§ 4.1.29 - L.R. 29 giugno 1989, n. 49.
Provvidenze per il recupero dei centri storici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:29/06/1989
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Definizione).
Art. 3.  (Programmi finanziabili e caratteristiche degli interventi ammissibili).
Art. 4.  (Documentazione a corredo dei programmi).
Art. 5.  (Procedure di approvazione dei programmi ed erogazione del contributo).
Art. 6.  (Soggetti beneficiari, misura e modalità di erogazione del finanziamento).
Art. 7.  (Norma transitoria).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Urgenza).


§ 4.1.29 - L.R. 29 giugno 1989, n. 49. [1]

Provvidenze per il recupero dei centri storici.

(B.U. n. 27 del 24 luglio 1989).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La Regione Abruzzo, con la presente legge, intende promuovere iniziative volte alla conservazione, recupero e rivitalizzazione dei centri storici nei quali sia riconosciuta la presenza di considerevoli valori socio-culturali, storici, architettonici ed ambientali.

     Per l'attuazione dei programmi di cui alle annualità 90/91, per le quali sussistono provvidenze ai sensi della L.R. 04.06.1991, n. 21, da assegnarsi ai programmi predisposti dai Comuni nei termini di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 49/89, si procede in via esclusiva nei riguardi di quelli afferenti l'attuazione di Piani Particolareggiati di cui agli artt. 18 e segg. della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, con priorità per quelli relativi a Centri Storici ricompresi nei Parchi Nazionali e Regionali, ai sensi della L. 06.12.1991 n. 394 [2].

     Per tali fini sono sostenuti con finanziamenti erogati dalla Regione:

     1) gli interventi di valorizzazione dei caratteri della architettura locale e dell'ambiente urbano;

     2) gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e/o privato anche se destinati:

     a) alla ricettività turistica extralberghiera;

     b) alla ristorazione;

     c) alla produzione e vendita di prodotti tipici dell'artigianato locale ed alla vendita di quelli tipici dell'agricoltura;

     d) alle attività socio-culturali.

 

     Art. 2. (Definizione).

     Ai fini della presente legge si intendono:

     A) per interventi di valorizzazione dei caratteri della architettura locale e dell'ambiente urbano le opere:

     - che sono finalizzate alla eliminazione di elementi non originari;

     - che contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici e/o di ambiti particolarmente caratteristici;

     - che concorrono alla migliore fruibilità collettiva di presenze storiche-architettoniche e sociali esistenti;

     - che tendono anche alla sola riduzione dei caratteri di degrado indicati dall'art. 28 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18;

     B) per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio quelli definiti nell'art. 30 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18.

     Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati ed eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche ed ambientali delle zone interessate, ed in armonia con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico-edilizie locali.

 

     Art. 3. (Programmi finanziabili e caratteristiche degli interventi ammissibili).

     Agli effetti dei precedenti articoli i Comuni interessati predispongono appositi programmi che tengono conto delle finalità, delle definizioni e delle norme prescritte nella presente legge.

     I Comuni, nei loro programmi includeranno interventi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

     a) siano ricompresi nelle previsioni del PPA di cui agli articoli 65 e seguenti della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, ovvero all'interno del programma di intervento triennale di cui all'art. 12, 6° comma, della stessa L.R. 18/83;

     b) si configurino come completamento di azioni organiche già avviate dallo stesso Comune o da altri enti pubblici, o ad esse complementari;

     c) garantiscano miglioramento della qualità insediativa e della fruibilità dei centri storici;

     d) siano caratterizzati per qualità ed esemplarità della progettazione con particolare riferimento agli aspetti architettonici, tecnologici della tradizione locale e del risparmio energetico, nonché per le soluzioni individuate rispetto ai costi ed agli effetti indotti ai fini della rivitalizzazione del centro storico e del recupero della edilizia esistente.

     e) siano ricompresi in ambiti urbani disciplinati da Piani Particolareggiati di cui agli artt. 18 e segg. della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni [3].

     Costituisce titolo preferenziale, al fine della ammissibilità al finanziamento, la presenza di più di una delle caratteristiche indicate nel comma precedente.

     Sono esclusi dal finanziamento i programmi presentati oltre il 30 marzo di ogni anno e, per il primo anno di applicazione della presente legge, oltre i 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

     A tal fine, i Comuni interessati raccolgono in termini utili i progetti pubblici e privati che, previo esame della Commissione urbanistica ed edilizia comunale, costituiscono presupposto per l'assunzione del programma da parte della Giunta municipale.

 

     Art. 4. (Documentazione a corredo dei programmi). [4]

     A corredo dei programmi i Comuni devono allegare almeno la seguente documentazione di base:

     1) documentata scheda valutativa contenente:

     a) situazione demografica e sua evoluzione;

     a1) attuali valenze funzionali del centro storico cui si riferisce il programma;

     a2) costo unitario medio degli immobili nel centro storico (valutazione UTE);

     b) qualità di insieme del centro storico;

     b1) qualità degli interventi inclusi nel programma (restauro, ristrutturazione, demolizione, ecc.);

     b2) effetti indotti dal programma sui servizi, attività ricettive, insediamenti artigianali...;

     b3) fattibilità degli interventi inseriti nel programma; proprietà degli spazi o degli immobili oggetti di esso, certificato di destinazione urbanistica;

     b4) quadro economico riepilogativo dal quale risulti l'entità della spesa ammissibile a contributo;

     c) idonea documentazione fotografica che metta in evidenza le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive dell'immobile oggetto dell'intervento.

     2) Relazione tecnico-finanziaria sulla fattibilità del programma sulle caratteristiche dei servizi che si intendono offrire e piano finanziario sulla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e della sua gestione.

     3) Eventuali provvidenze comunali, integrative di quelle regionali, per ciascun intervento ritenuto meritevole di maggior sostegno.

     Pena la automatica decadenza del beneficio, gli interventi devono essere conclusi entro 3 anni decorrenti dalla data della notifica al Comune della deliberazione della Giunta regionale approvativa del programma.

     Alla data di scadenza del programma è consentito al Comune il riutilizzo delle economie delle somme, già destinate ai privati in sede di approvazione del Programma medesimo, per il completamento di opere pubbliche in corso e per la migliore fruibilità dei Centri Storici, con particolare riguardo alla realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L. 09.01.1989 n. 13 [5].

     I tempi per l'attuazione di quanto al comma precedente è fissato in anni due [6].

     Per comprovati motivi, previa richiesta del Comune interessato, il Presidente della Giunta regionale - su proposta del componente preposto al Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura - può concedere una sola volta una proroga.

     Il Sindaco revoca i benefici concessi qualora accerti che gli interventi non vengano realizzati in conformità ai relativi progetti approvati, o non vengano rispettate le destinazioni d'uso del progetto.

     Il provvedimento di revoca è atto definitivo.

     Analogo potere di vigilanza spetta al Presidente della Giunta regionale per le opere degli enti locali, finanziate, su richiesta del componente preposto al Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura.

 

     Art. 5. (Procedure di approvazione dei programmi ed erogazione del contributo).

     I programmi predisposti dai Comuni ai fini della presente legge, previa delibera della Giunta municipale, vengono trasmessi alla Giunta regionale - Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura entro il 30 marzo di ciascun anno.

     Tali programmi, anche per la verifica dei requisiti stabiliti, sono sottoposti all'esame di merito della Commissione di cui all'art. 2 della L.R. 16.09.1986 n. 62, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. 08.01.1993 n. 4, integrata personalmente o mediante apposito delegato:

     - dal Dirigente dell'Ufficio per l'Urbanistica;

     - dal Dirigente dell'Ufficio parchi e Riserve Naturali.

     In attuazione delle direttive e finalità di cui al precedente art. 1, gli atti istruttori già esperiti e per i quali non siano stati emessi provvedimenti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli [7].

     I programmi ritenuti congrui a termini delle disposizioni precedenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta con la quale viene anche definita la misura del contributo erogabile a favore del Comune.

     Nel definire il finanziamento dei programmi si dovrà tenere conto di una equilibrata distribuzione territoriale.

     L'approvazione del programma comporta, ove necessario, variante automatica agli strumenti urbanistici locali; a tal fine le Amministrazioni interessate prendono atto dell'avvenuta approvazione del programma con specifica deliberazione consiliare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della L. 142/90, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto regionale, adeguando consequenzialmente il programma.

     Copia dell'atto deliberativo di cui al comma precedente dovrà essere inviato alla Regione Abruzzo - Settore Urbanistica, Servizio Amministrativo per l'Urbanistica - per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge [8].

     I conseguenti finanziamenti al Comune proponente sono liquidati dal dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica della Giunta regionale, con propria ordinanza, in unica soluzione.

 

     Art. 6. (Soggetti beneficiari, misura e modalità di erogazione del finanziamento).

     I Comuni, con provvedimento consiliare, riservano una quota, non inferiore al 70% dei contributi concessi, per il finanziamento degli interventi dei privati o loro imprese inseriti nel programma approvato; la restante quota è destinata agli interventi sul patrimonio pubblico ammessi nel programma previsto dal precedente comma. Il Consiglio comunale stabilisce la misura del finanziamento per ciascun intervento privato, che in nessun caso potrà superare il 75% e il 50% della spesa ritenuta congrua rispettivamente per interventi pubblici e per interventi privati.

     Il Comune può integrare, in aggiunta, giusta quanto previsto al precedente punto 3) dell'articolo 4, primo comma, tali contributi con fondi propri per i casi che giudica meritevoli di maggior sostegno.

     I finanziamenti assegnati a ciascun intervento, con le modalità e nelle percentuali stabilite ai precedenti commi, vengono erogati dal Comune in favore dei singoli beneficiari nei tempi e quantità di seguito indicati:

     a) per la metà a presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori;

     b) per l'altra metà a presentazione della certificazione di avvenuta esecuzione dell'intero intervento e previa verifica della conformità tra l'opera realizzata ed il progetto approvato.

 

     Art. 7. (Norma transitoria).

     Per il primo anno di applicazione della presente legge, il finanziamento recato al successivo articolo verrà ripartito tra i programmi prodotti dai Comuni di seguito elencati, riconosciuti di preminente interesse regionale per la presenza di valori storici, artistici, ambientali, architettonici e archeologici: L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Vasto, Lanciano, Sulmona, Penne, Atri, Celano, Corfinio, Massa d'Albe, Campli, Popoli, Guardiagrele, Casoli, Capestrano.

     La procedura per l'accesso ai finanziamenti è quella stabilita nei precedenti articoli ed i programmi devono essere prodotti, per il solo primo anno, entro 6 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge per gli anni successivi a quello della sua entrata in vigore, i Comuni non indicati nel presente articolo, devono presentare i programmi entro il 30 marzo di ogni anno.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     (Omissis) [9].

     Per gli anni successivi al 1989, l'operatività della presente legge è legata ai finanziamenti disposti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64.

     L'utilizzazione dello stanziamento previsto dalla presente legge ha luogo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, e subordinatamente alla ammissione al finanziamento da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

     Art. 9. (Urgenza).

     (Omissis).


[1] Legge abrogata dall’art. 10 della L.R. 17 marzo 2004, n. 13.

[2] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 14 settembre 1994, n. 63.

[3] Lettera aggiunta con art. 2 L.R. 14 settembre 1994, n. 63.

[4] L'art. 8 della L.R. 4 novembre 1997, n. 121 che prevedeva: "L'art. 4, comma 3°, della L.R. 29.6.89, n. 49 è sostituito come segue: «Gli interventi privati di cui alla L.R. 29.6.89, n. 49 non ultimati, anche a seguito delle proroghe già concesse, per comprovati motivi e previa richiesta del Comune interessato, possono essere prorogati per ulteriori anni 5 (cinque) ivi comprese le proroghe già concesse con ordinanza Dirigenziale del Servizio Beni Ambientali.»" è stato abrogato e sostituito dall'art. 2 della L.R. 15.12.1998, n. 143, ad esso si rimanda.

[5] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 14 settembre 1994, n. 63.

[6] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 14 settembre 1994, n. 63.

[7] L'originario 2° comma è stato così sostituito con art. 4 L.R. 14 settembre 1994, n. 63.

[8] Comma così modificato con art. 5 L.R. 14 settembre 1994, n. 63.

[9] Disposizione finanziaria.