Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.2 ordini |
Data: | 11/02/1980 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. unico. L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, è modificato come segue: |
§ 70.2.1D - Legge 11 febbraio 1980, n. 22. [1]
Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia.
(G.U. 15 febbraio 1980, n. 45)
L'articolo 3 della
"Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.
Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro della difesa.
L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.
E' segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del