§ 4.1.5 - L.R. 24 gennaio 1980, n. 8.
Modifiche della L.R. 25 ottobre 1977, n. 63 concernente norme sulle tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:24/01/1980
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione di norme precedenti).
Art. 2.  (Finalità della legge).
Art. 3.  (Opere di urbanizzazione ed assimilate).
Art. 4.  (Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione).
Art. 5.  (Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazione).
Art. 6.  (Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di intervento).
Art. 7.  (Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazione).
Art. 8.  (Determinazione della quota di contributo relativa al costa di costruzione).
Art. 9.  (Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessione).
Art. 10.  (Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile).
Art. 11.  (Agevolazioni).
Art. 12.  (Contribuito ai Comuni).
Art. 13.  (Applicazione delle tabelle parametriche).
Art. 14.  (Disposizioni finali).
Art. 15.  (Urgenza).


§ 4.1.5 - L.R. 24 gennaio 1980, n. 8.

Modifiche della L.R. 25 ottobre 1977, n. 63 concernente norme sulle tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione. [*]

(B.U. 25 gennaio 1980, n. straord.).

 

Art. 1. (Abrogazione di norme precedenti).

     Le presenti norme sostituiscono quelle della L.R. 25 ottobre 1977, n. 63, e successive modificazioni.

 

     Art. 2. (Finalità della legge).

     La Regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, determina l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la quota del costo di costruzione compresa nel contributo afferente alla concessione.

 

     Art. 3. (Opere di urbanizzazione ed assimilate).

     Agli effetti della presente legge. sono opere di urbanizzazione:

     a) primaria:

     - strade residenziali;

     - spazi di sosta e di parcheggio;

     - fognature;

     - rete idrica;

     - rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

     - rete di illuminazione pubblica;

     - spazi di verde attrezzato;

     b) secondaria:

     - asili nido e scuole materne;

     - scuole dell'obbligo;

     - mercati di quartiere;

     - delegazioni comunali;

     - chiese ed altri edifici per servizi religiosi:

     - impianti sportivi di quartiere:

     - centri sociali;

     - attrezzature culturali e sanitarie;

     - aree verdi di quartiere.

     Agli effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 4. (Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione).

     Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, tutti i Comuni devono applicare le tabelle parametriche e le schede allegate alla presente legge.

     A tal fine, ai costi medi regionali di urbanizzazione di cui alle tabelle A1, A2, A3, A4 si applicano i coefficienti stabiliti dalla Tabella B, determinati per classi di Comuni secondo l'elenco allegato alla presente legge.

 

     Art. 5. (Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazione).

     Per gli insediamenti residenziali si applicano i costi medi regionali fissati nella Tabella A1).

     Per gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo, al fine di rapportare le L./mc. definite nella Tabella A1) alle specifiche caratteristiche dell'intervento, i costi medi regionali di cui alla Tabella A1) si moltiplicano per i fattori di conversione di cui alla Tabella A2).

     Per gli insediamenti industriali e artigianali, i costi per le urbanizzazioni primaria e secondaria nonché per le altre opere di cui al 2° comma del precedente art. 3 sono desunti dalla Tabella A3) ed espressi in L./mq. di superficie utile. «Per le attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54, concernente "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Abruzzo" il relativo costo, desunto dalla stessa Tabella A3), è limitato alla sola urbanizzazione primaria, assumendo per la sua applicazione, come unità di misura equivalente ad un mq. di superficie utile, 100 mc. di materiale da estrarre secondo il programma di escavazione" [1].

     Per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo è fissato dal Consiglio Comunale entro il limite minimo di L. 6.000 e quello massimo di L. 12.000 per addetto-equivalente, calcolato applicando la Tabella A4) riportata alle diverse classi e sottoclassi di attività economica.

     Il C.C., sulla base dei costi effettivi desunti dai progetti, determina un contributo, da versarsi all'atto del rilascio della concessione edilizia, come anticipazione del costo delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi di cui siano alterate le precedenti caratteristiche: tale contributo non dovrà essere inferiore al 10% del costo stesso [2].

     Per le attività di cui ai punti 1) e 2) della L.R. 26 luglio 1983, n. 54, il Sindaco, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi prescritti dalla stessa legge, rilascia apposita concessione edilizia, i cui oneri vengono determinati in applicazione dei commi 3°, 4° e 5° del presente articolo [3].

 

     Art. 6. (Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di intervento).

     I Comuni ricavano, per ognuna delle zone di intervento e loro sottozone, il coefficiente applicabile per ciascun tipo edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali, ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, e per quelli produttivi, desumendolo dalla Tabella B).

     I Comuni dotati di strumenti urbanistici generali comunque operanti, possono ulteriormente articolare il coefficiente, nei limiti del 30% in meno e del 20% in più, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche. delle singole zone di intervento; gli altri Comuni, ai soli fini di applicazione della Tabella B), equiparano alla zona A, del D.M. 2 aprile 1968, il territorio compreso entro il perimetro dei centri abitati ed alla zona agricola il restante territorio.

     I Comuni della 4ª 5ª classe dotati di strumenti urbanistici generali comunque operanti, possono, altresì, articolare il coefficiente nei limiti del 50% in meno e del 30% in più, limitatamente al territorio delle loro frazioni.

 

     Art. 7. (Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazione).

     Ai fini dell'applicazione della Presente legge valgono le definizioni di interventi di cui all'art. 30 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18. Agli stessi fini, per nuove costruzioni si intendono sia i nuovi fabbricati sorgenti su aree libere, sia le nuove accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile ricavata in occasione di interventi su edifici esistenti ancorché si tratti di demolizione e ricostruzione, ovvero di mantenimento integrale del volume strutturale preesistente [4].

     Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliari delle quali alcune hanno destinazione residenziale ed altre destinazione turistica, commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua specifica destinazione d'uso.

     Quando nell'ambito di un insediamento industriale siano realizzabili costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenza di servizio all'attività industriale, si applicano i costi base previsti nelle Tabelle A1) e A2) ed i coefficienti della Tabella B), differenziati secondo le destinazioni d'uso.

 

     Art. 8. (Determinazione della quota di contributo relativa al costa di costruzione).

     Per la determinazione della quota relativa al costo di costruzione per l'edilizia residenziale (1%) si applica la tabella C).

     Per gli insediamenti commerciali, turistici e direzionali, si applica, da parte dei Comuni, una percentuale del costo documentato di costruzione pari al:

     - 2% nei Comuni della prima classe;

     - 4% nei Comuni della 2~, 35 e 45 classe:

     - 8% nei Comuni della 55 classe.

     Per gli insediamenti residenziali, commerciali, turistici e direzionali in zone riconosciute sismiche dalle leggi vigenti, il costo di costruzione determinato in applicazione dei commi precedenti, è ulteriormente decrementato:

     - del 20%, in zone con grado di sismicità S = 12;

     - del 15%, in zone con grado di sismicità S = 9.

     Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso, né per l'attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e relative costruzioni di servizio [5].

 

     Art. 9. (Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessione).

     Le opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite di norma dal Comune.

     Per le opere di urbanizzazione primaria, il concessionario corrisponde il relativo contributo, in tutto o in parte, a seconda delle determinazioni del Comune in merito all'eventuale realizzazione diretta delle opere stesse, in non più di quattro rate semestrali [6] di cui la prima all'atto del rilascio della concessione.

     Il concessionario che realizza parte delle opere di urbanizzazione è tenuto a corrispondere al Comune la quota di contributo relativa alle opere non eseguite, determinata in applicazione dei coefficienti indicati nella Tabella B) sulla base delle schede I e II e con le dilazioni di cui al precedente comma.

     A tal fine, la quota parte di contributo che non va corrisposta, si calcola applicando, delle schede I e II, i prezzi unitari di ciascuna delle urbanizzazioni da realizzare entro le incidenze Mi assi me per ognuna di esse indicate [7].

     Ove il concessionario si impegni ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria, nell'atto di concessione devono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

     Non è ammessa compensazione tra il contributo per le opere di urbanizzazione e quello per costo di costruzione.

     Per le opere di urbanizzazione primaria, e per quelle di smaltimento e trattamento di rifiuti di cui all'art. 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, da realizzare all'interno delle aree e dei Nuclei per lo sviluppo industriale, il contributo di cui all'art. 5 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto qualora le predette opere di urbanizzazione siano già realizzate, ovvero il Consorzio industriale si impegni alla loro realizzazione mediante convenzione con il Comune o i Comuni interessati, o mediante atto d'obbligo unilaterale al momento della convenzione. Detto atto unilaterale, fermo l'obbligo per i Consorzi di sottostare alle modalità e garanzie, stabilite dal Comune o dai Comuni interessati in base all'art. 11, secondo comma, della citata legge n. 10/1977, deve specificare dettagliatamente le opere da realizzare e la relativa copertura finanziaria.

     Agli effetti dello scomputo del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, i Comuni dovranno tener conto, a favore del concessionario, anche delle opere di urbanizzazione eseguite da Enti diversi dai Comuni medesimi ovvero eseguite con il concorso finanziario dello Stato e/o della Regione; in questo ultimo caso lo scomputo va effettuato in misura proporzionale all'entità del predetto concorso.

 

     Art. 10. (Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile).

     Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli e delle tabelle allegate alla presente legge, la superficie dell'edificio, alla quale deve essere applicato il contributo per metro quadrato, va calcolata in conformità delle definizioni di cui agli articoli 2 e seguenti del D.M.LL.PP. 10 maggio 1977, ed il volume dell'edificio, al quale deve essere applicato il contributo per metro cubo va calcolato moltiplicando la superficie stessa per l'altezza relativa al piano [8].

     Per la parte di edificio interrato, anche se parzialmente, il volume destinato ad autorimesse singole o collettive, cantine, depositi, ripostigli ed altri locali accessori, viene valutato nella misura del 50% di quello effettivo.

     Sono esclusi dal calcolo i volumi tecnici strettamente necessari a contenere gli impianti a servizio dell'edificio ed a consentire l'accesso ad essi, nonché i sottotetti non abitabili, i porticati liberi, gli androni di ingresso, i cornicioni, le balconate, le pensiline, gli elementi a carattere ornamentale ed i muri di cinta.

     Per le costruzioni realizzate all'interno dei centri abitati da imprenditori agricoli a titolo principale in base all'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, il volume destinato ad attività produttive agricole ed ai connessi servizi è valutato nella misura del 10% di quella effettiva.

 

     Art. 11. (Agevolazioni).

     Nei casi in cui non si proceda all'applicazione dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 nel testo vigente, per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 o sulle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della citata legge n. 865/1971 e per gli interventi anche al di fuori delle suddette zone in favore di soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli oneri di urbanizzazione vengono corrisposti nella misura del 5% del valore calcolato sulla base della Tabella B).

     Le riduzioni di cui al precedente comma non si applicano alle costruzioni classificabili di lusso ai sensi del D.M.LL.PP. 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, con SU maggiore di 160 mq., né in favore di coloro che si convenzionino ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Ai soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui ai primi cinque commi dell'art. 9 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modifiche, nella Legge 25 marzo 1982, n. 94, il contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ridotto alla sola quota di cui al primo comma del presente articolo [9].

 

     Art. 12. (Contribuito ai Comuni).

     La Regione concede, per l'anno 1979, contributi per l'ammontare complessivo di un miliardo a favore dei Comuni, onde consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione in conseguenza della modifica della L.R. 25 ottobre 1977, n. 63.

 

     Art. 13. (Applicazione delle tabelle parametriche).

     I Comuni sono tenuti ad applicare le tabelle parametriche di cui alla presente legge con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Decorso inutilmente questo termine, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta a spese dell'Amministrazione Comunale inadempiente, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

 

     Art. 14. (Disposizioni finali).

     Le agevolazioni previste dal precedente art. 11 si applicano alle concessioni non ancora rilasciate e per quelle che saranno rilasciate fino alla data del 31 dicembre 1984 [10].

 

     Art. 15. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 

Scheda Iª

 

               DETERMINAZIONE DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE Iª

 

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Costi specifici                                   Incidenza per ha

l./mq.   l./mc.             Opere

         costruito                              (costo milioni/ha)

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9.000               Strade residenziali        1100 mq.       9,9

8.000             Spazi di sosta e parcheggio   750 mq.       6,0

7.000               Verde attrezzato            750 mq.       5,25

         25.000     Fognature                   500 mc.      12,5

         22.500     Rete idrica                 200 mc.       4,5

costo 200.000       Reti illuminazione pubb.     10 p.        2,0

punto luce

                    Rete distribuzione energia

                    elettrica e gas                           4,9

------------------------------------------------------------------

                                        Totale costi         45,05

                                        N. abitanti/ettaro  280

                                        Lit. /abitante     161.000

                                        Lit./mc. edificato   2.010

                                        (80/mc. abit.)

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     Allegati.

     (Omissis).

 

 


[*] Vedasi quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 10 marzo 1998, n. 13 e dall'art. 14 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89.

[1] Comma così integrato con art. 1 L.R. 5 febbraio 1985, n. 10.

[2] Comma così sostituito con art. 1 L.R. n. 10/1985.

[3] Comma aggiunto con art. 1 L.R. n. 10/1985.

[4] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 5 febbraio 1985, n. 10.

[5] Articolo così sostituito con art. 3 L.R. 5 febbraio 1985, n. 10.

[6] Comma così modificato con art. 1 L.R. 5 febbraio 1985, n. 10.

[7] Comma  così integrato con art. 4 L.R. 5 febbraio 1985, n. 10.

[8] Comma così sostituito con art. 5 L.R. 5 febbraio 1985, n. 10.

[9] Articolo così modificato con art. 6 L.R. 5 febbraio 1985, n. 10. Si riporta di seguito il testo degli artt. 7 e 8 L.R. 5 febbraio 1985, n. 10:

[10] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 26 aprile 1984, n. 36.