Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 13/05/1967 |
Numero: | 267 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, con le seguenti modificazioni |
§ 2.4.1a - Legge 13 maggio 1967, n. 267. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.
(G.U. 16 maggio 1967, n. 122)
E' convertito in legge il
Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Durante il triennio 1967-1969, qualora per alcuno dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I del
L'alinea 2 del secondo comma dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:
"2) un direttore generale, o un funzionario di equivalente qualifica, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, del commercio con l'estero e della sanità".
Al secondo comma dell'art. 3 è aggiunta la seguente alinea 8 bis:
"Cinque rappresentanti dei produttori ortofrutticoli, fra i quali uno rappresentante dei concedenti a mezzadria o a colonìa parziaria ed uno rappresentante dei compartecipanti".
Al secondo comma dell'art. 3 l'alinea 16 è sostituita dalla seguente:
"Quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti ortofrutticoli, di cui uno designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, prescelto tra i direttori di mercati ortofrutticoli".
Il secondo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
"I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti".
[1] Abrogata dall'art. 24 del