Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 13/08/1997 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. Gli artt. 71, punto 3, e n. 72, punto f) della L.R. 12.4.1983, n. 18, come modificati dagli artt. 41 e 42 della L.R. 27.4.1995, n. 70, vanno applicati nei termini che seguono: |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.4.99 - L.R. 13 agosto 1997, n. 90.
Interpretazione autentica degli artt. 71 e 72 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R. 27.4.95, n. 70.
(B.U. n. 15 del 23 settembre 1997).
Gli artt. 71, punto 3, e n. 72, punto f) della L.R. 12.4.1983, n. 18, come modificati dagli artt. 41 e 42 della L.R. 27.4.1995, n. 70, vanno applicati nei termini che seguono:
la possibilità di accorpare fondi non contigui, in analogia con quanto già previsto dall'art. 70, è beneficio riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dal 4 comma del citato art. 70; i restanti soggetti debbono necessariamente disporre di un'unità minima aziendale di 10.000 mq. in unico appezzamento.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.