§ 4.4.174 - L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.
Modifica alla L.R. 13.2.2003, n. 2: Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:15/12/2004
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Al titolo della L.R 2/2003 sostituire: «(Artt. 150 e 151 D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)» con: «(Artt. 145, 146, 159 e 167 D.lgs. 22.11.2004, n. 42/2004)»
Art. 2.      All’art. 2 "Organo regionale competente in materia di Beni Ambientali" della L.R. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 3.      Dopo l’art. 2 della L.R. 2/2003 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 4.      All’art. 4 "Norme abrogate" della L.R. 2/2003, dopo l’ultimo rigo, aggiungere
Art. 5.     


§ 4.4.174 - L.R. 15 dicembre 2004, n. 49.

Modifica alla L.R. 13.2.2003, n. 2: Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali.

(B.U. 24 dicembre 2004, n. 41).

 

Art. 1.

     Al titolo della L.R 2/2003 sostituire: «(Artt. 150 e 151 D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)» con: «(Artt. 145, 146, 159 e 167 D.lgs. 22.11.2004, n. 42/2004)».

     All’art. 1 “Competenze in materia paesaggistica” della L.R. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lett. a) del primo comma, è sostituita dalla seguente:

"a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione ai sensi dell’art. 145 del D.lgs. n. 42/2004."

     b) alla lett. b) del primo comma sono apportate le seguenti modifiche:

     1. le parole "all’art. 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "all’art. 146, all’art. 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004".

     2. sopprimere le parole "ai Piani e Programmi complessi" e "agli interventi ricadenti sul demanio marittimo".

     c) al comma 2 le parole "all’art. 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "all’art. 146, all’art. 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004".

 

     Art. 2.

     All’art. 2 "Organo regionale competente in materia di Beni Ambientali" della L.R. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4 le parole: "di cui all’art. 150 e 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza regionale di cui all’art. 1 della presente legge";

     b) al comma 6 le parole "all’art. 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite con le seguenti: "all’art. 146, all’art 167 ed all’art. 159 del D.lgs. n. 42/2004";

     c) al comma 6 sopprimere le parole: "assumono efficacia immediata e".

 

     Art. 3.

     Dopo l’art. 2 della L.R. 2/2003 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 2/bis. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione.

In via transitoria, fino alla verifica ed all’adeguamento del Piano Regionale Paesistico "P.R.P." ai sensi dell’ art. 156 D.lgs. n. 42/2004, la Regione esercita le funzioni di verifica di conformità della strumentazione urbanistica con le previsioni di P.R.P vigente.

All’atto di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P., le Amministrazioni Comunali si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo altresì una cartografia del suddetto P.R.P. aggiornata.

All’atto di conformazione e di adeguamento di cui sopra le medesime amministrazioni comunali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socioeconomiche, potranno proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di P.R.P.

Qualora la proposta comunale si limiti ad una pura trasposizione del P.R.P. nello strumento urbanistico locale, la stessa, approvata dal Consiglio Comunale, viene trasmessa alla Regione per il parere di cui all’art. l della presente legge.

Nel caso in cui si configuri come proposta di variante al P .R.P. viene trasmessa alla Regione, Direzione Territorio, per la verifica della compatibilità della proposta alle previsioni di P.R.P; il Consiglio regionale assume apposito atto deliberativo previo parere del Comitato di cui all’art l della presente legge.

Tale provvedimento, pubblicato sul BURA, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta.

Art. 2/ter.  Sanzioni amministrative in materia di paesaggio.

L’indennità prevista dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 relativa alle sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti per la tutela dei beni paesaggistici, è determinata in base ai parametri del D.M. 26.9.1997, previa perizia di stima da parte di un tecnico abilitato.

Le autorizzazioni di competenza regionale, conseguenti al pagamento della sanzione, sono rilasciate dal Direttore dell’Area Territorio visto il parere espresso dal Comitato regionale per i Beni Ambientali.

Al mancato versamento delle sanzioni pecuniarie, l’autorità amministrativa competente, ai sensi dell’art. 1 della presente legge, procede nelle forme previste dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite al bilancio ed utilizzate per le spese inerenti alla tutela e valorizzazione delle bellezze naturali.

Art. 2/quater. Norme finanziarie.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative nella presente legge sono acquisite nel bilancio regionale al Cap. 35005 UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientati e valutazione impatto ambientate L.R. 40/1990 e art. 46 L.R. 11/1999", e destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali con riferimento al Cap. 291421 UPB 05.01.016 denominato "Spese inerenti alla protezione delle bellezze naturali".

Per l’anno 2004 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti in bilancio e iscritte sui capitoli di cui al comma 1.

Per gli anni successivi i relativi stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli di bilancio di entrata e di spesa."

 

     Art. 4.

     All’art. 4 "Norme abrogate" della L.R. 2/2003, dopo l’ultimo rigo, aggiungere

     a) L.R. 69/1990

     b) L.R. 40/1990

     c) L.R. 59/1991, art. 3

     d) L.R. 44/1991

     e) L.R. 8/1991

     f) L.R. 2/1993.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.