Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.6 finanze e patrimonio |
Data: | 05/12/1994 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. (Aumento degli importi). |
Art. 2. (Destinazione degli introiti). |
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.6.27 - L.R. 5 dicembre 1994, n. 63.
Interventi per le popolazioni colpite da eventi alluvionali e variazione della tassazione automobilistica regionale.
(B.U. 7 dicembre 1994, n. 25 - suppl. straord.).
Art. 1. (Aumento degli importi).
1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 1995 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale, di cui all'articolo 23 del
2. [1].
Art. 2. (Destinazione degli introiti).
1. Il maggior gettito derivante dall'aumento di cui all'articolo 1 è destinato per l'anno 1995 [2] a un piano di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del periodo settembre-novembre 1993 nonché dagli eventi calamitosi ed alluvionali del periodo settembre- novembre 1994.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da assumere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definirà le tipologie degli interventi e le relative priorità, nonché le modalità per le richieste, attraverso un piano costituito:
a) per una quota, non inferiore al 50 per cento, da interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali, industriali, agricole, turistiche, alberghiere e dei servizi e gestiti sulla base di specifica convenzione con la Regione, dalle Camere di Commercio;
b) per la quota residua, da un fondo assegnato ai Comuni, individuati nella deliberazione, colpiti nel modo più grave dai fenomeni alluvionali e calamitosi, e destinato dai Comuni stessi sia per il ripristino di strutture e opere pubbliche, sia a favore di privati per danni subiti dalle loro abitazioni [3].
3. Le provvidenze di cui al presente articolo devono essere erogate agli aventi titolo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 2 nel Bollettino Ufficiale della Regione [3].
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).
(Omissis).
[1] Comma abrogato dall'art. 4 della
[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della