Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 08/07/2013 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)) |
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.2.100 - L.R. 8 luglio 2013, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11)
Art. 1. (Modifiche alla
1. L’articolo 44 della
2. Dopo l’articolo 44 della
“Articolo 44 bis. (Reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e selvicolturali)
1. Costituisce utilizzazione agricola il reimpiego, nell’ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in qualità di ammendanti, ottenuti anche attraverso l’abbruciamento controllato in sito, di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso.
2. Tali pratiche devono essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 43, nonché dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi contenute nel Regolamento di cui all’articolo 48.”.
3. Al comma 11 dell’articolo 52 della
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.