Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 10/03/2008 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale |
Art. 1.1. [3] |
Art. 1.2. |
Art. 1 bis. (Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale) |
Art. 1 ter. (Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas) |
Art. 2. |
§ 4.4.218 - L.R. 10 marzo 2008, n. 2.
Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale [1].
(B.U. 21 marzo 2008, n. 2 Straord.)
Art. 1. Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale [2]
1. La Regione Abruzzo nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione dell’ambiente ed agricoltura ai sensi dell’art. 117, comma terzo della Costituzione ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto, detta disposizioni programmatiche per il rilascio dell’Intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A., finalizzate a garantire nel territorio regionale l’attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall’articolo 32 della Costituzione, dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Istituivo dell’Unione Europea, nonché dall’articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 nel rilascio dell’Intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della
a) aree naturali protette individuate dalla normativa statale e regionale;
b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale ai sensi del
c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e altri siti di interesse naturalistico, ai sensi del
d) aree sismiche classificate di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.
3. Nelle aree non ricomprese nell’elenco di cui al comma 2, la compatibilità delle medesime opere deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della effettiva interazione sia con le problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente, ed idrogeologiche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del
4. Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 hanno valore di norma di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A. per l’esercizio delle competenze ad esso spettanti.
1. Sulle opere per le quali è stata negata l'intesa, la soluzione per la quale è stata data la negazione sarà valutata e comparata entro sei mesi, di concerto con gli organi statali competenti e in ottemperanza al principio di leale collaborazione, con le soluzioni alternative elaborate dalla Regione al fine di scegliere la proposta che accolga nel modo più completo possibile le ragioni alla base della negazione e che abbia minore impatto ambientale e il più basso impatto sismico.
1. Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 2 del
2. Fatte salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da salvaguardare l'integrità fisica delle persone stabilendo distanze che crescono in proporzione all'aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d'esercizio secondo l'allegata tabella A) e le note per condotte con categoria di posa "B".
TABELLA A
Distanze minime di sicurezza dai fabbricati (1) di condotte di 1a specie (con pressione superiore a 24 bar) e con categoria di posa "B" (2) (3)
Mop in bar (4) |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 e oltre |
||
Diam. in mm |
Distanza di sicurezza in metri |
||||||||||||
fino a |
200 |
|
30 |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
48 |
51 |
54 |
57 |
60 |
" |
300 |
|
47 |
51 |
56 |
60 |
64 |
69 |
73 |
77 |
81 |
86 |
90 |
" |
400 |
|
64 |
70 |
75 |
81 |
86 |
92 |
98 |
103 |
109 |
114 |
120 |
" |
500 |
|
81 |
88 |
95 |
102 |
109 |
116 |
122 |
129 |
136 |
143 |
150 |
" |
600 |
|
98 |
106 |
114 |
123 |
131 |
139 |
147 |
155 |
164 |
172 |
180 |
" |
700 |
|
115 |
125 |
134 |
144 |
153 |
163 |
172 |
182 |
191 |
201 |
210 |
" |
800 |
|
132 |
143 |
154 |
164 |
175 |
186 |
197 |
208 |
218 |
229 |
240 |
" |
900 |
|
149 |
161 |
173 |
185 |
197 |
210 |
222 |
234 |
246 |
258 |
270 |
" |
1000 |
|
166 |
179 |
193 |
206 |
220 |
233 |
246 |
260 |
273 |
287 |
300 |
" |
1100 |
|
183 |
198 |
212 |
227 |
242 |
257 |
271 |
286 |
301 |
315 |
330 |
" |
1200 |
e oltre |
200 |
216 |
232 |
248 |
264 |
280 |
296 |
312 |
328 |
344 |
360 |
(1) S'intendono anche i fabbricati isolati.
(2) I metanodotti si distinguono in condotte di 1a, 2a e 3a specie come indicato dal Decreto del 17/4/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico; quelle di 1a specie hanno pressione superiore a 24 bar.
(3) Le categorie di posa sono di tipo "A", "B" e "D" e sono indicate nello stesso decreto:
- categoria di posa di tipo "A" sono i tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile (pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra, di cemento e simili);
- cat. di posa di tipo "B" sono i tronchi in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile;
- cat. di posa di tipo "D" sono i tronchi contenuti in manufatti di protezione chiusi drenanti.
(4) "MOP" è la Pressione Massima Operativa della condotta.
3. Per evitare l'effetto domino, le distanze minime tra le condotte vicine devono essere calcolate per un decimo di quelle della prima colonna della Tabella A, prevista nel precedente comma 2, purché non inferiori a 5 metri.
4. Le condotte di prima specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m dai fabbricati, anche isolati. Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m, essa è calcolata sui valori della Tabella A, prevista nel comma 2, per condotte con categoria di posa "D" purché non sia inferiore a 30 metri e s'impieghino, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m, manufatti di protezione come indicati dal DM del 17.4.2008.
5. Le distanze di sicurezza delle centrali di compressione devono essere uguali a quelle delle condotte in uscita dalle stesse centrali di cui alla Tabella A prevista nel comma 2.
Art. 1 bis. (Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale) [5]
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1 nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52 quinquies del
2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6, dell'art. 52 quinquies del
3. La Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25.9.2007.
Art. 1 ter. (Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas) [6]
1. La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BURA.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo modificato dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 40. La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2016, n. 131, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4,
[4] Articolo inserito dall'art. 1 della
[5] Articolo inserito dall'art. 3 della
[6] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 7 giugno 2013, n. 14. La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2014, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2,