Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 01/08/1991 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 5 della Legge Regionale 9 maggio 1990, n. 69, nella parte in cui disciplina il recepimento del Piano Regionale Paesistico sugli strumenti urbanistici comunali, deve intendersi nel [...] |
Art. 2. (Pubblicazione e Urgenza). |
§ 4.4.47 - L.R. 1 agosto 1991, n. 44. [1]
Interpretazione autentica della L.R. 9 Maggio 1990, n. 69, relativa alle modalità di recepimento del Piano Regionale Paesistico approvato da parte dei Comuni.
(B.U. n. 26 del 13 agosto 1991).
L'art. 5 della
a) il «recepimento» comporta adeguamenti grafici e normativi degli strumenti urbanistici comunali al P.R.P.;
b) il «recepimento» può avvenire in due distinte fasi, in relazione alla complessità delle operazioni da compiere; conseguente, nella prima fase il Consiglio Comunale delibera la «pura trasposizione del P.R.P. nello strumento urbanistico locale», relazionandone le zone alle planimetrie dello strumento urbanistico comunale ed adeguandone la Norma di Attuazione e quella del P.R.P.: questa fase si conclude con la «ratifica manifestata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale sentito il Comitato di cui alla
c) i termini assegnati per gli adeguamenti al P.R.P. sono considerati «termini ordinatori» ad ogni effetto di legge;
d) la frase «all'atto del recepimento del primo P.R.G.» contenuta nel primo periodo del comma 1, art. 5, della
Art. 2. (Pubblicazione e Urgenza).
(Omissis).
[1] Legge abrogata dall’art. 4 della