Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 09/10/1964 |
Numero: | 948 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'art. 1, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Il diritto alla importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati, si prescrive nel termine [...] |
Art. 5. Non sono ammesse al beneficio previsto dall'art. 1 le merci esportate nei Depositi franchi e nei Punti franchi. |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° luglio 1963. |
§ 22.6.34 - L. 9 ottobre 1964, n. 948. [1]
Importazione in esenzione da prelievo di grano e reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati.
(G.U. 22 ottobre 1964, n. 260).
A richiesta degli interessati, può essere accordata l'importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo art. 2, e dei prodotti da forno, esportati.
L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.
La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'art. 1, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per chilogrammi 100 di pasta all'uovo, di pasta con uovo o di pasta glutinata, esportate.
La quantità di grano da ammettere alla importazione, col beneficio del citato art. 1, per i prodotti da forno è rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.
La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea, è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri e le misure stabiliti dalle decisioni comunitarie, vigenti alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.
Il diritto alla importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati, si prescrive nel termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione.
Tuttavia il diritto alla importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro dei suddetti prodotti esportati, nel periodo intercorrente dal 1° luglio 1963 alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescrive nel termine di sei mesi da questa ultima data.
Non sono ammesse al beneficio previsto dall'art. 1 le merci esportate nei Depositi franchi e nei Punti franchi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° luglio 1963.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Per effetto dell'art. 11 del
[3] Per effetto dell'art. 11 del