§ 3.2.100 - L.R. 8 luglio 2013, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:08/07/2013
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.2.100 - L.R. 8 luglio 2013, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

(B.U. 10 luglio 2013, n. 11)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

     1. L’articolo 44 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

     2. Dopo l’articolo 44 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 44 bis. (Reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e selvicolturali)

1. Costituisce utilizzazione agricola il reimpiego, nell’ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in qualità di ammendanti, ottenuti anche attraverso l’abbruciamento controllato in sito, di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso.

2. Tali pratiche devono essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 43, nonché dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi contenute nel Regolamento di cui all’articolo 48.”.

3. Al comma 11 dell’articolo 52 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dagli articoli 42 comma 2 e 44 comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 42 comma 2”.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.