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità di attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).

 

     Art. 2. (Aree per la messa a dimora degli alberi).

     1. I comuni scelgono, per le finalità di cui all'articolo 1, le aree idonee per la messa a dimora degli alberi.

     2. Ai fini della presente legge, le aree di cui al comma 1 si distinguono in:

     a) aree per la costituzione di verde urbano o aree per il verde urbano a forte connotazione arborea artificiale;

     b) aree per la costituzione di nuovi boschi o aree già boschive fortemente degradate, soggette agli indirizzi normativi dell'assetto vegetazionale del Piano territoriale di coordinamento paesistico.

     3. I comuni che non dispongono di aree idonee possono fare ricorso all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato.

     4. Le aree di cui ai commi 1 e 3 non possono comunque essere successivamente destinate a fruizione diversa da quella di verde pubblico.

 

     Art. 3. (Scelta delle specie arboree).

     1. Le specie arboree da porre a dimora nelle aree di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) sono scelte tra quelle elencate nella tabella A allegata alla presente legge; le specie arboree da porre a dimora nelle aree di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b) sono scelte tra quelle elencate nell'allegata tabella B.

     2. La scelta delle specie arboree elencate nella tabella B deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche stazionali dell'area destinata all'impianto, con particolare riferimento alla quota, all'esposizione, al suolo e alle caratteristiche geobotaniche dell'area.

     3. Per la scelta delle specie arboree più idonee all'ambiente i comuni possono avvalersi della consulenza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

 

     Art. 4. (Fornitura delle piante).

     1. Gli enti delegati che gestiscono i vivai forestali della Regione, di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 (legge forestale regionale) forniscono gratuitamente, ai comuni che ne fanno richiesta, gli alberi da porre a dimora e ne curano anche il trasporto a proprie spese. A tal fine è autorizzata la produzione delle essenze forestali di cui alla allegata tabella A nei vivai forestali della Regione, limitatamente ai presunti fabbisogni per la creazione di aree per il verde urbano.

     2. Gli Enti delegati che gestiscono i vivai forestali della Regione devono comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, a tutti i comuni della provincia territorialmente competente l'elenco delle essenze forestali disponibili presso i vivai forestali della Regione ed entro la stessa data devono comunicare alla Regione stessa il numero degli alberi consegnati ad ogni comune.

     3. I comuni che assolvono all'obbligo di cui alla legge n. 113/92 senza avvalersi delle piante fornite dai vivai forestali della Regione, possono accedere soltanto al riparto finanziario di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b). A tal fine i comuni entro il 30 giugno di ogni anno presentano alla Regione una dichiarazione attestante il numero dei nati ed il numero delle piante messe a dimora nell'anno precedente.

 

     Art. 5. (Procedure di assegnazione).

     1. I comuni, sulla base della registrazione anagrafica di ogni neonato, inoltrano richiesta di assegnazione di alberi all'ente delegato che gestisce il vivaio forestale della Regione territorialmente più vicino, entro il termine perentorio del 31 agosto di ogni anno, per i nati nel semestre gennaio-giugno, ed entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, per i nati nel semestre luglio-dicembre, specificando il numero e la tipologia delle essenze necessarie. Copia della richiesta deve essere inoltrata, per conoscenza, alla Regione.

     2. Nel caso in cui il vivaio forestale della Regione territorialmente più vicino sia sprovvisto delle essenze forestali desiderate, i comuni possono inoltrare richiesta di assegnazione di alberi agli altri vivai forestali della Regione.

     3. L'ente delegato gestore del vivaio forestale della Regione che non può soddisfare tutte le richieste pervenute, concorda con i comuni interessati altri tipi di essenze.

 

     Art. 6. (Iniziative promozionali).

     1. La Regione può promuovere iniziative volte alla conoscenza ed alla sensibilizzazione delle finalità di cui alla presente legge, nonché alle tematiche legate alla valorizzazione dell'ambiente forestale.

 

     Art. 7. (Ripartizione finanziaria).

     1. I fondi annualmente assegnati dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 113/92, per la produzione, fornitura e messa a dimora dell'albero per ogni neonato, sono così ripartiti:

     a) il 40 per cento, in parti uguali, in favore dei vivai forestali della Regione quale contributo per le finalità di cui alla presente legge;

     b) il 60 per cento in favore dei comuni quale contributo per le spese di messa a dimora degli alberi e per le eventuali spese di reperimento di aree idonee all'impianto.

     2. La quota di cui al comma 1 lettera a) è ripartita tra i vivai forestali della Regione in parti uguali. La quota di cui al comma 1 lettera b) è ripartita ai comuni in relazione agli alberi forniti dai vivai forestali della Regione; le somme assegnate ai comuni devono intendersi quale contributo forfettario alle spese di attuazione di cui alla presente legge.

     3. I comuni che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 4 comma 3 o all'articolo 5 comma 1, nei termini ivi indicati, sono esclusi dal riparto dei fondi disponibili.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Disposizioni finali).

     1. I comuni sono tenuti a sostituire le eventuali piante non attecchite facendone richiesta direttamente ai vivai forestali della Regione, indipendentemente dalle procedure di cui all'articolo 5. Le spese per la messa a dimora sono a carico dei comuni stessi.

     2. L'elenco delle specie di cui alla tabella A può essere aggiornato con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     (Omissis).

TABELLA A

Specie arboree da porre a dimora

nelle aree di cui all'articolo 2 comma 2 lettera A

Abeti

Aceri

Albero di Giuda

Bagolaro

Betulla

Carpini

Carrubo

Catalpa

Cedri

Cerro

Ciliegio

Cipressi

Chamaecyparis

Cryptomeria

Douglasia

Eucalitti

Faggio

Frassini

Ginkgo

Ippocastano

Larici

Leccio

Ligustri

Liriodendro

Liquidambar

Maggiociondolo

Magnolia

Melia

Mimosa

Nespoli

Olmi

Ontani

Pini

Pioppi

Platani

Quercia rossa

Rovere

Roverella

Salici

Sorbi

Sughera

Tigli

Thuya

 

TABELLA B

Specie arboree da porre a dimora

nelle aree di cui all'articolo 2 comma 2 lettera B

Abete bianco (Abies alba)

Acero campestre (Acer campestre)

Acero di monte (Acer pseudoplatanus)

Acero loppo (Acer opalus)

Acero riccio (Acer platanoides)

Betulla (Betula alba)

Carpino bianco (Carpinus betulus)

Carpino nero (Ostrya carpinifolia)

Cerro (Quercus cerris)

Ciavardello (Sorbus torminalis)

Ciliegio (Prunus avium)

Faggio (Fagus Sylvatica)

Farinaccio (Sorbus aria)

Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)

Larice (Larix decidua)

Leccio (Quercus ilex)

Maggiociondolo (Laburnum anagyroides)

Olmo campestre (Ulmus minor)

Olmo montano (Ulmus glabra)

Ontano bianco (Alnus incana)

Ontano nero (Alnus glutinosa)

Ontano verde (Alnus viridis)

Orniello (Fraxinus ornus)

Pino d'Aleppo (Pinus halepensis)

Pino silvestre (Pinus sylvestris)

Pioppo bianco (Populus alba)

Pioppo nero (Populus nigra)

Pioppo tremolo (Populus tremula)

Rovere (Quercus petraea)

Roverella (Quercus pubescens)

Salice comune (Salix alba)

Salicone (Salix caprea)

Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia)

Sughera (Quercus suber)

Tiglio nostrale (Tilia platyphyllos)

Tiglio selvatico (Tilia cordata)