§ 89.1.3 - Legge 8 marzo 1991, n. 81.
Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.1 discipline sportive
Data:08/03/1991
Numero:81


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Oggetto della professione di maestro di sci).
Art. 3.  (Albo professionale dei maestri di sci).
Art. 4.  (Condizioni per l'iscrizione all'albo).
Art. 5.  (Trasferimento).
Art. 6.  (Abilitazione tecnico-didattico-culturale).
Art. 7.  (Materia di insegnamento).
Art. 8.  (Competenze della Federazione italiana sport invernali).
Art. 9.  (Commissioni di esame).
Art. 10.  (Specializzazioni).
Art. 11.  (Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale).
Art. 12.  (Maestri di sci stranieri).
Art. 13.  (Collegi regionali dei maestri di sci).
Art. 14.  (Collegi interregionali).
Art. 15.  (Collegio nazionale dei maestri di sci).
Art. 16.  (Funzioni del collegio nazionale).
Art. 17.  (Sanzioni disciplinari e ricorsi).
Art. 18.  (Esercizio abusivo della professione).
Art. 19.  (Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza).
Art. 20.  (Scuole di sci).
Art. 21.  (Corsi ed istruttori del Club alpino italiano).
Art. 22.  (Adeguamento della legislazione regionale).
Art. 23.  (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina).


§ 89.1.3 - Legge 8 marzo 1991, n. 81.

Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

(G.U. 16 marzo 1991, n. 64).

 

 

     Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

 

          Art. 2. (Oggetto della professione di maestro di sci).

     1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

     2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

 

          Art. 3. (Albo professionale dei maestri di sci).

     1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi alpi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.

     2. L'iscrizione va fatto all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

 

          Art. 4. (Condizioni per l'iscrizione all'albo).

     1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

     b) maggiore età;

     c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

     d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

     e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

 

          Art. 5. (Trasferimento).

     1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

 

          Art. 6. (Abilitazione tecnico-didattico-culturale).

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

     2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

 

          Art. 7. (Materia di insegnamento).

     1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

 

          Art. 8. (Competenze della Federazione italiana sport invernali).

     1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

     2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

 

          Art. 9. (Commissioni di esame).

     1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.

     2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

     3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.

 

          Art. 10. (Specializzazioni).

     1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

 

          Art. 11. (Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale).

     1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

     2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.

     3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

 

          Art. 12. (Maestri di sci stranieri). [1]

     1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

     2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.

     3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6.

 

          Art. 13. (Collegi regionali dei maestri di sci).

     1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

     2. Sono organi del collegio:

     a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

     b) il consiglio direttivo, composto da rappresentati eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

     c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

     3. Spetta all'assemblea del collegio:

     a) eleggere il consiglio direttivo;

     b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

     c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;

     d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

     e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

     4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

     5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

 

          Art. 14. (Collegi interregionali).

     1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci.

     2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.

     3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

 

          Art. 15. (Collegio nazionale dei maestri di sci).

     1. E' istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

     2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

     3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 16. (Funzioni del collegio nazionale).

     1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:

     a) elaborare le norme della deontologia professionale;

     b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

     c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;

     d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;

     e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;

     f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

     g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

 

          Art. 17. (Sanzioni disciplinari e ricorsi).

     1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) ammonizione scritta;

     b) censura;

     c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

     d) radiazione.

     2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

     3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

     4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

 

          Art. 18. (Esercizio abusivo della professione).

     1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

 

          Art. 19. (Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza).

     1. Per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

          Art. 20. (Scuole di sci).

     1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:

     a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;

     b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzare l'attività;

     c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.

 

          Art. 21. (Corsi ed istruttori del Club alpino italiano).

     1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

     2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

     3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.

     4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

 

          Art. 22. (Adeguamento della legislazione regionale).

     1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.

     2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

 

          Art. 23. (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina).

     1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989.

     2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina - maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. 1 marzo 2002, n. 39.