§ 1.6.27 - L.R. 5 dicembre 1994, n. 63.
Interventi per le popolazioni colpite da eventi alluvionali e variazione della tassazione automobilistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:05/12/1994
Numero:63


Sommario
Art. 1.  (Aumento degli importi).
Art. 2.  (Destinazione degli introiti).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.6.27 - L.R. 5 dicembre 1994, n. 63.

Interventi per le popolazioni colpite da eventi alluvionali e variazione della tassazione automobilistica regionale.

(B.U. 7 dicembre 1994, n. 25 - suppl. straord.).

 

Art. 1. (Aumento degli importi).

     1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 1995 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono determinati nella misura del 110 per cento degli importi degli stessi tributi vigenti alla data del 31 dicembre 1994.

     2. [1].

 

     Art. 2. (Destinazione degli introiti).

     1. Il maggior gettito derivante dall'aumento di cui all'articolo 1 è destinato per l'anno 1995 [2] a un piano di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del periodo settembre-novembre 1993 nonché dagli eventi calamitosi ed alluvionali del periodo settembre- novembre 1994.

     2. La Giunta regionale, con deliberazione da assumere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definirà le tipologie degli interventi e le relative priorità, nonché le modalità per le richieste, attraverso un piano costituito:

     a) per una quota, non inferiore al 50 per cento, da interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali, industriali, agricole, turistiche, alberghiere e dei servizi e gestiti sulla base di specifica convenzione con la Regione, dalle Camere di Commercio;

     b) per la quota residua, da un fondo assegnato ai Comuni, individuati nella deliberazione, colpiti nel modo più grave dai fenomeni alluvionali e calamitosi, e destinato dai Comuni stessi sia per il ripristino di strutture e opere pubbliche, sia a favore di privati per danni subiti dalle loro abitazioni [3].

     3. Le provvidenze di cui al presente articolo devono essere erogate agli aventi titolo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 2 nel Bollettino Ufficiale della Regione [3].

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).

 


[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 56.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 1995, n. 28, ora così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 56, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 2.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 1995, n. 28.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 1995, n. 28.