§ 3.2.99 - L.R. 25 marzo 2013, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:25/03/2013
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 47 della l.r. 4/1999)
Art. 3.  (Inserimento dell’articolo 47 bis alla l.r. 4/1999)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 52 della l.r. 4/1999)
Art. 5.  (Norma finanziaria)


§ 3.2.99 - L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)

(B.U. 27 marzo 2013, n. 3)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

     1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dallo stesso elaborati e” sono soppresse.

     2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. La gestione delle foreste appartenenti al patrimonio regionale può essere affidata in concessione, in base alle priorità individuate dalla Giunta regionale:

a) ai soggetti di cui all’articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alle cooperative sociali operanti nel settore agro-forestale;

c) alle imprese agricole e forestali.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) l’affidamento avviene con le modalità di cui all’articolo 48 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; nei casi di cui alla lettera c) l’affidamento avviene mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, che definiscono gli oneri posti a carico del soggetto gestore. La Giunta regionale può, altresì, trasferire in proprietà al soggetto gestore beni mobili già destinati alle attività forestali.”.

     3. Al comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “l’Ente parco” sono sostituite dalle seguenti: “il soggetto gestore”.

     4. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “all’Ente parco, l’Ente medesimo adotta” sono sostituite dalle seguenti: “ad un soggetto terzo, lo stesso deve comunque adottare”.

     5. Alla fine del comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “, con particolare riguardo alla formazione e valorizzazione professionale delle imprese e degli operatori forestali”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 47 della l.r. 4/1999)

     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 47 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“6 bis. La realizzazione delle strade e altre infrastrutture forestali di cui all’articolo 14, in quanto intervento di tipo selvicolturale, non configura per le superfici interessate mutamento di destinazione e trasformazione dell’uso di boschi.”.

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 47 bis alla l.r. 4/1999)

     1. Dopo l’articolo 47 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“     Art. 47 bis. (Interventi compensativi)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 3 e 5, le autorizzazioni di attività volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell’uso di boschi in altra destinazione d’uso devono prevedere una adeguata compensazione, da attuare tramite specifici interventi a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione medesima.

2. A tal fine, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 è subordinato al versamento a favore della Regione di un importo in denaro, calcolato in base ai criteri di cui al comma 5, da destinare alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici, nonché alla realizzazione di interventi di salvaguardia e miglioramento dei boschi esistenti, al rimboschimento di aree prive di copertura vegetale per incendi o altre cause, nonché alla realizzazione di siepi arboreo/arbustive e nuove alberature nelle aree urbane.

3. L’estensione minima dell’area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vi è obbligo di compensazione è pari a 500 metri quadrati. Tale estensione minima è calcolata sommando all’area boscata soggetta a trasformazione anche l’area dei lotti che distano meno di 100 metri dal perimetro esterno della stessa e che sono stati interessati a trasformazioni nei cinque anni precedenti.

4. Gli interventi compensativi non sono dovuti nei seguenti casi:

a) per la creazione della fascia devegetata intorno ai fabbricati ad uso abitativo o uso stalla di cui all’articolo 45, comma 2;

b) quando la trasformazione del bosco sia connessa alla ripresa dell’attività agro-pastorale, mediante il recupero di terreni normativamente definiti bosco, ma di evidente vocazionalità agricola, generalmente verificabile per la presenza di sistemazioni idraulico-agrarie; per tali superfici, nei successivi quindici anni dalla ripresa dell’attività agropastorale, non può essere autorizzata una diversa destinazione d’uso se non previo versamento di un importo compensativo maggiorato del 30 per cento;

c) per opere pubbliche o interventi di pubblica utilità funzionali alle finalità della presente legge.

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Giunta regionale provvede a:

a) stabilire i criteri e le modalità per definire le quote dovute a titolo di compensazione, tenendo conto del valore ecologico complessivo del bosco trasformato, ossia delle diverse funzioni assolte dallo stesso, anche in relazione alla capacità di assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica atmosferica;

b) individuare le tipologie degli interventi di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti che dovranno essere attuate a titolo di compensazione, tenendo conto delle indicazioni del Programma Forestale regionale;

c) stabilire le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi compensativi, anche tenuto conto degli strumenti di pianificazione forestale disponibili, delle indicazioni di criticità e priorità di intervento evidenziate nei Piani di bacino e/o dalle altre pianificazioni disponibili a livello territoriale;

d) disciplinare il versamento di cauzioni a garanzia della regolare esecuzione degli interventi;

e) definire eventuali accordi con i diversi soggetti a vario titolo competenti in materia forestale per l’espletamento delle diverse attività tecnico-amministrative necessarie all’applicazione della disciplina della compensazione.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 52 della l.r. 4/1999)

     1. Al comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di cui agli articoli 14, 35 e 47,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 14, 35, 47 e 47 bis,”.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

     (Omissis)