§ 4.4.218 - L.R. 10 marzo 2008, n. 2.
Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale .


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/03/2008
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale
Art. 1.1.  [3]
Art. 1.2. 
Art. 1 bis.  (Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale)
Art. 1 ter.  (Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas)
Art. 2. 


§ 4.4.218 - L.R. 10 marzo 2008, n. 2.

Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale [1].

(B.U. 21 marzo 2008, n. 2 Straord.)

 

Art. 1. Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale [2]

1. La Regione Abruzzo nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione dell’ambiente ed agricoltura ai sensi dell’art. 117, comma terzo della Costituzione ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto, detta disposizioni programmatiche per il rilascio dell’Intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A., finalizzate a garantire nel territorio regionale l’attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall’articolo 32 della Costituzione, dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Istituivo dell’Unione Europea, nonché dall’articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nell’ottica generale di promuovere, attraverso un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 nel rilascio dell’Intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239 del 2004 da parte della Regione Abruzzo, la localizzazione di ogni opera relativa ad attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi presenta profili di incompatibilità nelle aree di seguito elencate:

a) aree naturali protette individuate dalla normativa statale e regionale;

b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale ai sensi del D.Lgs. 22 aprile 2004 n. 42;

c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e altri siti di interesse naturalistico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e relativa normativa regionale di attuazione;

d) aree sismiche classificate di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.

3. Nelle aree non ricomprese nell’elenco di cui al comma 2, la compatibilità delle medesime opere deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della effettiva interazione sia con le problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente, ed idrogeologiche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180), sia con le esigenze di protezione e valorizzazione della produzione agricola imposte dalla normativa comunitaria nelle aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.) di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05.

4. Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 hanno valore di norma di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A. per l’esercizio delle competenze ad esso spettanti.

 

          Art. 1.1. [3]

1. Sulle opere per le quali è stata negata l'intesa, la soluzione per la quale è stata data la negazione sarà valutata e comparata entro sei mesi, di concerto con gli organi statali competenti e in ottemperanza al principio di leale collaborazione, con le soluzioni alternative elaborate dalla Regione al fine di scegliere la proposta che accolga nel modo più completo possibile le ragioni alla base della negazione e che abbia minore impatto ambientale e il più basso impatto sismico.

 

          Art. 1.2. [4]

1. Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 2 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (Testo A), anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-quinquies del medesimo DPR, sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualità dell'aria, nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori.

2. Fatte salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da salvaguardare l'integrità fisica delle persone stabilendo distanze che crescono in proporzione all'aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d'esercizio secondo l'allegata tabella A) e le note per condotte con categoria di posa "B".

 

TABELLA A

Distanze minime di sicurezza dai fabbricati (1) di condotte di 1a specie (con pressione superiore a 24 bar) e con categoria di posa "B" (2) (3)

 

Mop in bar (4)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 e oltre

Diam. in mm

Distanza di sicurezza in metri

fino a

200

 

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

"

300

 

47

51

56

60

64

69

73

77

81

86

90

"

400

 

64

70

75

81

86

92

98

103

109

114

120

"

500

 

81

88

95

102

109

116

122

129

136

143

150

"

600

 

98

106

114

123

131

139

147

155

164

172

180

"

700

 

115

125

134

144

153

163

172

182

191

201

210

"

800

 

132

143

154

164

175

186

197

208

218

229

240

"

900

 

149

161

173

185

197

210

222

234

246

258

270

"

1000

 

166

179

193

206

220

233

246

260

273

287

300

"

1100

 

183

198

212

227

242

257

271

286

301

315

330

"

1200

e oltre

200

216

232

248

264

280

296

312

328

344

360

 

(1) S'intendono anche i fabbricati isolati.

(2) I metanodotti si distinguono in condotte di 1a, 2a e 3a specie come indicato dal Decreto del 17/4/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico; quelle di 1a specie hanno pressione superiore a 24 bar.

(3) Le categorie di posa sono di tipo "A", "B" e "D" e sono indicate nello stesso decreto:

- categoria di posa di tipo "A" sono i tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile (pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra, di cemento e simili);

- cat. di posa di tipo "B" sono i tronchi in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile;

- cat. di posa di tipo "D" sono i tronchi contenuti in manufatti di protezione chiusi drenanti.

(4) "MOP" è la Pressione Massima Operativa della condotta.

 

3. Per evitare l'effetto domino, le distanze minime tra le condotte vicine devono essere calcolate per un decimo di quelle della prima colonna della Tabella A, prevista nel precedente comma 2, purché non inferiori a 5 metri.

4. Le condotte di prima specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m dai fabbricati, anche isolati. Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m, essa è calcolata sui valori della Tabella A, prevista nel comma 2, per condotte con categoria di posa "D" purché non sia inferiore a 30 metri e s'impieghino, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m, manufatti di protezione come indicati dal DM del 17.4.2008.

5. Le distanze di sicurezza delle centrali di compressione devono essere uguali a quelle delle condotte in uscita dalle stesse centrali di cui alla Tabella A prevista nel comma 2.

 

          Art. 1 bis. (Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale) [5]

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1 nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327, come integrato dal D.Lgs. 27.12.2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1.

2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6, dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327.

3. La Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25.9.2007.

 

          Art. 1 ter. (Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas) [6]

1. La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio.

 

     Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BURA.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 32.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2008, n. 14 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 32.

[3] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 40. La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2016, n. 131, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, L.R. 40/2014.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 8 giugno 2015, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 13/2015, nella parte in cui introduce l’art. 1.2, commi 1 e 2, della presente legge.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 19 giugno 2012, n. 28. La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 182, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, L.R. 28/2012.

[6] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 7 giugno 2013, n. 14. La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2014, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, L.R. 14/2013.