§ 4.4.40 - L.R. 7 marzo 1991, n. 8.
Procedure per il recepimento del P.R.P. per l'attivazione della sub-delega.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/03/1991
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui al 1° comma dell'art. 4 della L.R. 9 maggio 1990, n. 66, decorre dalla ratifica di cui al 5° comma dell'art. 5 della L.R. 69/90 o della definitiva approvazione di cui all'8° [...]
Art. 2.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 4.4.40 - L.R. 7 marzo 1991, n. 8. [1]

Procedure per il recepimento del P.R.P. per l'attivazione della sub-delega.

(B.U. n. 7. del 22 marzo 1991).

 

Art. 1.

     Il termine di cui al 1° comma dell'art. 4 della L.R. 9 maggio 1990, n. 66, decorre dalla ratifica di cui al 5° comma dell'art. 5 della L.R. 69/90 o della definitiva approvazione di cui all'8° comma dell'art. 5 della stessa legge.

     I Comuni, in sede di recepimento del P.R.P., al fine di definire univocamente gli ambiti di competenza per le funzioni sub-delegate, si fanno carico di delimitare, su un apposito elaborato, che va inviato alla Regione congiuntamente agli altri elaborati, le aree di cui all'art. 4 della L.R. 9 maggio 1990, n. 66.

 

     Art. 2. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 4 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2.