Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 23/12/1966 |
Numero: | 1143 |
Sommario |
Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione della integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonchè [...] |
Art. 2. I rapporti posti in essere fino all'entrata in vigore della presente legge sulla base del testo originario dell'articolo 43 del decreto-legge saranno regolati dalle [...] |
§ 2.8.3c - Legge 23 dicembre 1966, n. 1143. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio d'oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli.
(G.U. 30 dicembre 1966, n. 328).
E' convertito in legge il
All'articolo 10, primo comma, le parole "di cui al successivo articolo 43" sono sostituite con le altre "di cui al successivo articolo 46";
All'articolo 12, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo ottiene le integrazioni e gli indennizzi previsti dal presente decreto, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 24.000 a lire 120.000".
All'articolo 14, dopo il primo comma, sono inseriti i commi seguenti:
"Sono valide anche le domande presentate entro il 30 novembre 1966.
"L'indennizzo di cui all'articolo 10 è concesso anche ai detentori di olio ottenuto da olive della campagna 1966-67 che abbiano acquistato il prodotto prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed abbiano denunziato la quantità posseduta ai sensi del successivo articolo 47".
All'articolo 15, primo comma, numero 9), le parole "da due rappresentanti" sono sostituite con le altre "da tre rappresentanti".
Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 17 bis. - "I prezzi di intervento e quelli indicativi di mercato fissati per gli olî di oliva e di sansa di oliva in sede comunitaria debbono intendersi al netto delle imposte.
"In conseguenza, ai prodotti suddetti, sia nella fase di consegna agli organismi di intervento e sia nella fase di commercializzazione, in cui entrano in funzione i prezzi indicativi di mercato, dovrà essere applicata sui prezzi stabiliti dalla Comunità una maggiorazione fissa di lire 14 per chilogrammo, pari alla misura della imposta di fabbricazione disposta a carico degli stessi prodotti con il precedente articolo 17".
All'articolo 22, primo comma, le parole "e dai sottoprodotti ottenuti negli stessi stabilimenti" sono sostituite con le altre ", dall'olio di semi grezzo, dall'olio di semi rettificato e dai sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, dell'olio di sansa di oliva e dell'olio da semi ottenuti negli stessi stabilimenti".
All'articolo 23, è aggiunto il seguente comma:
"La produzione e la raffinazione dell'olio da semi in stabilimenti nei quali si produce, si raffina o comunque si lavora olio d'oliva o olio estratto dalla sansa di oliva, devono essere effettuate in tempi distinti oppure con impianti sistemati in locali separati".
All'articolo 38, è aggiunto il seguente comma:
"Le penalità di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un quarto quando le inadempienze siano state commesse da frantoiani che lavorano per conto di terzi".
All'articolo 39, le parole "Le disposizioni di cui agli articoli 12, 34, 36, 37, 38 e 47" sono sostituite con le altre "Le disposizioni di cui agli articoli 12, 34, 36, 37, 38 e 48".
L'articolo 43 è sostituito dal seguente:
"Le domande di cui all'articolo 3 possono essere presentate per il tramite degli assuntori di servizi contemplati dall'articolo 10 della
"Gli assuntori di servizi corrispondono ai produttori dell'olio, all'atto della consegna del prodotto, sia il prezzo di intervento che l'integrazione.
"A questo fine, ogni assuntore di servizio chiede all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di certificare sulla domanda di integrazione che i dati ivi contenuti corrispondono a quelli risultanti dalle copie a ricalco delle pagine del registro di lavorazione di cui al terzo comma dell'articolo 7.
"L'integrazione relativa al prodotto conferito ad ammassi volontari è corrisposta dall'AIMA, per mezzo degli Ispettori provinciali dell'alimentazione, direttamente ai conferenti".
All'articolo 44:
le parole "lire 6.000 per quintale" sono sostituite con le altre "lire 3.000 per quintale".
è aggiunto il seguente comma:
"E' abrogato l'articolo 6 della
All'articolo 46, secondo comma, le parole "di cui al terzo comma" sono sostituite dalle altre "di cui al secondo comma".
All'articolo 47, è aggiunto il seguente comma:
"Nell'eventualità che la denunzia prescritta nel presente articolo non sia stata presentata, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione deve considerare valida, per il calcolo delle giacenze, la denuncia presentata all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ai sensi del precedente articolo 14".
I rapporti posti in essere fino all'entrata in vigore della presente legge sulla base del testo originario dell'articolo 43 del decreto-legge saranno regolati dalle norme contenute nell'articolo stesso.
[1] Abrogata dall'art. 24 del