§ 4.4.99 - L.R. 13 agosto 1997, n. 90.
Interpretazione autentica degli artt. 71 e 72 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R. 27.4.95, n. 70.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:13/08/1997
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Gli artt. 71, punto 3, e n. 72, punto f) della L.R. 12.4.1983, n. 18, come modificati dagli artt. 41 e 42 della L.R. 27.4.1995, n. 70, vanno applicati nei termini che seguono:
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.4.99 - L.R. 13 agosto 1997, n. 90.

Interpretazione autentica degli artt. 71 e 72 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R. 27.4.95, n. 70.

(B.U. n. 15 del 23 settembre 1997).

 

Art. 1.

     Gli artt. 71, punto 3, e n. 72, punto f) della L.R. 12.4.1983, n. 18, come modificati dagli artt. 41 e 42 della L.R. 27.4.1995, n. 70, vanno applicati nei termini che seguono:

     la possibilità di accorpare fondi non contigui, in analogia con quanto già previsto dall'art. 70, è beneficio riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dal 4 comma del citato art. 70; i restanti soggetti debbono necessariamente disporre di un'unità minima aziendale di 10.000 mq. in unico appezzamento.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.