§ 4.1.56 - L.R. 10 marzo 1998, n. 13.
Disposizioni in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche alla L.R. 5 febbraio 1985, n. 10 concernente le nuove [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:10/03/1998
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Opere di urbanizzazione ed assimilate.
Art. 3.  Opere non soggette a contributo concessorio.
Art. 4.  Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione.
Art. 5.  Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazione.
Art. 6.  Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di intervento.
Art. 7.  Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazione.
Art. 8.  Determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione.
Art. 9.  Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessione.
Art. 10.  Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile.
Art. 11.  Applicazione delle tabelle parametriche.
Art. 12.  Agevolazioni.
Art. 13.  Abrogazione di norme precedenti.
Art. 14.  Urgenza.


§ 4.1.56 - L.R. 10 marzo 1998, n. 13.

Disposizioni in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche alla L.R. 5 febbraio 1985, n. 10 concernente le nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1997 [*], n. 10 e dell'art. 7 della L. 24.12.1993, n. 537 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione.

(B.U. n. 4 del 24 marzo 1998).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La Regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 7 della legge 24.12.1993 n. 537, determina il contributo di concessione edilizia costituito da:

     a) una quota relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, così come definito dai successivi articoli;

     b) una quota relativa al costo di costruzione di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Opere di urbanizzazione ed assimilate.

     Agli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:

     a) primaria:

     - strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili;

     - spazi di sosta, di parcheggio e piazze;

     - rete fognante e impianti di depurazione;

     - rete idrica;

     - reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e relative sottostazioni e centraline;

     - reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse;

     - spazi di verde residuali di arredo e di rispetto;

     - barriere di protezione dal rumore;

     - spazi per la raccolta dei rifiuti;

     b) secondaria:

     - asili nido e scuole materne;

     - scuole dell'obbligo;

     - mercati di quartiere;

     - delegazioni comunali e altri uffici di quartiere;

     - chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

     - impianti sportivi di quartiere;

     - centri sociali civici;

     - attrezzature culturali sanitarie e ricreative di quartiere;

     - aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport;

     - parcheggi pubblici;

     c) generale:

     - spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).

     Agli effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché quelle di cui alla lett. a) della presente legge.

 

     Art. 3. Opere non soggette a contributo concessorio.

     Per la presente legge il contributo concessorio non è dovuto nei seguenti casi:

     a) per le opere da realizzare nelle zone agricole giusti artt. 70, 71 e 72 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

     b) per gli interventi di ristrutturazione, di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari fino a 110 mq utili netti e del 10 per cento nei casi di cui all'art. 30, lett. e), della L.R. 12.4.1983, n. 18 nel testo in vigore, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento statico e/o igienico edilizio e di ristrutturazione edilizia che non comportino cambio di destinazione d'uso con opere. A tal fine i Comuni in sede di recepimento della presente legge o in concomitanza dell'adeguamento della stessa alle intervenute variazioni ISTAT, ove lo ritengano necessario, potranno articolare i rispettivi ambiti territoriali individuando quelli soggetti a contributo concessorio e quelli esentati, assumendo a riferimento le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

     c) per le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni ovvero il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche;

     d) per revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni, in conformità della lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 così come sostituito dall'art. 10 della L. 28 febbraio 1997, n. 30;

     e) per le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

     f) recinzioni, mura di cinta e cancellate;

     g) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione degli strumenti urbanistici;

     h) per varianti a concessioni edilizie ed autorizzazioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni, contenute nella concessione edilizia;

     i) per le opere previste dal 1° comma dell'art. 9 della L. 24 marzo 1989 n. 122 così come modificato ed integrato dall'art. 17 comma 90 della legge 15 maggio 1997 n. 127 nei limiti delle quantità ivi indicate con vicolo pertinenziale;

     j) per le opere da realizzare in attuazione di norme e provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

     k) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

     l) l'occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo aperto;

     m) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;

     n) frazionamenti di unità immobiliari con destinazione d'uso omogenea senza cambio di destinazione d'uso.

 

     Art. 4. Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione.

     Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, tutti i Comuni devono applicare le tabelle parametriche e le schede allegate alla presente legge.

     A tale fine, ai costi medi regionali di urbanizzazione di cui alle tabelle A1, A2, A3, A4 si applicano i coefficienti stabiliti dalla Tabella B, determinati per classi di Comuni secondo l'elenco allegato alla presente legge.

     I Comuni, con deliberazione assunta in applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi generali delle norme statali, aggiornano ogni 5 (cinque) anni gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della L. 28.01.1977 n. 10.

     L'aggiornamento deve avvenire in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere d'urbanizzazione primaria, secondaria e generale, sulla base dei valori già determinati ai sensi del 1° comma del presente articolo e secondo le seguenti disposizioni:

     - in fase di prima attuazione i valori di cui alle richiamate tabelle risultano aggiornate in funzione del coefficiente incrementativo determinato sulla scorta degli indici riferiti all'incidenza dei costi dei fabbricati accertati nel periodo trascorso dall'entrata in vigore della L.R. 5 febbraio 1985 n. 10, al 30 aprile 1997, ultimo dato ufficiale ISTAT di valenza territoriale;

     - in fase di successiva attuazione, i Comuni procederanno ad aggiornare ogni triennio i relativi valori in relazione agli effettivi riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, articolando detti valori anche per singole zone omogenee di piano, e comunque in misura non inferiore alle determinazioni di cui alla presente legge regionale ± 20%.

 

     Art. 5. Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazione.

     Per gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo, al fine di rapportare le L./mc. definite nella Tabella A1) alle specifiche caratteristiche dell'intervento, i costi medi regionali di cui alla Tabella A1) si moltiplicano per "i fattori di conversione" di cui alla Tabella A2).

     Per gli insediamenti industriali ed artigianali i costi per la urbanizzazione primaria, secondaria e generale nonché per le altre opere di cui al 2° comma del precedente art. 4 sono desunti dalla tabella A3) ed espressi in L./mq. di superficie utile. Per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo è fissato dal Consiglio Comunale entro il limite minimo di L. 11.000 e quello massimo di L. 26.000 per addetto-equivalente, calcolato applicando la Tabella A4) riportata alle diverse classi e sottoclassi di attività economica.

     Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi effettivi desunti dai progetti, determina un contributo, da versarsi all'atto del rilascio della concessione edilizia, come anticipazione del costo delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi di cui siano alterate le precedenti caratteristiche; tale contributo non dovrà essere inferiore al 10% del costo stesso.

 

     Art. 6. Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di intervento.

     I Comuni ricavano, per ognuna delle zone di intervento e loro sottozone, il coefficiente applicabile per ciascun tipo edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali, ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, e per quelli produttivi, desumendolo dalla Tabella B).

     I Comuni dotati di strumenti urbanistici generali comunque operanti, possono ulteriormente articolare il coefficiente, nei limiti del 30% in meno e del 20% in più, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche delle singole zone di intervento; gli altri Comuni, ai soli fini di applicazione della Tabella B), equiparano alla zona A, del D.M. 2 aprile 1968, il territorio compreso entro il perimetro dei centri abitati ed alla zona agricola E il restante territorio.

     I Comuni della 2ª e 3ª classe dotati di strumenti urbanistici generali comunque operanti, possono, altresì, articolare il coefficiente, così come determinato in applicazione del 2° comma, nei limiti del 50% in meno e del 30% in più, limitatamente al territorio delle loro frazioni.

 

     Art. 7. Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazione.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge valgono le definizioni di interventi di cui all'art. 30 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 del testo in vigore.

     Agli stessi fini, per nuove costruzioni si intendono sia i nuovi fabbricati sorgenti su aree libere, sia le nuove accessioni e sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile ricavata in occasione di interventi su edifici esistenti ancorché si tratti di demolizione e ricostruzione, con aumento di superficie utile superiore al 10%.

     Nei casi di cui al comma precedente gli oneri andranno corrisposti in riferimento al Decreto Ministeriale 10 maggio 1977, n. 801 se trattasi di ristrutturazione sull'intero immobile, in base al computo metrico estimativo per interventi parziali con riferimento a prezzari regionali.

     Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliari delle quali alcune hanno destinazione residenziale ed altre destinazione turistica, commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua specifica destinazione d'uso.

     Quando nell'ambito di un insediamento industriale siano realizzabili costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenza di servizio all'attività industriale, si applicano i costi base previsti nelle Tabelle A1) e A2) ed i coefficienti della Tabella B), differenziati secondo le destinazioni d'uso.

 

     Art. 8. Determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione.

     Per la determinazione della quota relativa al costo di costruzione per l'edilizia residenziale si applica la Tabella C).

     Per gli insediamenti commerciali, turistici e direzionali, si applica, da parte dei Comuni, una percentuale del costo di costruzione, determinato in base a computi metrici estimativi redatti in base al vigente prezzario regionale e, comunque, nei limiti del costo di costruzione di cui al 5° comma del presente articolo, pari al:

     - 4% nei Comuni della 1ª classe;

     - 6% nei Comuni della 2ª classe;

     - 10% nei Comuni della 3ª classe.

     Per gli insediamenti residenziali, commerciali, turistici e direzionali in zone riconosciute sismiche dalle leggi vigenti, il costo di costruzione determinato in applicazione dei commi precedenti, è ulteriormente decrementato:

     - 20% in zone con grado di sismicità S=12;

     - del 15% in zone con grado di sismicità S=9;

     - del 10% in zone con grado di sismicità S=6.

     Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso, né per le attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e relative costruzioni di servizio.

     Il costo di costruzione di cui all'art. 3 della legge 10/77, nel testo in vigore, così come sostituito al 2° comma dell'art. 7 della L. 24.12.1993 n. 537 per i nuovi edifici è determinato nella misura di L. 270.000, pari a ca. il 30% del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, così come definito dalla Giunta Regionale giusta deliberazione n. 5327 del 6 novembre 1995, a norma della lettera g) del 1° comma dell'art. 4 della L. 05.08.1978 n. 457, in L. 920.000 per metro quadrato di superficie.

     Il contributo di concessione, se dovuto, è determinato in relazione al costo documentato di costruzione, giusti artt. 6, ultimo comma, e 10, 2° comma, della L. 10/1977, così come asseverato dal progettista per quantità e rispondenza al vigente prezzario regionale e, comunque, nel limite massimo di cui al comma precedente.

     Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in conformità di quanto previsto dal comma terzo dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

     Art. 9. Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessione.

     Le opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite di norma dal Comune.

     Per le opere di urbanizzazione primaria, il concessionario corrisponde il relativo contributo, in tutto o in parte, a seconda delle determinazioni del Comune in merito all'eventuale realizzazione diretta delle opere stesse e/o in non più di quattro rate semestrali, di cui la prima all'atto del rilascio della concessione.

     Il concessionario che realizza parte delle opere di urbanizzazione è tenuto a corrispondere al Comune la quota di contributo relativa alle opere non eseguite, determinata in applicazione dei coefficienti indicati nella Tabella B) sulla base delle schede I e II e con le dilazioni di cui al precedente comma.

     A tal fine, la quota parte di contributo non corrisposta si calcola applicando, delle schede I e II, i prezzi unitari di ciascuna delle urbanizzazioni da realizzare, nei limiti delle incidenze massime per ognuna di esse indicate.

     Ove il concessionario si impegni ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, nell'atto di concessione devono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

     Non è ammessa compensazione tra il contributo per le opere di urbanizzazione e quello per il costo di costruzione.

     Per le opere di urbanizzazione primaria e per quelle di smaltimento e trattamento di rifiuti di cui all'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, da realizzare all'interno delle aree e dei Nuclei per lo sviluppo industriale, il contributo di cui all'art. 5 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto qualora le predette opere di urbanizzazione siano già realizzate, ovvero il Consorzio industriale si impegni alla loro realizzazione mediante convenzione con il Comune o i Comuni interessati, o mediante atto d'obbligo unilaterale al momento della convenzione.

     Detto atto unilaterale, fermo l'obbligo per i Consorzi in base all'art. 11, secondo comma, della citata legge n. 10/1977, deve specificare dettagliatamente le opere da realizzare e la relativa copertura finanziaria.

     Agli effetti dello scomputo del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, i Comuni dovranno tener conto, a favore del concessionario, anche delle opere di urbanizzazione eseguite da Enti diversi dai Comuni medesimi ovvero eseguite con il concorso finanziario dello Stato e/o della Regione; in questo ultimo caso lo scomputo va effettuato in misura proporzionale all'entità del predetto concorso.

     I Comuni, in concomitanza del recepimento della presente legge o in occasione degli aggiornamenti di cui al comma 3° dell'art. 4 precedente, definiranno modalità e termini per la corresponsione degli oneri concessori, in termini tali da consentire il controllo dell'erogazione di quanto dovuto articolando la rateizzazione dei contributi entro i limiti temporali della validità della concessione edilizia, con esclusione di proroghe conseguenti a varianti o estensioni temporali della concessione edilizia medesima.

     I Comuni, inoltre, in concomitanza del recepimento della presente legge o in occasione dei periodici aggiornamenti definiranno modalità e termini per la corresponsione dei costi di costruzione, in termini tali da consentire il controllo della erogazione di quanto dovuto articolando la rateizzazione dei contributi relativi al costo di costruzione entro i limiti temporali della validità della concessione edilizia, con esclusione di proroghe conseguenti a varianti o estensioni temporali della concessione edilizia medesima.

 

     Art. 10. Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile.

     La Regione Abruzzo provvederà entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a predisporre il regolamento attinente le modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile di concerto con l'A.N.C.I.

 

     Art. 11. Applicazione delle tabelle parametriche.

     I Comuni sono tenuti a revisionare le tabelle parametriche in conformità della presente legge, con deliberazione consiliare da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa e successive modificazioni, trasmettendone copia alla Regione - Settore Urbanistica e Beni Ambientali - Servizio Amministrativo, in uno con la relativa deliberazione consiliare entro i successivi 30 giorni.

     Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale, previa messa in mora, nomina un Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi, a spese dell'Amministrazione Comunale inadempiente tra i Funzionari del Settore medesimo, di livello non inferiore al VII.

     I Comuni, con la medesima deliberazione, possono motivatamente proporre modifiche alla Tab. C) ed all'elenco delle classi comunali di appartenenza.

     Su tali proposte modificative, la Giunta Regionale si esprime entro i successivi 60 giorni dalla ricezione degli atti.

 

     Art. 12. Agevolazioni.

     Nei casi in cui non si proceda all'applicazione dell'art. 35 della L. 22.10.1971, n. 865 nel testo vigente, per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18.04.1962, n. 167 o sulle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della citata legge n. 865/1971 e per gli interventi anche al di fuori delle suddette zone in favore dei soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli oneri di urbanizzazione vengono corrisposti nella misura del 5%. Le riduzioni di cui al precedente comma non si applicano alle costruzioni classificabili di lusso ai sensi del D.M. LL.PP. 02.08.1969 e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, con SU maggiore di 110 mq. di superficie utile netta così come calcolata in applicazione del D.M. 10 maggio 1977, n. 801, né in favore di coloro che si convenzionino ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

     Ai soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui ai primi cinque commi dell'art. 9, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modifiche, nella L. 25.03.1982, n. 94, il contributo di cui all'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 è ridotto alla sola quota di cui al primo comma del presente articolo.

     In particolare si dispone che:

     - gli interventi proposti da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla predetta normativa ed afferenti la prima casa, di superficie utile netta inferiore o uguale ai 95 mq., vengano corrisposti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 5% ed esentati dal contributo sul costo di costruzione previo convenzionamento di durata non inferiore a 7 anni;

     - gli interventi proposti da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi afferenti alloggi con superficie utile maggiore di 95 mq. di SU ed inferiori a 110 mq. di SU, dovranno corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 5% ed il contributo sul costo di costruzione nella misura del 100% previo convenzionamento di durata non inferiore a 20 anni;

     - gli interventi proposti da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla predetta normativa ed afferenti la prima casa, di superficie utile netta superiore a 110 mq. di SU, dovranno versare gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione, nell'intera misura.

     - Per i casi esclusi dal presente articolato si fa espresso riferimento alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 199/37 del 22 aprile 1980 (BURA n. 43 del 2.10.1980): "Nuova convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 28.01.1977, n. 10" nei limiti di cui ai precedenti sottocommi.

     - Restano salve le istanze inoltrate, in attuazione di precedenti disposizioni regionali in materia, fino alla data del recepimento della presente legge da parte dei Comuni demandando alle singole Amministrazioni Comunali l'articolazione dei rapporti tra Superficie Non Residenziale (SNR) e Superficie Utile (SU) in funzione delle tipologie edilizie.

     - Decorsi i termini di cui al primo comma di cui al precedente art. 10 la Regione provvederà, entro i successivi 120 gg., a fissare detti criteri attuativi a mezzo di regolamento.

 

     Art. 13. Abrogazione di norme precedenti.

     Le presenti norme sostituiscono quelle della L.R. 24 gennaio 1980 n. 8 e successive modificazioni.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

 

     Art. 14. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[*] Leggasi 1977.