§ 3.1.7 - L.R. 2 marzo 1979, n. 12.
Normativa attuazione direttive CEE in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:02/03/1979
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità e Norme applicabili)
Art. 2.  Condizioni e preferenze.
Art. 3.  (Soggetti che possono accedere alle provvidenze)
Art. 4.  (Requisito dell'imprenditorialità).
Art. 5.  (Requisito della capacità professionale).
Art. 6.  Altri soggetti che possono accedere alle previdenze.
Art. 7.  Piano di sviluppo aziendale.
Art. 8.  Redditi comparabili ed assistenza agli imprenditori.
Art. 9.  Reddito dell'aliquota.
Art. 10.  Piani zonali.
Art. 11.  Incentivi.
Art. 12.  Concorso nel pagamento degli interessi.
Art. 13.  Fidejussione.
Art. 14.  Cessione delle terre in proprietà ed in affitto.
Art. 15.  Contributi in conto capitale per le aziende zootecniche.
Art. 16.  Norme particolari nell'ambito dell'esecuzione del piano di sviluppo.
Art. 17.  Aiuti ad aziende che hanno già un reddito comparabile.
Art. 18.  Aiuti per la contabilità aziendale.
Art. 19.  Funzioni del centro.
Art. 20.  Associazione di assistenza interaziendale.
Art. 21.  (Provvedimenti per le infrastrutture aziendali).
Art. 22.  (Indennità compensativa annua).
Art. 23.  (Aiuti agli investimenti collettivi).
Art. 24.  (Aiuti alle aziende non in grado di raggiungere un reddito comparabile).
Art. 25.  (Comitati agricoli provinciali e organi amministrativi e tecnici).
Art. 26.  (Domanda relativa alla presentazione dei piani di sviluppo aziendali).
Art. 27.  (Modello per la compilazione del piano di sviluppo aziendale).
Art. 28.  (Altri tipi di domanda).
Art. 29.  (Delega alle Comunità Montane e ai comprensori)
Art. 30.  (Determinazione dell'indennità compensativa).
Art. 31.  Finalità.
Art. 32.  Concessione dell'indennità di cessazione.
Art. 33.  Requisito per l'ottenimento dell'indennità di cessazione.
Art. 34.  Scopi previsti per la destinazione delle superfici rese libere.
Art. 35.  Ammontare delle indennità di cessazione.
Art. 36.  Norme previdenziali.
Art. 37.  Organismo fondiario.
Art. 38.  Prezzo di cessione delle terre rese disponibili.
Art. 39.  Premio di apporto strutturale: beneficiari.
Art. 40.  Ammontare del premio di apporto strutturale.
Art. 41.      Gli imprenditori ed i lavoratori agricoli che si trovino nelle condizioni specificate negli artt. 32 e 33 e che intendano usufruire della indennità di cessazione, debbono presentare domanda su [...]
Art. 42.  Norme procedurali per la concessione del premio di apporto strutturale.
Art. 43.  Pagamento delle indennità.
Art. 44.  Funzioni amministrative.
Art. 45.  Tempi tecnici per le procedure.
Art. 46.  Delega alle Comunità Montane e ad altri enti ritenuti idonei.
Art. 47.  Principi informativi.
Art. 48.  Svolgimento dell'attività.
Art. 49.  Affidamento dell'informazione socio-economica.
Art. 50.  Formazione dei consulenti socio-economici.
Art. 51.  Attestato di idoneità.
Art. 52.  Divulgazione.
Art. 53.  Contributi ad associazioni, Enti ed Istituti.
Art. 54.  Contributi per i corsi di formazione dei consulenti.
Art. 55.  (Attività di qualificazione professionale e svolgimento dei corsi).
Art. 56.  (Gestione dell'attività di qualificazione professionale).
Art. 57.  (Competenza della Regione).
Art. 58.  (Premi di frequenza).
Art. 59.  (Contributi agli Istituti ed agli Enti).
Art. 60.  (Richiesta di contributi).
Art. 61.  (Funzioni di vigilanza).
Art. 62.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 63.      In attesa della costituzione dei comprensori, le sezioni del Comitato di cui al precedente art. 25 hanno sede presso gli Ispettorati provinciali per l'Agricoltura territorialmente competenti.
Art. 64.      Il provvedimento legislativo approvato in data 19 luglio 1978 concernente "Normativa di attuazione delle direttive CEE in agricoltura", è abrogato.
Art. 65.      (Urgenza). - (Omissis).


§ 3.1.7 - L.R. 2 marzo 1979, n. 12.

Normativa attuazione direttive CEE in agricoltura.

(B.U. n. 8 del 20 marzo 1979) [1].

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e Norme applicabili)

     La presente legge, nell'ambito di un programmatico disegno di sviluppo agricolo e di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, promuove interventi idonei a migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola, attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive, forme di integrazione di reddito per la popolazione agricola di montagna o delle zone svantaggiate, onde assicurare un livello adeguato alle popolazioni stesse, la mobilità delle terre, il riordino fondiario, nonché il miglioramento del grado di formazione generale e professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

     La presente legge regola la materia di attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura n. 159 -160 e 161 del 17 aprile 1972, nonché delle direttive CEE n. 268 del 28 aprile 1975 per l'agricoltura di montagna o di talune zone svantaggiate, recepite dalle LL. 9.5.1975, n. 153 e 10.5.1976, n. 352.

     Le zone montane e svantaggiate per l'applicazione della presente legge sono quelle comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si richiamano le norme delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976 n. 352.

 

     Art. 2. Condizioni e preferenze.

     La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è subordinata alla osservanza delle seguenti condizioni:

     a) i piani aziendali siano armonizzati con i programmi zonali, comprensoriali e regionali o, in mancanza, con le direttive di politica economica impartite dal Consiglio Regionale entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

     b) le aziende corrispondano ai requisiti di cui alle leggi 153/1975 e 352/1976, nonché a quelli fissati dai successivi articoli per i singoli interventi.

     E' accordata preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale che siano coltivatori diretti, singoli od associati, coadiuvati da familiari nell'esercizio dell'impresa di coltivazione dei fondi e/o di allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per il normale fabbisogno di giornate lavorative, tenuto conto anche dell'impiego di macchine agricole, e risultino iscritti negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della L. 26.10.1957, n. 1047 e successive modifiche ed integrazioni.

     Tra i coltivatori diretti titolari di imprese familiari sono preferiti quelli di età inferiore ai 41 anni.

 

 

TITOLO II

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO

DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Sezione I

Requisiti ed adempimenti

 

     Art. 3. (Soggetti che possono accedere alle provvidenze) [2].

     Per promuovere l'ammodernamento delle strutture produttive agricole, la Regione istituisce un regime di aiuti e di incentivi da applicarsi alle aziende, con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, che si trovino nelle seguenti condizioni:

     1) i lavoratori occupati abbiano un reddito di lavoro, derivante da produzione agricola, inferiore al reddito medio dei lavoratori extra agricoli della zona;

     2) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano un'adeguata capacità professionale e presentino un piano di sviluppo alla luce delle condizioni specificate nei successivi articoli e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le modalità indicate nell'art. 18 e nel rispetto dell'art. 11 della direttiva CEE n. 159 del 17 aprile 1972.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, si considerano imprenditori i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino od abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni.

 

     Art. 4. (Requisito dell'imprenditorialità).

     Imprenditore a titolo principale, di cui al precedente art. 3, deve intendersi colui che dedica all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno i due terzi del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

     Nelle zone di montagna ed in quelle agricole svantaggiate, facenti parte dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975, è considerato imprenditore a titolo principale colui che dedica almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro all'attività agricola e che ricava dalla medesima almeno il 50% del reddito globale da lavoro [3].

     Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva CEE n. 268/75, i coltivatori le cui aziende, al momento della presentazione del piano, realizzino un reddito da lavoro inferiore al 50% del reddito comparabile, potranno presentare piani di sviluppo interaziendali in associazione con altri coltivatori, sempre che una volta attuato il piano di sviluppo, sia raggiunto da ciascuna unità lavorativa il livello dei due terzi di tempo dedicato all'attività agricola rispetto a quella totale, e per ciascuna unità lavorativa il reddito comparabile sia costituito per almeno il 70% da reddito agricolo.

     La certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti è rilasciata dal Dipartimento per l'agricoltura sulla base di apposita istruttoria effettuata dagli uffici tecnici.

 

     Art. 5. (Requisito della capacità professionale).

     Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore abbia esercitato nel decennio precedente alla data di presentazione della domanda, e per almeno tre anni, l'attività agricola come titolare di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo.

     Tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

     Tale requisito si considera, altresì, presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola, sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali; di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di Istituto Professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

     Negli altri casi, il giudizio sulla capacità professionale dell'imprenditore agricolo è espresso dalla Commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della L. 153/1975.

     Nell'esprimere il giudizio, la Commissione tiene conto della frequenza ad eventuali corsi di qualificazione professionale svolta dall'interessato.

     La Commissione Provinciale, nominata con decreto del Presidente della Giunta, è composta, oltre che da un Funzionario della Regione con funzioni di Presidente, da rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli in ragione di sette per i coltivatori diretti e di due per i conduttori non coltivatori diretti.

     I predetti rappresentanti sindacali sono designati dalle sezioni regionali delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     Contro l'atto di accertamento negativo della Commissione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla sua comunicazione.

     La Giunta stessa decide sui ricorsi, in via definitiva, entro 90 giorni dalla loro presentazione.

 

     Art. 6. Altri soggetti che possono accedere alle previdenze.

     Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente titolo, oltre alle persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 della presente legge, le Cooperative Agricole e le Associazioni di imprenditori agricoli costituite ai sensi della legislazione vigente, che presentano un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle Aziende sempreché ciascun socio ritragga dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito ed impieghi nell'attività aziendale ed in quella associativa almeno il 50% del tempo di lavoro.

     In linea prioritaria, tra le Cooperative e le Associazioni di cui al comma precedente, gli aiuti sono concessi alle Cooperative costituite da Coltivatori Diretti, Mezzadri, Coloni, Affittuari, Lavoratori Agricoli dipendenti.

     Le Cooperative agricole e le Associazioni degli imprenditori Agricoli devono comunque impegnarsi alla tenuta della contabilità aziendale per tutta la durata di attuazione del piano.

     Per i fondi concessi a mezzadria o colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro o al colono oppure congiuntamente al concedente sempreché entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 della presente legge.

     I mezzadri e i coloni possono presentare il piano di sviluppo aziendale anche in mancanza di accordo con il concedente.

     Il piano di sviluppo relativo ad aziende condotte a mezzadria o a colonia, una volta approvato, può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro o al colono la direzione per l'attuazione del piano stesso nonché le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciute all'affittuario dalla legge dello Stato n. 11/1971.

 

     Art. 7. Piano di sviluppo aziendale.

     Per poter essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, il piano di sviluppo aziendale deve corrispondere alle condizioni ed ai requisiti fissati negli artt. 14 e seguenti della legge 153/1975.

     La durata di realizzazione del piano non può essere superiore ad anni sei.

     Detto termine è prolungato fino ad un massimo di anni nove nelle zone del mezzogiorno, depresse, montane o svantaggiate.

 

     Art. 8. Redditi comparabili ed assistenza agli imprenditori.

     Ai fini della valutazione del reddito di lavoro comparabile ai sensi degli artt. 14 e 17 della L. 153/1975, la Giunta Regionale provvederà anche ad identificare modelli di aziende di riferimento, secondo quanto previsto dai commi 8 e seguenti dell'art. 17 della citata legge.

     L'Ente di Sviluppo agricolo provvederà ad assistere, senza onere per gli interessati, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le Società e Cooperative ai fini della elaborazione del piano di sviluppo aziendale e degli adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze.

 

     Art. 9. Reddito dell'aliquota.

     Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento una volta attuato il piano di sviluppo aziendale, può essere calcolato, nel reddito di lavoro, una aliquota del 20% proveniente dall'esercizio di attività extra agricola a condizione che almeno una ULU tragga il proprio reddito da lavoro comparabile dall'azienda agricola.

     Nei territori previsti dalla legge n. 352 l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra agricola, di cui al comma precedente, può essere elevata al 50% del reddito complessivo.

     Per le zone definite dall'art. 3 paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, il livello minimo del reddito da lavoro, proveniente dall'attività dell'azienda agricola è abbassato al 70% del reddito comparabile per una ULU.

     Per le zone di cui alla legge 352/1976 nel reddito da lavoro da conseguire, una volta ultimato il piano di sviluppo, può essere incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli artt. 22 e 30 della presente legge.

 

     Art. 10. Piani zonali.

     I piani di sviluppo aziendale o interaziendale debbono essere in armonia con gli obiettivi zonali agricoli dei piani di sviluppo comprensoriali e delle Comunità Montane.

     In attesa della elaborazione ed approvazione dei piani di cui al comma precedente, i piani di sviluppo aziendali o interaziendali devono essere in armonia con i programmi di intervento e con le direttive che verranno impartite dal Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

Sezione II

Provvidenze e Incentivi

 

     Art. 11. Incentivi.

     Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati, possono beneficiare dei seguenti aiuti:

     a) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione del piano;

     b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi;

     c) cessione in proprietà e/o in affitto delle terre che Si renderanno disponibili per effetto delle misure di cui al titolo III della presente legge;

     d) contributi in conto capitale, in ragione della superficie aziendale, per l'incremento della produzione zootecnica; e) contributi per la tenuta della contabilità aziendale;

     f) concessione di una indennità compensativa annua per le zone montane e svantaggiate di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

     g) concessione per le zone montane e svantaggiate, delle provvidenze previste dalla lettera b) dell'articolo 1 della legge 10.5.1976, n. 352.

 

     Art. 12. Concorso nel pagamento degli interessi.

     Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, fatte salve le limitazioni previste dall'art. 15 della legge 153/1975, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli Istituti di Credito Agrario di miglioramento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che si impegnino ad effettuare le operazioni di cui all'art. 19, comma 4°, della legge 9.5.1975, n. 153.

     Il concorso è concesso ai sensi dell'art. 18 della legge 153/1975 e fino alla concorrenza di un importo non superiore a quello stabilito dallo stesso art. 18 della L. 1~3/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le zone previste dalla legge n. 352 del 10.5.1976 il concorso nel pagamento degli interessi è elevabile al 12% secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'art. 10 della suddetta legge.

 

     Art. 13. Fidejussione.

     Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato, o che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli Istituti di Credito, la sezione speciale presso il fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 21 della L. 9 maggio 1975, n. 153, concede fidejussioni per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

     La fidejussione non può, in nessun caso, eccedere il 60 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse.

 

     Art. 14. Cessione delle terre in proprietà ed in affitto.

     All'imprenditore agricolo che intende presentare il piano di sviluppo aziendale o interaziendale, basato anche sull'acquisizione di terre o sull'ampliamento della superficie agricola aziendale possono essere concessi, in via prioritaria, dall'organismo fondiario di cui al successivo art. 37 i terreni dei quali quest'ultimo dispone in applicazione delle norme contenute nella presente legge o di altra normativa vigente.

 

     Art. 15. Contributi in conto capitale per le aziende zootecniche.

     Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli od associati preveda, ai sensi della direttiva CEE 73/131 che, al suo compimento, la quota della vendita di bovini ed ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 12 un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina.

     Il contributo di cui sopra sarà erogato in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno, e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno.

     Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2350 unità di conto per il primo anno, 1600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno. Tale limite può essere superato nel caso di forme associative semplici, di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

     Nelle zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268 CEE, gli importi annui e complessivi dei contributi previsti dal presente articolo sono aumentati di un terzo se l'azienda dispone di più di 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggiera.

     Per la conversione di bovini, ovini e caprini in unità di bestiame adulto si fa riferimento all'apposita tabella allegata alla L. 352/1976.

 

Sezione III

Norme ed aiuti particolari

 

     Art. 16. Norme particolari nell'ambito dell'esecuzione del piano di sviluppo.

     Ferme restando le altre disposizioni di cui all'art. 24 della legge 153/1975, e successive modificazioni ed integrazioni, quando il piano di sviluppo prevede investimenti nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.250 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto.

     Nelle zone contemplate dalla L. n. 352 del 10.5.1976 e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle Comunità Montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano, o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'art. 3 della L. 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianale, le provvidenze previste nell'art. 15 della L. 9 maggio 1975, n. 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.250 unità di conto per azienda.

 

     Art. 17. Aiuti ad aziende che hanno già un reddito comparabile.

     Possono presentare il piano di sviluppo anche gli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende realizzino un reddito da lavoro superiore a non più del 10% del reddito comparabile e dimostrino che gli investimenti previsti per ammodernamento aziendale sono indispensabili per conservare detto reddito ad un livello non inferiore a quello comparabile.

     Ove il piano di sviluppo sia approvato, il concorso nel pagamento degli interessi è limitato all'80% dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di 33 648 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda, compreso l'imprenditore agricolo.

 

     Art. 18. Aiuti per la contabilità aziendale.

     La Regione attua un regime di incoraggiamento per la tenuta della contabilità delle aziende agricole.

     Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta è concesso, per la tenuta della contabilità aziendale, un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro rate per un importo di '~8 unità di conto nel primo anno, 168 unità di conto nel secondo anno, 108 unità di conto nel terzo anno e 66 unità di conto nel quarto anno.

     Per favorire la tenuta della contabilità la Regione provvede ad istituire un centro regionale di contabilità agraria.

     La Regione favorisce e sostiene con un contributo annuo la costituzione di Enti o Istituti regionali di contabilità agraria promossi dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, che rispondano ai seguenti requisiti:

     a) siano costituiti da imprenditori in forma associativa;

     b) si prefiggano gli scopi previsti dalla legge n. 153/75, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della direttiva 159/72/CEE.

     Gli imprenditori agricoli, oltre che avvalersi del servizio degli Enti o Istituti Regionali per la contabilità agraria, potranno tenere direttamente una contabilità annuale, purché redigano i documenti conclusivi, secondo le metodologie, predisposte dal Centro regionale di cui al comma terzo del presente articolo.

 

     Art. 19. Funzioni del centro.

     Il centro regionale di contabilità agraria provvede a tutte le incombenze connesse alla verifica dei dati contabili, sulla base delle metodologie, dei modelli e delle procedure, fissati dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

     Il centro regionale provvede alla elaborazione:

     - dei dati contabili, forniti dagli Enti e/o Istituti di cui al IV comma dell'art. 18 e dagli imprenditori agricoli di cui al V comma dell'art. 18;

     - degli indicatori sulla struttura agricola regionale, in base alle richieste degli organi della programmazione regionale e comprensoriale;

     - delle informazioni statistiche periodiche sull'applicazione della presente legge.

     Ai fini della elaborazione programmatica nonché per la rilevazione dei dati statistici ed economici delle aziende il Centro Regionale effettua convenzioni con gli Enti e gli Istituti di cui al IV comma dell'art. 18 con i quali la Giunta Regionale stipulerà apposite convenzioni.

     Le convenzioni definiscono i compiti e i rapporti tra il centro regionale e gli Enti e/o Istituti.

 

     Art. 20. Associazione di assistenza interaziendale.

     Alle associazioni di imprenditori agricoli, prevalentemente costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni o affittuari, per realizzare programmi di assistenza tecnico-economica alle rispettive aziende nell'ambito dei piani, comprensoriali e zonali, ove esistano, o aventi come scopo una più razionale utilizzazione delle attrezzature e degli altri mezzi tecnici, è concesso un contributo sui costi di gestione nel periodo di avviamento dell'associazione.

     L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2.600 unità di conto ad un massimo di 7.890 unità di conto, secondo il numero degli associati e l`attività esercitata in comune.

     Per ottenere il contributo le associazioni devono essere costituite con voto pro-capite dopo l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1975, n. 153, e secondo le modalità previste dalle leggi in materia di cooperative agricole e di consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, nonché dalle leggi speciali per le associazioni dei produttori.

 

Sezione IV

Norme particolari per le zone svantaggiate

 

     Art. 21. (Provvedimenti per le infrastrutture aziendali).

     Per le zone ricadenti nei territori classificati montani dalla L. 3 dicembre 1971, n. 1102 le Comunità Montane provvedono ad includere nei programmi stralcio previsti dalla stessa legge 1102 opere aggiuntive per la realizzazione di infrastrutture, di cui le stesse zone non siano sufficientemente dotate, con particolare riguardo alle vie di accesso alle aziende, alle linee elettriche e alle condotte di' acqua potabile, nonché per le zone a vocazione turistica, ai depuratori delle acque.

     Il Consiglio Regionale, approvando i programmi stralcio di cui sopra, provvede a determinare l'importo dei finanziamenti.

     Le stesse Comunità Montane trasmettono alla Giunta Regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, una relazione contenente tutti gli elementi che saranno richiesti dalla Giunta medesima sui risultati raggiunti nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

     La Giunta Regionale provvederà a trasmettere al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al precedente comma, nonché l'elenco degli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 352/1976.

 

     Art. 22. (Indennità compensativa annua).

     (Omissis) [7].

 

     Art. 23. (Aiuti agli investimenti collettivi).

     La Regione può concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggiera, nonché la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

     Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di imprenditori agricoli, con preferenza alle società di persone, alle comunioni familiari ed alle cooperative di coltivatori diretti i cui soci dedicano la maggior parte delle loro attività all'allevamento zootecnico, nonché i comuni, le comunità montane, le università agrarie ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

     L'aiuto potrà riguardare:

     a) gli interventi per l'incremento della produzione foraggiera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue e di fertirrigazione;

     b) l'esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;

     c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

     d) la costruzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonché l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

     e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggiero zootecnico;

     f) l'acquisto di terreni da parte di Province, Comuni, Comunità Montane, società di persone e cooperative di allevatori se necessario, per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentono la ricomposizione di fondi frammentari ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate, nonché l'acquisizione, a norma dell'art. 9 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati pascoli.

     La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente, non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 20.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e in 100 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

     L'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente, non potrà superare il 75% della spesa ammissibile.

     I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli, contenute nel terzo comma del precedente articolo 12; i premi di orientamento, previsti dall'art. 23 della legge n. 153/1975, possono essere estesi alle iniziative del presente articolo, nei limiti e con gli altri importi indicati nel penultimo comma del precedente articolo 15.

 

     Art. 24. (Aiuti alle aziende non in grado di raggiungere un reddito comparabile).

     Nelle zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/272/CEE del 21 aprile 1975 gli aiuti agli investimenti possono essere concessi anche alle aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile.

     Tali interventi non possono essere più favorevoli di quelli previsti dal titolo III, Sezione I della L. n. 153/1975 per le zone diverse da quelle contemplate dalla L. n. 352/1976.

 

Sezione V: Norme procedurali

 

     Art. 25. (Comitati agricoli provinciali e organi amministrativi e tecnici).

     E' istituito, ai sensi dell'art. 26, lettera c) della L. numero 153/75, un Comitato consultivo con il compito di esprimere il parere sulla rispondenza di ciascun piano di sviluppo aziendale ai principi e alle disposizioni contenute nelle stesse leggi n. 153/75 e n. 352/76 e nella presente legge, nonché ai rispettivi piani zonali e alle direttive emanate dalla Regione.

     Il Comitato si articola in sezioni decentrate, aventi sede presso le UTA.

     Ciascuna Sezione del Comitato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa Giunta, ed è composto:

     1) da un funzionario del II Dipartimento - Settore Agricoltura - della Giunta, con qualifica di Responsabile di Settore, con funzioni di Presidente;

     2) da 9 rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

     3) da 2 rappresentanti degli imprenditori non coltivatori;

     4) da 3 rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti;

     5) da un tecnico designato dall'ERSA.

     Funge da Segretario un dipendente della Giunta regionale con qualifica non inferiore a Istruttore.

     I Componenti di cui ai nn. 2 e 3 sono designati dalle organizzazioni professionali e quelli di cui al n. 4 dalle organizzazioni sindacali. Le suddette organizzazioni sono quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL.

     Le designazioni sono richieste dalla Giunta regionale alle rispettive rappresentanze regionali.

     Il Comitato, nelle sue sezioni decentrate, delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei membri della sezione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Ai componenti spettano, se dovuti, i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spese previsti dalla L.R. 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le UTA nel cui territorio è localizzata in tutto o nella maggior parte l'azienda, istituiscono le domande, stabilendo le preferenze di cui all'art. 2 lettera b) della presente legge ed esaminano, entro 30 giorni dalla data di ricezione, i Piani di Sviluppo Aziendali, formulando le relative proposte conclusive.

     Detti Piani di Sviluppo devono essere sottoposti al parere del Comitato Agricolo Provinciale fino alla costituzione delle Consulte Agricole di Zona di cui alla L.R. n. 31 del 3 giugno 1982 - art. 4.

     I Comitati Agricoli Provinciali o le Consulte Agricole di Zona, quando saranno costituite, devono esprimere direttamente o tramite una loro sezione, il proprio parere e trasmetterlo, entro 20 giorni dalla richiesta, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente e, per conoscenza, all'UTA che ha esaminato il piano di sviluppo aziendale.

     L'eventuale silenzio è inteso come tacita accettazione della proposta formulata dall'UTA.

     All'approvazione del Piano di Sviluppo Aziendale provvede il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, entro 20 giorni dalla data della ricezione del parere del Comitato Agricolo. Provinciale o della Consulta Agricola di Zona.

     In caso di inerzia delle UTA e/o dei Capi degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, la Regione esercita i poteri sostitutivi nel modo seguente:

     a) per i compiti affidati all'UTA, attraverso un funzionario dell'IPA, all'uopo incaricato dal Capo di questo Ufficio;

     b) per i compiti affidati al Capo dell'IPA attraverso un funzionario del II Dipartimento Settore Agricoltura nominato dal Componente della Giunta regionale preposto al Settore stesso.

     Qualora vi sia difformità tra i pareri espressi e la decisione del Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, è ammesso ricorso alla Giunta Regionale che provvede entro trenta giorni, sentita la competente Commissione Consiliare.

     La Giunta regionale provvede a regolare i rapporti con gli Istituti di Credito incaricati della concessione dei mutui, la cui stipulazione deve essere globale e simultanea, anche se l'erogazione delle somme dovrà essere graduata nel tempo, in relazione alle indicazioni previste dal piano.

     La vigilanza sull'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale compete agli Uffici del II Dipartimento Settore Agricoltura direttamente o tramite gli IPA o le UTA [5].

 

     Art. 26. (Domanda relativa alla presentazione dei piani di sviluppo aziendali).

     Gli imprenditori agricoli singoli o associati, che intendono usufruire degli aiuti. previsti per l'ammodernamento delle aziende, e che siano in possesso dei requisiti prescritti, dovranno inoltrare domanda - redatta su apposito modello predisposto dalla Giunta Regionale per tramite delle Unità Territoriali per l'agricoltura competenti [6].

     Le domande debbono essere sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui all'art. 20 della L. 6 gennaio 1968, n. 15, e presentate direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

     Le domande stesse e la relativa documentazione sono presentate con le modalità previste dall'art. 16 della L. n. 153/1975.

     Per le aziende singole ed associate ricadenti nelle zone di cui alla L. 352/1070 alla domanda relativa al piano di sviluppo aziendale deve essere allegata l'eventuale domanda per la richiesta dell'indennità compensativa o il documento comprovante l'avvenuta erogazione dell'indennità stessa.

 

     Art. 27. (Modello per la compilazione del piano di sviluppo aziendale).

     I piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 7 della presente legge viene redatto sul modello tipo fornito agli interessati dagli Uffici regionali.

 

     Art. 28. (Altri tipi di domanda).

     Per l'accesso alle altre provvidenze previste dalla presente legge, la Giunta Regionale predispone appositi modelli di domanda.

 

     Art. 29. (Delega alle Comunità Montane e ai comprensori)

     Per gli interventi di cui alla presente legge la Regione può delegare i comprensori e, in particolare, per gli interventi previsti dalla Legge n. 352 del 10 marzo 1976, le Comunità.

 

     Art. 30. (Determinazione dell'indennità compensativa).

     (Omissis) [7].

 

TITOLO III

Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola

e destinazione della superficie agricola utilizzata e

resasi disponibile a scopi di miglioramento delle strutture.

 

SEZIONE I

Indennità di anticipata cessazione

 

     Art. 31. Finalità.

     La Regione concede aiuti in favore degli imprenditori agricoli che cessano anticipatamente l'attività rendendo disponibile le terre da loro coltivate.

     A tal fine istituisce:

     - una indennità a favore di coloro che anticipano la cessazione della propria attività agricola;

     - un premio di apporto strutturale a favore di coloro che rendono disponibili le terre di cui sono proprietari agli scopi indicati al successivo art. 39.

     Il regime degli aiuti di cui al presente titolo è esteso a tutto il territorio regionale per gli interventi connessi al processo di trasformazione del contratto di mezzadria.

 

     Art. 32. Concessione dell'indennità di cessazione.

     L'indennità di anticipata cessazione può essere concessa a domanda:

     a) ai proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende che destinano la terra agli scopi stabiliti dal presente titolo;

     b) agli affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, mezzadri e coloni, enfiteuti, qualora i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai fini indicati al presente titolo;

     c) ai coadiutori familiari e lavoratori agricoli dipendenti che prestino la loro attività a carattere permanente presso l'azienda il cui titolare benefici degli aiuti del presente titolo, secondo le modalità dell'art. 34 della L. 153/1975.

 

     Art. 33. Requisito per l'ottenimento dell'indennità di cessazione.

     Per usufruire della indennità di anticipata cessazione, i richiedenti debbono aver compiuto i 55 anni di età e non aver superato i 65 anni; dedicare all'attività agricola almeno il 50% del tempo lavorativo medio e ricavare da tale attività, almeno il 50% del reddito complessivo di lavoro.

     Usufruiscono in via prioritaria della indennità di cessazione:

     - i titolari di aziende con età superiore ai 60 anni, che versano in una situazione economica particolarmente disagiata;

     - i titolari di aziende con superficie agricola utilizzabile fino a 15 ettari;

     - i titolari di aziende invalidi, affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50%;

     - le vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge.

     Ai fini della concessione della indennità i richiedenti, oltre ai requisiti di cui al precedente art., debbono:

     - aver esercitato l'attività agricola per un periodo di almeno 5 anni prima della presentazione della domanda, comprendendo anche l'eventuale attività svolta in azienda dal coniuge deceduto;

     - non aver in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale ai sensi della presente legge;

     - non aver alienato, a titolo oneroso o gratuito, nel biennio precedente la domanda di indennità, più del 20% della superficie aziendale.

     Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio o a cessazione per motivi di pubblica utilità o interesse pubblico.

     L'imprenditore agricolo può conservare, in proprietà o in per i fabbisogni familiari, una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione massima del 15% dell'intera superficie aziendale e comunque, non superiore ad ettari 0,5 nei Comuni compresi nel territorio delle Comunità Montane, elevabile ad un ettaro nei terreni classificati montani ai sensi della legge regionale 20.5.1974, n. 16.

     I coadiuvanti e i lavoratori dipendenti agricoli a carattere perenne, che hanno esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni presso l'azienda che cessa l'attività, immediatamente antecedenti a quelli di presentazione della domanda, possono conseguire l'indennità di anticipata cessazione.

     Il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto e autenticato da notaio o nei modi previsti dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni a cessare l'attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

     L'inadempienza comporta la decadenza della concessione dal momento in cui sono cessate le condizioni per la concessione stessa con l'immediato recupero a carico dell'inadempienza dell'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.

 

     Art. 34. Scopi previsti per la destinazione delle superfici rese libere.

     La concessione della indennità è subordinata, oltre che alla cessazione della attività agricola, alla destinazione del terreno ai seguenti scopi:

     - affitto per almeno 15 anni, vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficino delle misure di incoraggiamento previste dal Titolo I della presente legge e che realizzino, con l'accorpamento, una maggiore produttività aziendale, previo accertamento della Giunta Regionale;

     - perseguimento dei fini di pubblica utilità, compreso il rimboschimento, in relazione alle indicazioni dei piani urbanistici comunali, comprensoriali o zonali.

     La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione dell'organismo fondiario di cui al successivo art. 37, mediante vendita od affitto per un periodo non inferiore ai 15 anni; per essere destinata, secondo le direttive regionali e del piano zonale, ad uno degli scopi sopra indicati.

     Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, l'organismo fondiario può destinarla a quelli previsti dalla legge 26.5.1965, n. 590 e successive modificazioni.

 

     Art. 35. Ammontare delle indennità di cessazione.

     L'indennità è corrisposta agli aventi titolo fino al 65° anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in 12 mensilità, a richiesta dell'interessato:

     - 900 unità di conto per gli imprenditori coniugati;

     - 600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

     Per le concessioni delle indennità può essere preso m considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

     Per ogni azienda che cessa l'attività, la indennità è concessa limitatamente ad un coadiuvante familiare, oppure ad un lavoratore agricolo.

     La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

     In caso di parità di condizioni tra coadiuvanti familiari o tra i lavoratori agricoli, la indennità verrà accordata al richiedente più anziano di età.

 

     Art. 36. Norme previdenziali.

     I beneficiari delle indennità di cessazione possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione del versamento dei contributi volontari per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia, e superstiti e per la tubercolosi e conservano il diritto all'assistenza sanitaria e agli assegni familiari.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali cessano l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali.

     Nella erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei beneficiari e dei loro familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari titolarità dei genitori nella potestà familiare secondo la L. 19 maggio 1975, n. 51.

 

     Art. 37. Organismo fondiario.

     L'Ente di Sviluppo agricolo esercita le funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39 e 40 della L. 9 maggio 1975, n. 153.

     Sulla base dei nulla osta rilasciati per la cessione delle terre dagli enti delegati, in relazione alle priorità da questi definite, l'ESA:

     a) acquisisce i terreni resisi disponibili, secondo la presente legge, mediante compravendita o affitto, per almeno 15 anni, nonché altri terreni, offerti da proprietari non beneficiari degli interventi previsti dalla presente normativa;

     b) valuta le possibilità di effettiva destinazione agricola dei terreni acquisiti, dandone comunicazione ai competenti Uffici della Giunta Regionale;

     c) organizza unità produttive idonee a consentire la formazione di imprese familiari, singole od associate, in armonia con gli indirizzi produttivi fissati dal piano zonale o dalle direttive regionali.

     L'Esa, nell'ambito delle sue disponibilità, deve soddisfare prioritariamente le richieste dell'imprenditore di cui agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge, con preferenza per i coltivatori di età inferiore ai 40 anni per le imprese cooperative costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori dipendenti e per associazioni di imprenditori agricoli costituite ai sensi della legislazione vigente, che abbiano rilasciato dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.

     I mezzadri, coloni o affittuari hanno la priorità nella assegnazione dei fondi acquisiti dall'organismo fondiario e dagli stessi coltivatori.

     L'Esa, dietro autorizzazione della Regione, ricorrendone i requisiti di legge, può procedere con atto precario all'assegna delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti effettivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

     Per tali terreni l'ESA può adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento a richiesta dell'Ente stesso.

     Le concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno, prorogabile di anno in anno per motivate ragioni.

     L'ESA trasmette annualmente alla Regione una relazione dettagliata dell'attività svolta.

 

     Art. 38. Prezzo di cessione delle terre rese disponibili.

     Il prezzo di cessione delle terre da parte dell'organismo fondiario agli aventi titolo, non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario.

     Il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori, è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

     Il pagamento del prezzo di cessione-delle terre al proprietario avrà luogo in tre rate uguali, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre entro il 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo alla stipula predetta.

     Gli aventi diritto possono chiedere, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita, la costituzione di una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della «tariffa di rendita vitalizia immediata» adottata dall'Istituto Nazionale Assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

     La rendita è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiorenni inabili al lavoro.

     Gli imprenditori che hanno acquistato le terre dell'organismo fondiario, possono effettuare il pagamento rateale in 20 anni, con le condizioni previste per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice.

 

     Art. 39. Premio di apporto strutturale: beneficiari.

     Il premio di apporto strutturale può essere concesso:

     a) agli imprenditori proprietari che destinino i loro terreni ad uno degli scopi indicati nel precedente art. 34, ed ai quali venga concessa l'indennità di anticipata cessazione;

     b) ai proprietari di terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi i quali, avendo il loro mezzadro, colono o enfiteuta, chiesto l'indennità di anticipata cessazione, pongono i propri terreni a disposizione per gli scopi di cui al precedente art. 34;

     c) ai proprietari che, pur senza aver alcun titolo all'indennità di anticipata cessazione, offrano i propri terreni per gli scopi di cui all'art. 34 sopracitato;

     d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forma associativa nella azienda, di cui divengano titolari per acquisto o per affitto della durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo;

     e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti, in proprietà od in affitto per la durata di almeno 15 anni, per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo I;

     f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessino l'attività agricola anche nel caso in cui possano usufruire della indennità di cessazione dell'attività agricola e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione e per gli scopi previsti dall'art. 36; in questo caso il premio di apporto strutturale a ` favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è pari al 50% del valore; l'altro 50% viene concesso al proprietario;

     g) ai proprietari concedenti a mezzadria ed a colonia qualora trasformino tali contratti in contratti di affitto della durata di almeno 15 anni.

     In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

     Esso si aggiunge per gli aventi diritto all'indennità della cessazione dell'attività agricola, e/o al prezzo di cessione od al canone di affitto.

 

     Art. 40. Ammontare del premio di apporto strutturale.

     Il premio di apporto strutturale è corrisposto in un'unica soluzione, e successivamente alla effettiva destinazione dei terreni, in conformità alle utilizzazioni stabilite dal precedente 4

     L'importo del premio è pari ad 8 annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone.

     Esso è ridotto a 6 annualità per gli aventi titolo di cui alla lettera c) del precedente articolo.

     In ogni caso il premio è maggiorato del 25% quando i terreni sono concessi in affitto.

     L'importo del premio è maggiorato del 30% in favore di proprietari di terreni, di affittuari, di mezzadri o di coloni, che siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore ai 3.000.000 di lire o che comunque - nel caso di proprietari - pongano i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri e dei coloni per le finalità dell'art. 34.

     I beneficiari possono ottenere, in luogo del pagamento immediato del premio, la costituzione di una rendita vitalizia.

     Il premio è concesso, con priorità, ai proprietari concedenti a mezzadria qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni i contratti correnti e ai concedenti che cedano le loro terre all'ESA, e agli Enti morali che comunque destinino le terre per le finalità di cui all'art. 34.

     La corresponsione del premio è esclusa quando siano in corso procedimenti di esproprio per pubblica utilità.

 

Sezione II

Norme per la concessione della indennità

di anticipata cessazione

 

     Art. 41.

     Gli imprenditori ed i lavoratori agricoli che si trovino nelle condizioni specificate negli artt. 32 e 33 e che intendano usufruire della indennità di cessazione, debbono presentare domanda su appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 42. Norme procedurali per la concessione del premio di apporto strutturale.

     I Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare del premio di apporto strutturale, debbono presentare domanda in carta semplice, su appositi modelli all'uopo predisposti dalla Giunta Regionale.

     Le domande di cui al suddetto comma devono essere prodotte contestualmente a quelle di cui al precedente articolo.

 

     Art. 43. Pagamento delle indennità.

     Il nulla osta per il pagamento delle indennità è rilasciato dalla Giunta Regionale secondo le disposizioni dell'art. 44 della L. n. 153/1975.

 

     Art. 44. Funzioni amministrative.

     La Giunta Regionale:

     - riceve, esamina ed approva, entro 60 giorni dalla presentazione, le richieste di aiuti previsti dal presente titolo;

     - accerta l'esistenza dei requisiti e delle condizioni richieste e, in particolare, l'effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dalla presente legge;

     - definisce le priorità in base alle quali dovranno essere erogati gli aiuti previsti dal presente titolo; decide la sospensione o la revoca degli aiuti in caso di comprovata inadempienza, di false attestazioni dei beneficiari o di erronea concessione degli aiuti.

     Nell'esercizio delle proprie funzioni la Giunta Regionale assicura la partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli per la definizione delle priorità in materia di concessione dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola e di destinazione delle terre resesi disponibili ai fini della ristrutturazione aziendale

     A questo scopo la Giunta Regionale si avvale dei Comitati Consultivi di cui all'art. 25 della presente legge.

 

     Art. 45. Tempi tecnici per le procedure.

     Gli Uffici Regionali, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda:

     - eseguono l'istruttoria per verificare la rispondenza della richiesta di aiuti ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalle direttive emanate dalla Regione;

     - accertano la sussistenza delle condizioni previste dal presente titolo e, in particolare, la effettiva destinazione delle terre

     Qualora l'avente diritto alla indennità abbia offerto la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dell'espletamento dell'istruttoria.

     I comitati consultivi, entro 30 giorni decorrenti da quello del ricevimento della domanda, esprimono parere sulle richieste in relazione anche agli obiettivi dei piani zonali o delle direttive regionali.

     Sulla base dell'istruttoria e del parere espresso dai Comitati consultivi, la Giunta Regionale delibera entro 30 giorni decorrenti da quello in cui pervenne il parere sulla domanda e sul rilascio del nulla osta per ii pagamento della indennità di cessazione e/o del premio di apporto strutturale.

     I nulla osta per il pagamento dell'indennità di cessazione sono trasmessi contemporaneamente, all'INPS ed al Ministro dell'Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 46. Delega alle Comunità Montane e ad altri enti ritenuti idonei.

     Per l'approvazione definitiva delle suindicate domande e di quelle relative alla indennità di cessazione e al premio di apporto strutturale, la Regione può delegare le Comunità Montane, o altri Enti ritenuti idonei, all'espletamento delle funzioni stesse, quali i comprensori non appena istituiti.

 

 

TITOLO IV

Informazione socio-economica e qualificazione professionale

delle persone che lavorano in agricoltura

 

Sezione I

Attività di informazione socio-economica

 

     Art. 47. Principi informativi.

     L'attività di informazione socio-economica è volta a:

     - dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica anche attraverso lo sviluppo associativo e cooperativo;

     - mettere le persone interessate in grado di dare un nuovo orientamento alle loro aziende, in contatto con i competenti servizi regionali o con appositi organismi che svolgono assistenza tecnica;

     - far conoscere agli interessati le possibilità di specializzazione delle persone che lavorano in agricoltura e le prospettive loro offerte nel settore agricolo e negli altri settori;

     - fornire eventualmente agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento, il proseguimento o la cessazione definitiva dell'attività agricola o per la eventuale scelta di una attività non agricola, ovvero per la cessazione definitiva dell'attività;

     - fornire adeguate informazioni ed organizzare incontri e scambi per consentire o facilitare la partecipazione della popolazione rurale alla elaborazione della programmazione zonale;

     - far conoscere e valutare le possibilità di soluzione associative e cooperativistiche nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

     Art. 48. Svolgimento dell'attività.

     Le attività di informazione socio-economica sono svolte dalla Regione, anche in collaborazione con le Università e con altri Istituti specializzati garantendo la partecipazione dei lavoratori e produttori agricoli alla formulazione dei programmi di attività ed al controllo della loro gestione attraverso le organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL.

     Per gli adempimenti di cui sopra la Regione provvederà, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, ad istituire apposito ufficio con utilizzazione del personale già in dotazione.

 

     Art. 49. Affidamento dell'informazione socio-economica.

     La Regione può affidare compiti di informazione socio-economica alle associazioni che si costituiscono e siano riconosciute idonee ai sensi dell'art. 49 della Legge 9 maggio 1975, n.

     Al riconoscimento delle Associazioni provvede il Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della Giunta medesima e sentita la Commissione Consiliare competente.

 

     Art. 50. Formazione dei consulenti socio-economici.

     I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici sono svolti presso facoltà universitarie aventi sede nella Regione sulla base di convenzioni in conformità a quanto stabilito dall'art. 51 della legge 153/1975.

     La formazione dei consulenti socio-economici tenderà ad acquisire idonee conoscenze in ordine alle materie stabilite dal 4° comma dell'art. 51 della L. 153/1975.

     L'ammissione ai corsi è consentita alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 52 della legge n. 153/1975.

 

     Art. 51. Attestato di idoneità.

     A coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle lezioni, dei tirocini e del lavoro di gruppo previsti dai piani di studio, con esito positivo da valutare mediante esame finale, sarà rilasciato dalla facoltà universitaria presso cui si sono svolti i corsi un attestato di idoneità allo svolgimento delle funzioni di consulente socio-economico.

     L'attestato abilita alla assunzione presso le Associazioni dei produttori agricoli, Enti ed Istituti.

 

     Art. 52. Divulgazione.

     La Giunta Regionale, per il tramite dell'Ufficio di cui all'art. 48 della presente legge cura la divulgazione dell'attività di informazione socio-economica tramite un notiziario e altri mezzi previsti dall'art. 54 della legge 9.5.1975, n. 153.

 

     Art. 53. Contributi ad associazioni, Enti ed Istituti.

     La Giunta Regionale concede contributi pari al 70% delle spese riconosciute ammissibili per lo svolgimento delle attività di informazione socio-economica affidata, a norma del precedente articolo 49, alle associazioni, enti ed istituti convenzionati.

     I contributi di cui al precedente comma sono liquidati previo rendiconto delle spese sostenute.

     La Giunta Regionale può disporre la erogazione di anticipazione al 40% dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati.

     Può altresì essere corrisposto alle associazioni, Istituti ed Enti per l'assunzione e l'utilizzazione di ciascun consulente socio-economico, in possesso del titolo richiesto dall'art. 53 della L. n. 153/1975, un contributo auna tantum» di 4 milioni e 680 mila lire.

     Il contributo di cui al precedente comma è corrisposto entro sei mesi di effettivo servizio, purché risulti instaurato un regolare rapporto di lavoro.

 

     Art. 54. Contributi per i corsi di formazione dei consulenti.

     Vengono riconosciuti alle Università, per le attività previste all'art. 51 della legge n. 153/1975, contributi secondo le modalità e per gli importi dei commi 3 e seguenti dell'art. 59 della medesima legge n. 153/75 e successive modificazioni ed Integrazioni.

 

Sezione II

Qualifica professionale delle persone

che lavorano in agricoltura.

 

     Art. 55. (Attività di qualificazione professionale e svolgimento dei corsi).

     La Regione istituisce appositi corsi di qualificazione e perfezionamento professionale per consentire alle persone, che lavorano in Agricoltura, che abbiano compiuto 18 anni e non superato i 55 anni di età, di acquisire una qualificazione professionale o di migliorare quella che già possiedono.

     Detti corsi si articolano in:

     a) corsi di formazione per capi di azienda;

     b) corsi residenziali di formazione per capi di azienda di età inferiore ai 30 anni;

     c) corsi di aggiornamento e perfezionamento di capi di azienda;

     d) corsi di formazione e qualificazione professionali di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari.

     I corsi di formazione dovranno avere una durata di almeno 12 settimane, con 15 ore di insegnamento per ciascuna settimana.

     I corsi residenziali per i giovani capi di azienda devono avere una durata di almeno 12 settimane a tempo pieno.

     I corsi di aggiornamento e perfezionamento devono avere una durata di almeno 8 settimane con 15 ore settimanali.

     I programmi per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei capi di azienda di cui alle lett. a), b), c) del presente articolo, debbono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:

     - analisi della gestione aziendale, con particolare riferimento alle tecniche contabili ed ai piani di sviluppo aziendali;

     - tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche delle zone;

     - problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

     - commercializzazione dei prodotti agricoli;

     - problemi di carattere associativo, con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

     - cooperazione agricola ed altre forme associative in agricoltura;

     - provvidenze in atto su piano regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura;

     - problemi sociali del lavoro in agricoltura.

     I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari dovranno avere carattere pratico, con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi, e degli altri mezzi di produzione ed al razionale allevamento delle varie specie di bestiame.

     Saranno trattati problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.

     I relativi corsi devono avere la durata di almeno 12 settimane, con 15 ore di insegnamento settimanale.

     A coloro che avranno frequentato con profitto i corsi di formazione, verrà rilasciato un attestato ufficiale da parte della Regione.

 

     Art. 56. (Gestione dell'attività di qualificazione professionale).

     La programmazione, la gestione ed il controllo dell'attività di formazione e qualificazione professionale, sono di competenza della Regione.

     La Regione può affidare lo svolgimento dei corsi di qualificazione professionale alle organizzazioni professionali e di produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite, secondo le disposizioni contenute nella sezione terza titolo V della legge n. 153/1975.

 

     Art. 57. (Competenza della Regione).

     - La Regione provvede:

     - alla formazione e perfezionamento del personale impiegato nello svolgimento delle attività di formazione professionale;

     - al coordinamento dei programmi e delle metodologie adottate;

     - alla fissazione dei criteri atti a garantire un corretto svolgimento delle attività di formazione professionale.

     La Regione può istituire i corsi di formazione e perfezionamento nonché incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici, ad integrazione dell'attività svolta dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità di cui agli artt. 51 e 52 della L. 153/1975.

 

     Art. 58. (Premi di frequenza).

     Ai candidati che abbiano frequentato continuamente e con profitto i corsi di formazione a carattere residenziale, è corrisposto un premio di frequenza di L. 200 mila una tantum.

     A quelli che abbiano frequentato con profitto un corso di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari, sempre che abbiano effettuato una presenza non inferiore al 90% delle ore programmate, è corrisposto un premio di frequenza di L. 100 mila per una sola volta.

 

     Art. 59. (Contributi agli Istituti ed agli Enti).

     Alle Associazioni, Istituti ed Enti cui sia stato affidato lo svolgimento dei corsi a norma dell'art. 56, sono corrisposti i seguenti contributi:

     1) un contributo una tantum di L. 700 mila per ciascun candidato che abbia frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale per capo azienda;

     2) un contributo una tantum di L. 750 mila per ciascun partecipante ai corsi di qualificazione professionale per i lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari;

     3) un contributo una tantum di L. 930 mila per i giovani capi azienda che frequentino i corsi speciali residenziali.

     Alle predette Associazioni, Enti ed Istituti incombe l'obbligo di corrispondere i premi di frequenza previsti dal precedente art. 58 ai partecipanti ai corsi di formazione.

 

     Art. 60. (Richiesta di contributi).

     Le Associazioni, gli Istituti ed Enti che dispongono del riconoscimento di idoneità di cui alla presente legge e che intendono richiedere i contributi previsti dagli artt. 53 e 59, devono presentare al Presidente della Giunta Regionale un programma dettagliato di attività, per ciascun anno, con il relativo preventivo di spesa da approvarsi con la deliberazione di affidamento.

     Con la medesima deliberazione sono concessi i contributi.

     La Giunta Regionale, in caso di accertamento e di persistente inadempimento degli obblighi assunti può, previa diffida, revocare l'affidamento dei servizi e i contributi concessi possono essere revocati con il recupero delle somme eventualmente anticipate.

 

     Art. 61. (Funzioni di vigilanza).

     Le funzioni di vigilanza spettano alla Giunta Regionale.

     Le Associazioni e le istituzioni di cui all'art. 56 debbono fornire, annualmente, una relazione alla Giunta Regionale sull'attività svolta e, ogni tre mesi, una situazione statistica sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno forniti dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 62. (Disposizioni finanziarie).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge conseguenti alla L. 9 maggio 1975, n. 153, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione del bilancio 1978, nn. 1902, 1903, 1904, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940. 1941 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge conseguenti alla L. 10 maggio 1976, n. 352. si fa fronte con l'apposita partita iscritta al Cap. 2600 - elenco n. 5 - dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e con le successive assegnazioni provenienti dallo Stato.

     All'istituzione degli appositi capitoli di spesa si provvede con le leggi di approvazione o di variazione dei pertinenti bilanci regionali.

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 63.

     In attesa della costituzione dei comprensori, le sezioni del Comitato di cui al precedente art. 25 hanno sede presso gli Ispettorati provinciali per l'Agricoltura territorialmente competenti.

 

     Art. 64.

     Il provvedimento legislativo approvato in data 19 luglio 1978 concernente "Normativa di attuazione delle direttive CEE in agricoltura", è abrogato.

 

     Art. 65.

     (Urgenza). - (Omissis).

 

 

 


[1] Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della L.R. 6 settembre 1979, n. 42:

[2] Vedi ora artt. 3 e segg. L.R. 31 luglio 1986.n. 37.

[3] Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 della L.R. 21 giugno 1983, n. 37:

[7] Vedi ora artt. 1 e segg. L.R. 24 dicembre 1982, n. 96.

[5] L'articolo 25 è così sostituito con art. 1 L.R. 21 giugno 1983, n. 37.

[6] Comma così modificato con art. 1 della L.R. 21 giugno 1983, n. 37.

[7] Vedi ora artt. 1 e segg. L.R. 24 dicembre 1982, n. 96.