§ 3.7.6 - L.R. 27 maggio 1975, n. 49.
Provvidenze per le manifestazioni turistiche, il turismo sociale e giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:27/05/1975
Numero:49


Sommario
Art. 1.      A favore di Enti pubblici e di diritto pubblico e di Enti privati - senza finalità di lucro - che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento turistico da e verso la Regione, il [...]
Art. 2.      Per le iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico nell'ambito della Regione, gli Enti pubblici o di diritto pubblico di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 possono [...]
Art. 3.      Gli Enti di cui all'art. 12 della legge di marzo 1958, n. 174 che - senza scopo di lucro - svolgono attività inerenti al turismo sociale, dei lavoratori e degli emigrati all'estero, o il turismo [...]
Art. 4.      Le domande di contributo, corredate di una dettagliata relazione illustrativa e di un analitico preventivo di entrate e di spese, vanno dirette al Settore Turismo, Sport e tempo Libero della [...]
Art. 5.      La concessione dei contributi viene effettuata con periodicità semestrale entro il 30 aprile e 30 ottobre di ogni anno per le iniziative e manifestazioni che interessano il periodo successivo [...]
Art. 6.      Spetta alla Giunta Regionale provvedere alla ripartizione dei fondi, previa approvazione della Commissione di merito, tenuto conto dell'importanza turistica della zona in cui si svolgono le [...]
Art. 7.      L'effettiva erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Settore Turismo della Regione Abruzzo di una relazione dettagliata sull'esito delle iniziative sovvenzionate e di un [...]
Art. 8.      I consuntivi previsti dal 1° comma dell'articolo precedente devono essere presentati entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa finanziaria.


§ 3.7.6 - L.R. 27 maggio 1975, n. 49.

Provvidenze per le manifestazioni turistiche, il turismo sociale e giovanile.

(B.U. n. 19 del 6 giugno 1975)

 

Art. 1.

     A favore di Enti pubblici e di diritto pubblico e di Enti privati - senza finalità di lucro - che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento turistico da e verso la Regione, il turismo dei lavoratori e degli emigrati dall'estero nonché il turismo scolastico e giovanile possono essere concessi contributi previsti dalla presente legge regionale.

 

     Art. 2.

     Per le iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico nell'ambito della Regione, gli Enti pubblici o di diritto pubblico di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 possono richiedere la concessione di un contributo, avente carattere integrativo ed incentivante, che non può superare il 75% dell'onere complessivo dell'iniziativa promossa.

 

     Art. 3.

     Gli Enti di cui all'art. 12 della legge di marzo 1958, n. 174 che - senza scopo di lucro - svolgono attività inerenti al turismo sociale, dei lavoratori e degli emigrati all'estero, o il turismo scolastico e giovanile possono richiedere un contributo per l'attuazione delle loro finalità statutarie.

 

     Art. 4.

     Le domande di contributo, corredate di una dettagliata relazione illustrativa e di un analitico preventivo di entrate e di spese, vanno dirette al Settore Turismo, Sport e tempo Libero della Regione Abruzzo.

 

     Art. 5.

     La concessione dei contributi viene effettuata con periodicità semestrale entro il 30 aprile e 30 ottobre di ogni anno per le iniziative e manifestazioni che interessano il periodo successivo alle predette scadenze.

     Sono ammesse le domande per le attività da realizzare direttamente dall'Ente richiedente.

     L'Ente beneficiario assume la diretta responsabilità per la corretta gestione e l'effettiva destinazione del contributo alle finalità per le quali esso risulta concesso.

 

     Art. 6.

     Spetta alla Giunta Regionale provvedere alla ripartizione dei fondi, previa approvazione della Commissione di merito, tenuto conto dell'importanza turistica della zona in cui si svolgono le manifestazioni, dei riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri, della tradizione delle attività turistiche realizzate, nel quadro del programma di promozione turistica regionale ed in funzione degli interessi della Regione nel campo del turismo, cultura, sport e tempo libero.

     Può essere concesso un solo contributo per le iniziative e manifestazioni da realizzare da vari Enti e Organismi locali in collaborazione fra di loro.

 

     Art. 7.

     L'effettiva erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Settore Turismo della Regione Abruzzo di una relazione dettagliata sull'esito delle iniziative sovvenzionate e di un consuntivo delle entrate e delle spese accertate, desunto dalle scritture contabili dell'Ente beneficiario.

     Gli Enti indicati nel precedente art. 3 che hanno avuto assegnato un contributo per la realizzazione di un programma annuale di attività, devono presentare, ai fini dell'erogazione del contributo stesso, una relazione sulla attività svolta nel precedente esercizio finanziario ed un consuntivo delle entrate e delle spese accertate nel periodo stesso, nonché copia autentica dello Statuto sociale.

     La documentazione di cui ai precedenti commi deve essere vistata, per conferma, dal Presidente del Consiglio dei Revisori dei conti, ove esista, o in mancanza di questo, dal rappresentante legale dell'ente che ne assume la responsabilità.

     L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Nei casi in cui non vengano effettuate le iniziative sovvenzionate oppure il consuntivo finanziario ponga in evidenza un onere inferiore a quello indicato nel preventivo allegato alla domanda, il contributo assegnato viene revocato o ridotto proporzionalmente con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     I fondi non erogati per i motivi sopra indicati sono ripartiti nel semestre successivo.

 

     Art. 8.

     I consuntivi previsti dal 1° comma dell'articolo precedente devono essere presentati entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa finanziaria.

     I consuntivi relativi ai programmi di attività annuale devono essere rassegnati entro il 31 gennaio successivo alla data della concessione del contributo.

     L'istruttoria dei provvedimenti amministrativi inerenti alla concessione e all'erogazione dei contributi è affidata al Settore Promozione Turistica della Regione Abruzzo.

     (Norma finanziaria e urgenza).

     (Omissis).