§ 2.6.35 - D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.
Disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonchè [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:18/12/1970
Numero:1012


Sommario
Art. 1.      Al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, convertito, con modificazioni, nella legge 13 [...]
Art. 2.      Alla legge 27 luglio 1967, n. 622, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 3.      A decorrere dal 1° marzo 1970 per i prodotti di cui all'art. 7 del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 23/62 del 4 aprile 1962 [...]
Art. 4.      L'art. 5 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 e modificato con il decreto del Presidente della [...]
Art. 5.      Per i prodotti di cui ai precedenti articoli, si applica il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 [...]
Art. 6.      Per l'applicazione delle disposizioni relative alle restituzioni previste dal presente decreto, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in [...]
Art. 7.      La documentata istanza di restituzione deve essere presentata alla competente intendenza di finanza entro il termine di sei mesi dalla data di accettazione della [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Ai fini della concessione delle restituzioni di cui al presente decreto, il Ministero delle finanze può disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci [...]
Art. 10.      Per la classificazione dei prodotti di cui al presente decreto valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale
Art. 11.      In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, potrà escludere totalmente o parzialmente, in [...]
Art. 12.      Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie [...]
Art. 13.      Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli importatori o gli esportatori relative all'applicazione delle imposizioni all'importazione od all'esportazione, [...]
Art. 14.      I prodotti di cui al precedente art. 3, presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva [...]
Art. 15.      All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 3 che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e [...]
Art. 15 bis. 
Art. 16.      Per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 e successive, si applicano le disposizioni del decreto del [...]
Art. 17.      Le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, e nell'art. 19 del presente [...]
Art. 18. 
Art. 19.      Nel caso contemplato dall'art. 11 del regolamento della commissione delle Comunità economiche europee n. 2212/70 del 30 ottobre 1970, le quantità di olive da prendere in [...]
Art. 20.      Quando, a seguito di controlli, risulta che la quantità di olio grezzo estratto dalle sanse vergini di oliva, indicata nella domanda di integrazione di prezzo, è [...]
Art. 21.      Le determinazioni relative alle rese indicative in olive per singole zone ed alle rese indicative in olio per periodi di lavorazione di cui all'art. 1 della legge di [...]
Art. 22.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in presenza di gravi comprovati motivi o di casi di forza maggiore, può disporre l'accettazione, da parte degli uffici [...]
Art. 23.      E' ammesso ricorso contro i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo, anche se il relativo importo sia stato riscosso
Art. 24.      Per la concessione, in attuazione delle norme comunitarie, dell'integrazione ordinaria per i semi di colza, ravizzone e girasole e dell'integrazione supplementare per i [...]
Art. 25.      Al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 26.      Gli oneri derivanti dal pagamento delle integrazioni di prezzo graveranno sul Fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, [...]
Art. 27.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 2.6.35 - D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012. [1]

Disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonchè modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa.

(G.U. 18 dicembre 1970, n. 319).

 

     Art. 1.

     Al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

     L'art. 1 è così sostituito: "Qualora per un prodotto ortofrutticolo i competenti organi delle Comunità economiche europee abbiano accertato una situazione di crisi grave di mercato, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, in conformità dei regolamenti comunitari e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva, ad acquistare i prodotti di origine comunitaria offerti e a dare ad essi le previste destinazioni".

     All'art. 8, penultimo comma, sono soppresse le parole "Fino al 31 dicembre 1969".

     L'art. 13 è abrogato.

 

          Art. 2.

     Alla legge 27 luglio 1967, n. 622, sono apportate le seguenti modifiche:

     Al primo comma dell'art. 7 sono soppresse le parole: "Negli anni 1967, 1968 e 1969".

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 7 è aggiunto il seguente comma: "Sui fondi di cui al precedente comma graverà il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo anche per l'anno 1970, fermo il limite complessivo annuo di lire 600 milioni".

     L'art. 8 è così sostituito:

     "Quando per un prodotto ortofrutticolo, di cui all'allegato I del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 159/66 del 25 ottobre 1966 e successive modifiche, le organizzazioni dei produttori abbiano effettuato operazioni di ritiro dalla vendita, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sempre che le operazioni si siano svolte in conformità dei regolamenti comunitari, dispone la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) di un contributo a favore delle stesse organizzazioni, calcolato nei modi indicati dai regolamenti suddetti.

     Le modalità per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 ter, paragrafo 2, dello stesso regolamento comunitario n. 159/66 e sue modifiche, nonchè per l'esercizio dei relativi controlli sono stabilite in conformità delle norme comunitarie, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste".

     Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati ad estendere l'assistenza economico-finanziaria a favore delle associazioni dei produttori iscritte nell'apposito elenco nazionale per le operazioni di ritiro del prodotto dal mercato nell'ambito di tutto il territorio delle regioni in cui operano gli enti, anche se al di fuori delle zone di loro specifica competenza e ricorrendo anche ai benefici dell'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 622. Qualora la predetta assistenza venga effettuata mediante la prestazione di fidejussione, in relazione alle anticipazioni eseguite dalle associazioni a favore dei soci, anche usufruendo dei benefici del presente articolo, sarà applicato l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 948. Fino al limite delle prestazioni finanziarie concesse alle associazioni dei produttori per gli scopi anzidetti, gli enti di sviluppo diverranno creditori dell'AIMA [2].

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'apposito elenco nazionale, sono equiparate alle cooperative frutticole con effetto dalla data di entrata in vigore della legge suddetta.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° marzo 1970 per i prodotti di cui all'art. 7 del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 23/62 del 4 aprile 1962 sono accordate restituzioni all'esportazione nei limiti, nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari n. 159/66 e n. 2515/69 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

     Le disposizioni e le condizioni per la concessione della sopraindicata agevolazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 4.

     L'art. 5 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     "Per i prodotti di cui all'allegato III del regolamento comunitario n. 159/66 possono essere accordate restituzioni all'esportazione secondo i principi ed i criteri ivi stabiliti.

     Con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla detta agevolazione e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione stessa, nei limiti risultanti dal su menzionato regolamento comunitario n. 159/66.

     L'elenco, le disposizioni, le condizioni e la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura".

 

          Art. 5.

     Per i prodotti di cui ai precedenti articoli, si applica il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

 

          Art. 6.

     Per l'applicazione delle disposizioni relative alle restituzioni previste dal presente decreto, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi doganali.

     Le imposizioni alla importazione o alla esportazione previste dai regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, sono comprese fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 7.

     La documentata istanza di restituzione deve essere presentata alla competente intendenza di finanza entro il termine di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

     Per i prodotti di cui all'art. 7 del regolamento comunitario n. 23/62, qualora il termine di cui al precedente comma sia già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza può essere presentata entro novanta giorni a decorrere da quest'ultima data.

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9.

     Ai fini della concessione delle restituzioni di cui al presente decreto, il Ministero delle finanze può disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci oggetto dell'agevolazione stessa, i prodotti destinati ad essere impiegati nella fabbricazione delle merci oggetto dell'agevolazione, le lavorazioni relative ai procedimenti di fabbricazione, nonchè le merci ottenute dalle lavorazioni medesime.

     Il controllo doganale di cui al comma precedente è effettuato alle condizioni e con le modalità stabilite dallo stesso Ministero delle finanze.

 

          Art. 10.

     Per la classificazione dei prodotti di cui al presente decreto valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.

     In relazione alla nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione dei regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.

 

          Art. 11.

     In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, potrà escludere totalmente o parzialmente, in osservanza di conformi disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, la concessione della temporanea importazione, ai soli effetti dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente, per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola delle Comunità economiche europee.

     Con la stessa procedura potrà essere esclusa l'applicazione del beneficio di cui alla legge 9 ottobre 1964, n. 948, modificata con l'art. 11 del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito nella legge 27 luglio 1967, n. 627.

     L'art. 8 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e l'art. 11 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, sono abrogati.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di imposizioni all'importazione o all'esportazione e di concessioni di restituzioni all'esportazione, per i prodotti di cui all'art. 3 del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli importatori o gli esportatori relative all'applicazione delle imposizioni all'importazione od all'esportazione, nonchè di quelle relative all'applicazione delle restituzioni di cui all'art. 3 del presente decreto, si osservano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 14.

     I prodotti di cui al precedente art. 3, presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei dazi o di altre imposizioni negli scambi tra Stati membri previste dai regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e successive modifiche ed aggiunte, su presentazione degli appositi documenti stabiliti dai competenti organi delle Comunità economiche europee.

     Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata non possa essere accertata sulla sola base dei suindicati documenti e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente comma, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

     La presentazione dei documenti di cui al primo comma del presente articolo non dispensa gli importatori dal compimento di altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 15.

     All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 3 che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e successive modifiche ed aggiunte, relative all'abolizione o riduzione progressiva dei dazi o di altre imposizioni negli scambi tra Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, il documento stabilito dai competenti organi delle Comunità economiche europee, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

 

          Art. 15 bis. [4]

     Sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo di aeromobili non sono applicati i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e successive modificazioni.

 

          Art. 16.

     Per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 e successive, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano detta integrazione ed in quanto compatibili con i regolamenti medesimi [5].

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce, con proprio decreto, i termini e le modalità per la presentazione, da parte degli interessati, della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo, nonchè modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico che gli stabilimenti di molitura delle olive e gli stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse vergini di oliva e di raffinazione dell'olio di oliva lampante e grezzo di sansa sono obbligati a tenere ai sensi delle norme nazionali e comunitarie. Per le campagne successive a quella 1970-71, tali disposizioni sono emanate entro 15 giorni dalla pubblicazione delle norme comunitarie che fissano le relative modalità di concessione dell'integrazione o, in mancanza di tali norme, entro il 30 novembre di ciascun anno [6].

 

          Art. 17.

     Le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, e nell'art. 19 del presente decreto si applicano anche per le domande di integrazione di prezzo relative alla campagna 1969-70 ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 18. [7]

     I produttori olivicoli, per i quali, ai sensi dell'art. 4 del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee numero 2113/70 del 20 ottobre 1970, le denunce di coltivazione già presentate per la campagna 1969-70 sono valide per la campagna 1970-71 e successive, sono tenuti a dichiarare nella domanda di integrazione che la denuncia di coltivazione presentata per la campagna 1969-70 conserva la sua efficacia.

 

          Art. 19.

     Nel caso contemplato dall'art. 11 del regolamento della commissione delle Comunità economiche europee n. 2212/70 del 30 ottobre 1970, le quantità di olive da prendere in considerazione per la determinazione delle quantità di olio ammissibili all'integrazione sono fissate dalle commissioni provinciali di cui al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5.

     Nei casi in cui il produttore delle olive non le abbia fatte molire per proprio conto e non le abbia cedute direttamente agli oleifici, ma le abbia vendute a terzi e non sia possibile verificare la concordanza tra la quantità di olive indicata nella domanda di integrazione e la corrispondente quantità di olio che ne è stato estratto, le suddette commissioni provinciali determineranno le quantità di olive da prendere in considerazione ed i quantitativi di olio ammissibili all'integrazione, che non potranno comunque superare i limiti delle rese indicative valevoli per le relative zone di produzione.

 

          Art. 20.

     Quando, a seguito di controlli, risulta che la quantità di olio grezzo estratto dalle sanse vergini di oliva, indicata nella domanda di integrazione di prezzo, è superiore a quella desumibile dall'applicazione della media ponderata delle rese fissate dai comitati provinciali dei prezzi nelle province da cui provengono le sanse disoleate, la quantità di olio grezzo di sansa ammissibile all'integrazione deve essere fissata, previa indagine, dalle commissioni di cui al precedente articolo, sentita se del caso la ditta interessata.

 

          Art. 21.

     Le determinazioni relative alle rese indicative in olive per singole zone ed alle rese indicative in olio per periodi di lavorazione di cui all'art. 1 della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 5, verranno adottate entro e non oltre il 15 giugno 1971 [8].

     Per le campagne successive, la determinazione relativa all'adozione delle rese indicative deve aver luogo entro e non oltre il quindicesimo giorno da quello di scadenza della domanda d'integrazione quando il termine suddetto non è diversamente stabilito dalla CEE [9].

 

          Art. 22.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in presenza di gravi comprovati motivi o di casi di forza maggiore, può disporre l'accettazione, da parte degli uffici preposti, delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione della campagna 1970-71 e successive, presentate in ritardo rispetto ai termini prestabiliti [10].

     La disposizione del comma precedente si applica anche alla campagna 1969-70.

 

          Art. 23.

     E' ammesso ricorso contro i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo, anche se il relativo importo sia stato riscosso.

 

          Art. 24.

     Per la concessione, in attuazione delle norme comunitarie, dell'integrazione ordinaria per i semi di colza, ravizzone e girasole e dell'integrazione supplementare per i semi di colza e ravizzone disoleati in Italia durante la campagna 1970-71, si applicano le disposizioni riguardanti i predetti semi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, con l'osservanza, per quanto riguarda l'integrazione supplementare, delle norme di cui al regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 1221/70 del 29 giugno 1970.

     L'ammontare dell'integrazione supplementare spettante alle ditte nazionali che, durante la campagna 1970-71, hanno proceduto alla disoleazione dei semi di colza e ravizzone di origine comunitaria, nonchè le modalità ed i criteri relativi alla liquidazione dell'integrazione medesima saranno stabiliti dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, d'intesa con quelli del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

 

          Art. 25.

     Al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, sono apportate le seguenti modificazioni:

     L'art. 19 è sostituito dal seguente:

     "Gli esercenti oleifici nei quali si ottiene olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante ed olio di oliva lavato debbono presentare apposita dichiarazione bimestrale al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi 10 giorni del mese successivo al bimestre cui si riferisce la dichiarazione stessa.

     In tale dichiarazione deve essere indicato:

     a) la quantità di olive lavorate;

     b) la quantità di olio di oliva di pressione commestibile e lampante ottenuto;

     c) la quantità di olio di oliva lavato prodotto;

     d) la quantità di sansa di oliva ottenuta;

     e) la quantità di energia elettrica (forza motrice) espressa in kWh consumata durante la lavorazione negli oleifici azionati con motori elettrici;

     f) il numero delle ore giornaliere di lavorazione per gli oleifici azionati con mezzi diversi dall'energia elettrica;

     g) l'ammontare dell'imposta dovuta.

     L'imposta corrispondente alla produzione dichiarata sarà versata dagli esercenti oleifici alla tesoreria provinciale competente in due rate eguali scadenti il giorno 10 di ciascuno dei due mesi successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione bimestrale.

     (Omissis) [11].

     L'esercente oleificio, qualora effettui lavorazioni per conto terzi, ha il diritto di rivalsa sui proprietari delle olive per l'imposta di fabbricazione corrisposta sull'olio ottenuto".

     Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguenteart. 19 bis:

     "Chiunque intenda estrarre olio dalla sansa di oliva deve presentare denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente almeno 20 giorni prima di iniziare l'attività.

     La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) l'ubicazione dello stabilimento;

     c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alla planimetria;

     d) il tipo, le caratteristiche e la potenzialità degli impianti di produzione e delle attrezzature accessorie;

     e) il processo di lavorazione ed il tipo di solvente da impiegare;

     f) i locali o i serbatoi vincolati dalla finanza per la custodia dell'olio estratto dalla sansa di oliva;

     g) la quantità massima di olio estratto dalla sansa di oliva che si intende tenere nei locali o nei serbatoi indicati alla precedente lettera f)".

     Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente art. 20 bis:

     "Le ditte esercenti stabilimenti, nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva, almeno 5 giorni prima di iniziare la lavorazione, debbono presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente apposita dichiarazione mensile di lavoro, in doppio esemplare, nella quale devono essere indicati:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) l'ubicazione dello stabilimento;

     c) il tempo continuativo o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla estrazione dell'olio dalla sansa di oliva;

     d) i quantitativi di sansa da adoperare e di olio da ottenere.

     L'art. 22 è sostituito dal seguente:

     "Negli stabilimenti in cui si estrae olio dalla sansa di oliva è vietato introdurre materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diversa dalla sansa di oliva.

     Nelle raffinerie di olio di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili e a qualunque uso destinati, è vietato introdurre o detenere materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diversa dall'olio di oliva di pressione commestibile, dall'olio di oliva lampante, dall'olio di oliva lavato, dall'olio di sansa di oliva, dall'olio di oliva rettificato, dall'olio di sansa di oliva rettificato, dall'olio di semi grezzo, dall'olio di semi rettificato e dai sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, dell'olio di sansa di oliva e dell'olio di semi ottenuti negli stessi stabilimenti [12].

     E' altresì vietato introdurre o detenere negli opifici, di cui ai precedenti commi, coloranti naturali o artificiali oppure prodotti contenenti detti coloranti atti a colorare oli di semi ed oli di oliva. Tale divieto comprende i prodotti vitaminici e provitaminici dotati di potere colorante ed altri prodotti diversi da quelli che normalmente vengono impiegati per la raffinazione degli oli di oliva, come l'anidride maleica".

     Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente art. 25 bis:

     “E' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimprosta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di oliva idrogenati, per gli oli acidi di oliva nonchè per gli acidi grassi di oli di oliva impiegati, nel territorio nazionale, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione di prodotti per i quali non è possibile, qualora venissero importati, determinare mediante analisi chimica, la quantità di oli di oliva, di oli di oliva idrogenati, di oli acidi di oliva e di acidi grassi di oli di oliva in essi contenuta da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine.

     Le norme di applicazione di quanto stabilito al comma precedente saranno determinate dal Ministro per le finanze" [13].

     All'art. 29, dopo il penultimo comma, è aggiunto il comma seguente:

     "L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di prescrivere, a spese del fabbricante, l'esecuzione delle opere e l'attuazione delle misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali".

     Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente art. 29 bis:

     "Le ditte che estraggono olio dalla sansa di oliva debbono presentare una cauzione pari al 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima di olio che intendono tenere nei locali o nei serbatoi vincolati dalla finanza.

     La cauzione deve essere presentata nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi previsti dalle norme legislative vigenti per gli altri prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

     Chiunque ometta di prestare, nel termine di cui sopra, la cauzione prevista dal primo comma del presente articolo è punito con la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila".

     L'art. 31 è sostituito dal seguente:

     "Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate entro i termini previsti possono essere riscosse dal ricevitore doganale con la procedura esecutiva del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero dalle esattorie con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette".

     Dopo l'art. 33 è aggiunto il seguente art. 33 bis:

     "L'esercente che non presenti, presenti in ritardo o inesattamente la dichiarazione di cui al precedenteart. 19 è punito con la pena pecuniaria in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     Qualora invece la dichiarazione stessa, riconosciuta regolare, sia stata presentata entro i 10 giorni successivi al termine di scadenza previsto dal precedente art. 19, il contravventore è punito con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centomila".

 

          Art. 26.

     Gli oneri derivanti dal pagamento delle integrazioni di prezzo graveranno sul Fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

 

          Art. 27.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 12 febbraio 1971, n. 8.

[2] Comma inserito dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.L. 15 novembre 1972, n. 661.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8. Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 quaterdecies del D.L. 5 luglio 1971, n. 432.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8.

[7] Articolo così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8.

[11] Capoverso abrogato dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 febbraio 1971, n. 8.