| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia | 
| Data: | 14/09/1994 | 
| Numero: | 63 | 
| Sommario | 
| Art. 1. All'art. 1 della L.R. 28.06.1989 n. 49 dopo il I comma, è aggiunto il seguente: | 
| Art. 2. All'art. 3 della L.R. 28.06.1989 n. 49, al II comma, è aggiunto: | 
| Art. 3. All'art. 4 della L.R. 28.06.1989 n. 49, dopo il II comma, è aggiunto: | 
| Art. 4. All'art. 5 della L.R. 28.06.1989 n. 49, il II comma è sostituito dal seguente: | 
| Art. 5. All'art. 5 della L.R. 28.06.1989 n. 49, di seguito al V comma, è aggiunto: | 
| Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. | 
§ 4.1.43 - L.R. 14 settembre 1994, n. 63. [1]
Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 28 giugno 1989, n. 49 «Provvidenze per il recupero dei centri storici».
(B.U. n. 33 del 4 ottobre 1994).
All'art. 1 della L.R. 28.06.1989 n. 49 dopo il I comma, è aggiunto il seguente:
(Omissis).
All'art. 3 della L.R. 28.06.1989 n. 49, al II comma, è aggiunto:
(Omissis).
All'art. 4 della L.R. 28.06.1989 n. 49, dopo il II comma, è aggiunto:
(Omissis).
All'art. 5 della L.R. 28.06.1989 n. 49, il II comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
All'art. 5 della L.R. 28.06.1989 n. 49, di seguito al V comma, è aggiunto:
(Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 10 della