Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 11/10/2002 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Extra spessori verticali e orizzontali. |
Art. 3. Ambito di applicazione. |
Art. 4. Efficacia. |
§ 4.1.89 - L.R. 11 ottobre 2002, n. 22. [1]
Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici.
(B.U. n. 22 del 25 ottobre 2002).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, peraltro già sanciti per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico con la
Art. 2. Extra spessori verticali e orizzontali.
1. Non sono considerati, e quindi non vanno computati, ai fini del calcolo della Volumetria e della Superficie Coperta di un edificio, gli extra spessori dei tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali portanti, superiori a centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 30, nonché dei tamponamenti orizzontali e dei solai delle costruzioni, superiori, nella parte non strutturale, a centimetri 10 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 15, qualora il maggiore spessore contribuisce in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e al contenimento dei consumi energetici.
2. Detto miglioramento va dimostrato attraverso apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, comprendenti anche le sezioni significative dell'edificio ed i particolari costruttivi, che costituisce parte integrante degli elaborati progettuali atti all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie.
Art. 3. Ambito di applicazione.
1. Le modalità di calcolo di cui all'articolo precedente si applicano alle nuove costruzioni, ed agli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti, di cui alle lettere "b), c), d), e)" dell'art. 30 della
2. Le norme della presente legge si applicano anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla
3. Restano invariate le norme vigenti sulle distanze minime.
Art. 4. Efficacia.
1. I Comuni provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e delle proprie normative edilizie alle disposizioni della presente legge.
2. L'adeguamento di cui al comma precedente non comporta necessità di variare lo strumento urbanistico generale e la normativa edilizia. Il recepimento delle presenti disposizioni è soddisfatto, da parte dei Comuni, con l'adozione di un atto deliberativo di competenza consiliare, e le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.
3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1 del presente articolo, le norme della presente Legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie comunali.
[1] Abrogata dall'art. 18 della