§ 4.4.32 - L.R. 24 aprile 1990, n. 47.
L.R. 12 aprile 1983, n. 18. - Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo - Modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:24/04/1990
Numero:47


Sommario
Art. 7.  (Progetto di Area).
Art. 8.      Gli interventi pubblici e di interesse pubblico, inseriti in programmi approvati dal Consiglio Regionale ed ammessi a finanziamento, ove siano in contrasto con gli strumenti urbanistici [...]
Art. 9.      L'art. 94 della L.R. 18/83, è abrogato.
Art. 10. 
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.  (Urgenza).


§ 4.4.32 - L.R. 24 aprile 1990, n. 47.

L.R. 12 aprile 1983, n. 18. - Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo - Modifiche.

(B.U. n. 15 del 6 giugno 1990).

 

     Artt. 1. - 6.

     (Omissis) [1].

 

Art. 7. (Progetto di Area).

     In riferimento a esigenze socio-economiche, i Comuni, nell'ambito delle aree di Piano e anche ricomprendendo più zone omogenee, possono predisporre progetti d'area tesi ad un più organico ed integrato assetto delle funzioni, degli usi e dei parametri dettati dal Piano.

     Tale progetto deve definire la distribuzione spaziale delle funzioni, delle attività e le loro relazioni, le caratteristiche planovolumetriche e architettoniche, gli standards, le tecnologie e l'arredo urbano.

     Il Piano di area comunale è in via prioritaria redatto dall'A.C., ma può essere proposto anche da altri enti pubblici, da associazioni e privati: in tali casi deve essere corredato di apposita convenzione. La convenzione deve garantire la coerenza dell'intervento con la strategia di piano; deve contenere un'analisi costi-benefici, che dimostri la validità sociale dell'intervento; deve contenere le necessarie garanzie economiche e deve garantire, attraverso un programma, una pronta realizzazione delle opere previste.

     Il PAC è approvato dal Consiglio comunale e segue le procedure dei piani attuativi di cui all'art. 6 della presente legge.

     I pareri degli enti interessati a eventuali vincoli vengono espressi in una conferenza di servizio convocata dal Sindaco nel periodo di pubblicazione.

     A tal fine il Sindaco invia agli interessati l'avviso di convocazione e copia del progetto almeno 20 giorni prima.

     Tale conferenza per gli organi di servizi regionali è esaustiva delle specifiche procedure.

 

     Art. 8.

     Gli interventi pubblici e di interesse pubblico, inseriti in programmi approvati dal Consiglio Regionale ed ammessi a finanziamento, ove siano in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, vengono approvati dai rispettivi Consigli Comunali ai sensi della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 [2].

     Per i pareri relativi ai vincoli da questi interessati, il Sindaco convoca una conferenza di servizio nelle forme e nei modi di cui al precedente art. 7.

 

     Art. 9.

     L'art. 94 della L.R. 18/83, è abrogato.

 

     Art. 10. [3]

     Le norme di cui all'art. 22 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, si applicano in sede di formazione della pianificazione comunale; nel caso di lottizzazioni abusive, si applicano le norme dell'art. 18 della Legge 28 Febbraio 1985, n. 47, e successive disposizioni attuative della Regione.

     I Piani di Lottizzazione si approvano secondo le procedure stabilite dai commi 1., 2., 4., 8. e 10 del precedente Articolo 6, con il quale sono stati sostituiti gli articoli 20 e 21 della L.R. 18/1983.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 12. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articoli modificativi e integrativi della L.R. 12 aprile 1983 n. 18.

[2] Comma così sostituito con art. 4 L.R. 3 aprile 1991, n. 14.

[3] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 3 aprile 1991, n. 14.

[1] Articoli modificativi e integrativi della L.R. 12 aprile 1983 n. 18.