§ 4.4.31 - L.R. 11 aprile 1990, n. 40.
Norme in materia di sanzioni pecuniarie per la protezione delle bellezze naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:11/04/1990
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'indennità prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, è determinata dal Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato speciale [...]
Art. 2.      L'indennità prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, comunque determinata, è riscossa con la procedura di esecuzione forzata prevista [...]
Art. 3.      Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite nel bilancio della Regione ed utilizzate, per quanto possibile, per le spese [...]
Art. 4.  (Urgenza).


§ 4.4.31 - L.R. 11 aprile 1990, n. 40. [1]

Norme in materia di sanzioni pecuniarie per la protezione delle bellezze naturali.

(B.U. n. 14 del 5 giugno 1990).

 

Art. 1.

     L'indennità prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, è determinata dal Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato speciale per i beni ambientali.

     Se il trasgressore non accetta la misura dell'indennità fissata a norma del comma precedente, la stessa indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti nominati uno dal Presidente della Giunta regionale, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

     Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

     Il provvedimento conseguente alla pronuncia del Collegio dei periti è emesso dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     L'indennità prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, comunque determinata, è riscossa con la procedura di esecuzione forzata prevista dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente norme sulle sanzioni amministrative.

     Con la stessa procedura sono riscosse le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, rispettivamente per le ristrutturazioni edilizie eseguite senza concessione e per le opere edilizie eseguite senza autorizzazione nelle zone o sugli immobili soggetti a protezione come bellezze naturali.

     Alle sanzioni indicate nei commi precedenti si applica l'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sul pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie.

     Il pagamento dell'intero importo o delle singole rate può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente della Regione, i cui estremi verranno indicati nel provvedimento che irroga la sanzione o l'indennità.

 

     Art. 3.

     Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite nel bilancio della Regione ed utilizzate, per quanto possibile, per le spese inerenti alla protezione delle cose e località soggette a vincolo di bellezza naturale.

     (Omissis) [2].

     Per gli esercizi successivi al 1990, le relative leggi di bilancio stabiliscono gli oneri occorrenti nei limiti dei presunti introiti di cui ai precedenti articoli.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 4 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2.

[2] Comma recante disposizione finanziaria.