Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 fiere, mercati, commercio |
Data: | 16/02/2005 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e scopi. |
Art. 2. Disposizioni generali. |
Art. 3. Definizioni e tipologie. |
Art. 4. Nuovi impianti. |
Art. 5. Tipologie nuovi impianti |
Art. 6. Modifica degli impianti. |
Art. 7. Decadenza dell’autorizzazione. |
Art. 8. Sportello Unico. |
Art. 9. Parametri. |
Art. 10. Aree di urbanizzazione. |
Art. 11. Zone omogenee a livello comunale. |
Art. 12. Localizzazione degli impianti |
Art. 13. Impianti senza la presenza del gestore |
Art. 14. Indici di edificabilità, corsie, parcheggi |
Art. 15. Attività integrative negli impianti |
Art. 16. Verifiche comunali - Incompatibilità degli impianti esistenti. |
Art. 17. Incompatibilità assolute . Definizioni e procedura. |
Art. 18. Incompatibilità relative – Definizioni. |
Art. 19. Ricollocazione degli impianti incompatibili – Procedura. |
Art. 20. Rete degli impianti stradali con GPL e loro localizzazioni |
Art. 21. Rete degli impianti di metano e loro localizzazione |
Art. 22. Impianti di distribuzione ad uso privato. |
Art. 23. Impianti lacuali, marini e avio |
Art. 24. Collaudo, perizie, autocertificazione. |
Art. 25. Sanzioni amministrative. |
Art. 26. Sistema informativo e Osservatorio. |
Art. 27. Principi generali. |
Art. 28. Orari di apertura. |
Art. 29. Esenzioni. |
Art. 30. Turni di riposo. |
Art. 31. Servizio notturno. |
Art. 32. Abrogazioni di norme. |
Art. 33. Entrata in vigore. |
§ 3.4.70 - L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.
Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti.
(B.U. 9 marzo 2005, n. 13).
TITOLO I
FINALITÀ
Art. 1. Finalità e scopi.
1. La Regione, in attuazione dell’art. 19 della
Art. 2. Disposizioni generali.
1. Le norme programmatiche regionali della rete distributiva carburanti contengono gli indirizzi per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli impianti di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell’efficienza della rete, l’incremento dei servizi resi all’utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente.
TITOLO II
DEFINIZIONI
Art. 3. Definizioni e tipologie.
1. Si intende per rete l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, miscele di benzine e oli lubrificanti, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici.
2. Si intendono per carburanti per autotrazione i seguenti tipi di prodotti petroliferi: benzine e miscele di benzine e di olio lubrificante; gasolio; gas di petrolio liquefatto (GPL); metano; ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell’autoveicolo (CUNA).
3. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività accessorie.
4. Gli impianti che costituiscono la rete, si distinguono convenzionalmente in impianti generici, in impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore.
5. Si intende per erogatore l’insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio dell’automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite e il corrispondente importo. Esso è composto da:
a) una pompa o un sistema di adduzione;
b) un contatore o un misuratore;
c) una pistola o una valvola di intercettazione;
d) tubazioni che lo connettono.
6. Si intende per colonnina l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
7. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature a moneta e/o a lettura ottica - per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale.
8. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l’utente ha effettuato il rifornimento.
9. Per determinare l’erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai registri depositati presso il competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI
Art. 4. Nuovi impianti.
1. I Comuni rilasciano autorizzazioni per i nuovi impianti sulla base della normativa statale e nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione.
Art. 5. Tipologie nuovi impianti [1]
1. I nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi carburanti per autotrazione, ecocompatibili, in commercio, colonnina per alimentazione veicoli elettrici nonché di:
a) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
b) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
c) almeno un posto auto per i disabili;
d) locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30 mq;
e) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) di potenza minima 8 kw;
f) presenza di aree di sosta per autoveicoli.
2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori della sede stradale.
3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere dotati del servizio self-service pre pagamento e, per gli stessi prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.
4. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da parte del titolare dell'autorizzazione.
Art. 6. Modifica degli impianti.
1. Costituiscono modifica all’impianto:
a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
b) variazione del numero di colonnine;
c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
g) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
h) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
j) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
k) trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea [2].
3. La modifica di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere autorizzata.
4. Nel caso di modifica di cui alla lettera g) del comma 1, alla comunicazione deve essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui all’art. 5, comma 2.
5. Il mutamento della dislocazione parziale o totale di tutte le parti costitutive dell’impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato [3].
Art. 7. Decadenza dell’autorizzazione.
1. Qualora l’impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, ovvero per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione decade.
2. La chiusura dell’impianto comporta l’obbligo della riduzione in pristino delle superfici occupate dall’impianto.
Art. 8. Sportello Unico.
1. Nei Comuni in cui è istituito ed operante lo Sportello Unico si ricorre allo stesso per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l’esercizio dell’impianto.
2. [Lo sportello unico deve accertare che nello stesso giorno non siano state presentate in comuni limitrofi domande relative ad impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione da realizzare ad una distanza inferiore a quella minima di cui all’art. 13. In caso positivo, le domande concorrenti sono esaminate dai comuni interessati in sede di conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della
TITOLO IV
BACINI DI UTENZA
Art. 9. Parametri.
1. Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:
a) carburante erogato
b) veicoli circolanti
c) numero abitanti
d) numero punti vendita esistenti
e) viabilità
f) flussi turistici.
Art. 10. Aree di urbanizzazione.
1. Sulla base dell’indicatore sintetico di marginalità sono individuate nel territorio regionale n. 5 (cinque) aree omogenee, ai fini della localizzazione degli impianti stradali e precisamente:
a) Area 1 coincidente con i Comuni classificati come “molto dinamico”;
b) Area 2 coincidente con i Comuni classificati come “dinamico”;
c) Area 3 coincidente con i Comuni classificati come “medio”;
d) Area 4 coincidente con i Comuni classificati come “semimarginale”;
e) Area 5 coincidente con i Comuni classificati come “marginale”.
L’elenco dei Comuni appartenenti alle cinque aree di utenza è riportato nell’allegato n. 1 alla presente legge.
Art. 11. Zone omogenee a livello comunale.
1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:
a) Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al
b) Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444)
c) Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. 1444);
d) Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).
Art. 12. Localizzazione degli impianti [5]
1. I nuovi insediamenti sono ammissibili esclusivamente nelle zone 2, 3, e 4 dell’art. 11.
Art. 13. Impianti senza la presenza del gestore [6]
1. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere dotati di una adeguata pensilina di copertura delle attrezzature.
Art. 14. Indici di edificabilità, corsie, parcheggi [7]
1. I Comuni determinano gli indirizzi urbanistici-edilizi per la realizzazione o per la modifica degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione, compresi gli indirizzi per le corsie e i parcheggi.
Art. 15. Attività integrative negli impianti [8]
1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista, di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi.
2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post pagamento possono essere forniti, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli impianti già esistenti possono essere dotati di dispositivi self-service post pagamento, e possono essere forniti oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista anche di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
4. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi self-service post pagamento.
5. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, e non può essere trasferita ad altra sede.
6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere rispettati i criteri relativi agli indici di edificabilità di cui all'art. 14.
7. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2 e 3 le attività commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quello degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del
8. Nel caso che l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione viene rilasciata in deroga ai singoli piani di settore comunali.
TITOLO V
CRITERI DI INCOMPATIBILITA’
Art. 16. Verifiche comunali - Incompatibilità degli impianti esistenti.
1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
2. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell’accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sotto riportate fattispecie, entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui all’art. 1, comma 5, del
3. Gli impianti già sottoposti a verifica ai sensi del
4. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all’art. 15 procedono solo nell’ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune l’autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui agli artt. 17 e 18.
5. Le fattispecie d’incompatibilità si distinguono in incompatibilità assolute e incompatibilità relative.
Art. 17. Incompatibilità assolute . Definizioni e procedura.
1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta:
a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all’interno dei centri abitati;
b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
c) gli impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri.
2. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di cui al comma 1 non sono suscettibili di adeguamento, e sono sottoposti a revoca e non sono rilocalizzabili in altra area.
3. Il Comune, verificata l’esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, revoca l’autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell’impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:
a) l’indicazione della data di revoca dell’autorizzazione non superiore a 30 giorni dalla data di effettuazione della verifica o dalla data di comunicazione;
b) l’ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell’impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria mediante l’adeguamento alle previsioni del P.R.G. e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo.
4. Le operazioni di cui alla lett. b) del comma 3 sono espletate entro 3 mesi dalla data di revoca.
Art. 18. Incompatibilità relative – Definizioni.
1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relative:
a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento ed il travaso avviene sulla sede stradale, all’interno dei centri abitati;
b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non è possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.
2. Il Comune, verificata l’esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà comunicazione al titolare dell’impianto, alla Regione, al Competente UTF e al Comando Provinciale Vigili del fuoco.
3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alle lett. a) e b) del comma 2 non suscettibili di adeguamento possono essere rilocalizzati in altra area idonea, indicata dal comune o dal titolare dell’autorizzazione, con i termini e le modalità di cui all’art. 19.
4. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:
a) l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
b) l’impianto sia localizzato in strade non a scorrimento veloce.
In mancanza delle suddette condizioni l’impianto incompatibile può essere rilocalizzato in altra area idonea così come previsto dal comma 2.
Art. 19. Ricollocazione degli impianti incompatibili – Procedura.
1. Al fine di rimuovere l’incompatibilità con il sito degli impianti ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, dell’art. 18, il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l’elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.
2. Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, predispone una graduatoria formulata tenendo conto del criterio del maggior intralcio al traffico secondo il seguente ordine:
a) impianti privi di sede propria all’interno dei centri abitati;
b) impianti privi di sede propria fuori dai centri abitati;
c) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non è possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali fissando il termine entro e non oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi. A parità di posizione, secondo la suindicata graduatoria si terrà conto del maggior erogato degli ultimi tre anni di attività.
3. Nell’ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili e comunque in ogni caso è facoltà del titolare dell’impianto incompatibile comunicare la disponibilità delle aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende trasferirsi.
4. Il Comune, in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi 2 e 3, revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 17, comma 3. L’autorizzazione è revocata anche nel caso di non disponibilità dell’area da parte del titolare degli impianti incompatibili.
5. Gli impianti rilocalizzati rispettano almeno la tipologia nonché le distanze e le superfici minime stabilite.
TITOLO VI
IMPIANTI GPL, METANO, AD USO PRIVATO, LACUSTRI E MARINI
Art. 20. Rete degli impianti stradali con GPL e loro localizzazioni [9]
1. L'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di Gas di Petroli Liquefatti (GPL) è rilasciato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all'art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
2. L'aggiunta della distribuzione di Gas di Petroli Liquefatto (GPL) in un impianto esistente e funzionante è altresì consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 1.
Art. 21. Rete degli impianti di metano e loro localizzazione [10]
1. La Regione favorisce la domanda di gas metano per autotrazione, al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente.
2. L'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di gas metano è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all'art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
3. L'aggiunta della distribuzione di gas di metano in un impianto esistente e funzionante è altresì consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 2.
Art. 22. Impianti di distribuzione ad uso privato.
1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione dei carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicato all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.
2. Per gli impianti di distribuzione ad uso privato è necessaria l’autorizzazione comunale.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l’autorizzazione comunale per gli impianti esistenti che ne sono sprovvisti, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 25.
Art. 23. Impianti lacuali, marini e avio [11]
1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei natanti e dei velivoli sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di distribuzione della rete stradale. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonché di eventuali mezzi che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico e scarico delle merci.
TITOLO VII
COLLAUDO
Art. 24. Collaudo, perizie, autocertificazione.
1. Il collaudo periodico quindicennale è predisposto dal Comune competente mediante istituzione e convocazione di apposita Commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio e da un rappresentante dell’Azienda Sanitaria locale. Le funzioni di Presidente sono svolte dal rappresentante comunale e quelle di segretario da un impiegato del Comune.
2. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione necessitano del collaudo predisposto dal Comune.
3. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo da parte della commissione di cui al comma 1.
4. In attesa del collaudo, su richiesta della ditta interessata, il Comune può concedere l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, previa presentazione della seguente documentazione:
a) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità delle opere al progetto, nonché approvato, e al rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale e fiscali [12];
b) conseguimento della DIA (dichiarazione di inizio attività) rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dall’Amministrazione comunale predisponente, presso le competenti tesorerie comunali.
6. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione - Direzione Attività Produttive - a cura del Comune.
Art. 25. Sanzioni amministrative.
1. L’installazione o l’esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell’autorizzazione, sono puniti, secondo le procedure di cui all’art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 5000.
2. L’installazione o l’esercizio di un impianto ad uso privato, di un impianto lacuale o marino, in assenza o in difformità dell’autorizzazione, sono puniti, secondo le procedure di cui all’art. 17 della
3. L’applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 è di competenza del Comune ove è installato l’impianto.
TITOLO VIII
SISTEMA INFORMATIVO
Art. 26. Sistema informativo e Osservatorio.
1. Ai sensi del comma 9 dell’art. 3 del
2. A tal fine i Comuni trasmettono alla Regione. Direzione Attività Produttive - le autorizzazioni degli impianti esistenti e funzionanti nel loro territorio e ogni successiva loro modifica e/o autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti ed ogni dato che la Regione ritiene utile acquisire.
3. La Regione, inoltre, promuove un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l’istituzione di un Osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali concorra:
a) alla programmazione regionale del Settore;
b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;
c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.
4. L’Osservatorio di cui al comma 3 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:
a) il Componente la Giunta regionale preposto al Settore Commercio o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) quattro rappresentanti delle compagnie petrolifere e degli operatori del settore presenti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall’ENI;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella Regione;
d) un rappresentante dei distributori GPL;
e) un rappresentante dell’ANCI, uno dell’UPA ed uno dell’ACI;
f) il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio;
g) un rappresentante dell’UTF;
h) un Dirigente dei Vigili del Fuoco;
i) un rappresentante della SNAM;
l) un rappresentante dei Distributori Metano.
5. Gli incarichi sono gratuiti e non esistono oneri a carico della Regione per le spese di partecipazione all’Osservatorio regionale.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore Sviluppo del Commercio della Giunta regionale.
7. L’Osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti; promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli Istituti di ricerca e alle Istituzioni pubbliche.
TITOLO IX
ORARI
Art. 27. Principi generali.
1. I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l’apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. Le amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza.
Art. 28. Orari di apertura.
1. Per l’espletamento dell’attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione l’orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di 52 ore, con facoltà per i Comuni di consentire l’aumento fino ad un massimo del 50% su richiesta del singolo gestore.
2. La scelta dell’aumento è comunicata dal gestore all’amministrazione comunale competente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell’inizio.
3. E’ consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico, e comunque in presenza del gestore o in accordo tra le parti.
4. I Comuni, durante alcuni periodo dell’anno, possono derogare all’orario di apertura e chiusura così come stabilito per altri settori del commercio. Al gestore spetta la scelta se aderire a tale iniziativa.
Art. 29. Esenzioni.
1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell’impianto. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicale, festivi ed infrasettimanali.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti funzionanti con selfservice pre-pagamento senza la presenza del gestore.
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dall’art. 28.
5. Le attività di cui all’art. 2, comma 2bis della
Art. 30. Turni di riposo.
1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un’apertura di impianti almeno nella misura del 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50% o al 33%.
2. Nei Comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto può essere determinata l’esenzione della chiusura domenicale e nei giorni festivi infrasettimanali.
3. I comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 7, comma 1, del
4. Nella determinazione dei turni di riposo i comuni tengono conto dell’esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani, e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall’utenza.
5. Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale sospendono l’attività nell’intera giornata del lunedì; se questo è festivo l’attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.
5 bis. Gli impianti ricadenti su piazze o strade, nelle quali periodicamente o in occasione dello svolgimento di eventi particolari, per una intera giornata o per parte di essa, è interdetto il traffico veicolare, che di conseguenza non possono svolgere l'attività, possono essere autorizzati a svolgerla, considerata come recupero delle ore di apertura non utilizzate, il primo giorno festivo successivo a quello dell'inattività [13].
Art. 31. Servizio notturno.
1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al servizio notturno, i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell’organizzazione di vendita offerta al pubblico. Privilegiano inoltre, per tale adempimento, gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno rispettano per intero l’orario di apertura.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32. Abrogazioni di norme.
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la stessa, ed in particolare:
- L.R. 23.4.1979, n. 21
- L.R. 27.2.1980, n. 12
- L.R. 6.6.1984, n. 39
- L.R. 17.5.1985, n. 50
- L.R. 29.5.1987, n. 27
- L.R. 29.12.1987, n. 104
- L.R. 17.5.1990, n. 44
- L.R. 22.11.1993, n. 70
- L.R. 13.4.1995, n. 46
- L.R. 3.4.1996, n. 20
- L.R. 19.8.1996, n. 68
- L.R. 9.4.1997, n. 30
- L.R. 16.9.1997, n. 94
- L.R. 23.12.1997, n. 150
- L.R. 16.9.1998, n. 75
- Regolamento Consiglio regionale 20.10.1998, n. 3
- L.R. 11.2.1999, n. 8
- l’art. 166 della L.R. 26.4.2004, n. 15.
Art. 33. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
ALLEGATO 1
(Indicatore Sintetico di Marginalità)
Provincia di Chieti
Comune |
Classificazione |
Montelapiano |
Marginale |
Montebello sul Sangro |
Marginale |
Fallo |
Marginale |
Monteferrante |
Marginale |
Civitaluparella |
Marginale |
Pennadomo |
Marginale |
Fraine |
Marginale |
Gamberale |
Marginale |
Schiavi di Abruzzo |
Marginale |
Rosello |
Marginale |
Roio del Sangro |
Marginale |
Colledimacine |
Marginale |
Borrello |
Marginale |
Torrebruna |
Marginale |
Castelguidone |
Marginale |
San Giovanni Lipioni |
Marginale |
Guilmi |
Marginale |
Pietraferrazzana |
Marginale |
Carpineto Sinello |
Marginale |
Colledimezzo |
Semimarginale |
Montenerodomo |
Semimarginale |
Pennapiedimonte |
Semimarginale |
Lettopalena |
Semimarginale |
Bomba |
Semimarginale |
Civitella Messer Raimondo |
Semimarginale |
Celenza sul Trigno |
Semimarginale |
Montazzoli |
Semimarginale |
Filetto |
Semimarginale |
Gessopalena |
Semimarginale |
Palmoli |
Semimarginale |
Tufillo |
Semimarginale |
Taranta Peligna |
Semimarginale |
Pizzoferrato |
Semimarginale |
Liscia |
Semimarginale |
Ari |
Semimarginale |
Furci |
Semimarginale |
San Buono |
Semimarginale |
Dogliola |
Semimarginale |
Casalanguida |
Semimarginale |
Castiglione Messer Marino |
Semimarginale |
Quadri |
Medio |
Roccaspinalveti |
Medio |
Palena |
Medio |
Villalfonsina |
Medio |
Roccascalegna |
Medio |
Fresagrandinaria |
Medio |
Lentella |
Medio |
Giuliano Teatino |
Medio |
Roccamontepiano |
Medio |
Monteodorisio |
Medio |
Torricella Peligna |
Medio |
Sant.Eusanio del Sangro |
Medio |
Lama dei Peligni |
Medio |
Tornareccio |
Medio |
Casalincontrada |
Medio |
Carunchio |
Medio |
Scerni |
Medio |
Palombaro |
Medio |
Rapino |
Medio |
Bucchianico |
Medio |
Pollutri |
Medio |
Poggiofiorito |
Medio |
Archi |
Medio |
Crecchio |
Medio |
Casacanditella |
Medio |
Canosa Sannita |
Medio |
Villa Santa Maria |
Medio |
Castel Frentano |
Medio |
Vacri |
Medio |
San Martino sulla Marrucina |
Medio |
Torrevecchia Teatina |
Medio |
Frisa |
Medio |
Ripa Teatina |
Medio |
Mozzagrogna |
Dinamico |
Cupello |
Dinamico |
Villamagna |
Dinamico |
Fara San Martino |
Dinamico |
Torino di Sangro |
Dinamico |
Casalbordino |
Dinamico |
San Vito Chietino |
Dinamico |
Fossacesia |
Dinamico |
Paglieta |
Dinamico |
Casoli |
Dinamico |
Pretoro |
Dinamico |
Tollo |
Dinamico |
Arielli |
Dinamico |
Gissi |
Molto dinamico |
Treglio |
Molto dinamico |
Rocca San Giovanni |
Molto dinamico |
Miglianico |
Molto dinamico |
Orsogna |
Molto dinamico |
Perano |
Molto dinamico |
Altino |
Molto dinamico |
Fara Filiorum Petri |
Molto dinamico |
Guardiagrele |
Molto dinamico |
Ortona |
Molto dinamico |
Atessa |
Molto dinamico |
Santa Maria Imbaro |
Molto dinamico |
Vasto |
Molto dinamico |
Francavilla al Mare |
Molto dinamico |
Lanciano |
Molto dinamico |
San Salvo |
Molto dinamico |
Chieti |
Molto dinamico |
San Giovanni Teatino |
Molto dinamico |
Provincia dell’Aquila
Comune |
Classificazione |
San Benedetto in Perillis |
Marginale |
Ortona dei Marsi |
Marginale |
Castelvecchio Calvisio |
Marginale |
Gagliano Aterno |
Marginale |
Bisegna |
Marginale |
Cansano |
Marginale |
Carapelle Calvisio |
Marginale |
Fagnano Alto |
Marginale |
Tione degli Abruzzi |
Marginale |
Caporciano |
Marginale |
Villa Santa Lucia degli A. |
Marginale |
Cocullo |
Marginale |
Santo Stefano di Sessanio |
Marginale |
Acciano |
Marginale |
Pettorano sul Gizio |
Marginale |
Rocca Pia |
Marginale |
Calascio |
Marginale |
Secinaro |
Marginale |
Civita d.Antino |
Marginale |
Ocre |
Marginale |
Navelli |
Marginale |
Ateleta |
Marginale |
Fontecchio |
Marginale |
Sante Marie |
Marginale |
Capitignano |
Marginale |
Anversa degli Abruzzi |
Marginale |
Collepietro |
Marginale |
Castel di Ieri |
Semimarginale |
Pereto |
Semimarginale |
Campotosto |
Semimarginale |
Rocca di Botte |
Semimarginale |
Opi |
Semimarginale |
Goriano Sicoli |
Semimarginale |
Barete |
Semimarginale |
Prata d.Ansidonia |
Semimarginale |
Scontrone |
Semimarginale |
Prezza |
Semimarginale |
Sant.Eusanio Forconese |
Semimarginale |
Villa Sant.Angelo |
Semimarginale |
Morino |
Semimarginale |
Lucoli |
Semimarginale |
Cappadocia |
Semimarginale |
Barrea |
Semimarginale |
Ofena |
Semimarginale |
Capestrano |
Semimarginale |
Bugnara |
Semimarginale |
Lecce nei Marsi |
Semimarginale |
Barisciano |
Semimarginale |
Collelongo |
Semimarginale |
Castelvecchio Subequo |
Semimarginale |
Villavallelonga |
Semimarginale |
Castel del Monte |
Semimarginale |
Canistro |
Semimarginale |
Pacentro |
Semimarginale |
Balsorano |
Semimarginale |
Molina Aterno |
Semimarginale |
Introdacqua |
Semimarginale |
Tornimparte |
Semimarginale |
Cagnano Amiterno |
Semimarginale |
Rocca di Cambio |
Medio |
San Vincenzo Valle Roveto |
Medio |
Montereale |
Medio |
Villalago |
Medio |
Collarmele |
Medio |
Gioia dei Marsi |
Medio |
Massa d.Albe |
Medio |
Poggio Picenze |
Medio |
Vittorito |
Medio |
Campo di Giove |
Medio |
Castellafiume |
Medio |
Cerchio |
Medio |
Corfinio |
Medio |
Alfedena |
Medio |
Fossa |
Medio |
Roccacasale |
Medio |
Capistrello |
Medio |
Pizzoli |
Medio |
Civitella Roveto |
Medio |
Rocca di Mezzo |
Medio |
Pescocostanzo |
Medio |
San Pio delle Camere |
Medio |
Villetta Barrea |
Medio |
Civitella Alfedena |
Medio |
Trasacco |
Medio |
Ortucchio |
Medio |
Scanno |
Medio |
Tagliacozzo |
Medio |
Pescina |
Medio |
San Benedetto dei Marsi |
Medio |
Aielli |
Medio |
Magliano de. Marsi |
Medio |
Scoppito |
Medio |
Rivisondoli |
Medio |
Ovindoli |
Medio |
Luco dei Marsi |
Dinamico |
Pescasseroli |
Dinamico |
San Demetrio ne. Vestini |
Dinamico |
Raiano |
Dinamico |
Pratola Peligna |
Dinamico |
Celano |
Dinamico |
Oricola |
Molto dinamico |
Castel di Sangro |
Molto dinamico |
Carsoli |
Molto dinamico |
Roccaraso |
Molto dinamico |
Scurcola Marsicana |
Molto dinamico |
L’Aquila |
Molto dinamico |
Sulmona |
Molto dinamico |
Avezzano |
Molto dinamico |
Provincia di Pescara
Comune |
Classificazione |
Corvara |
Marginale |
Sant.Eufemia a Maiella |
Marginale |
Pescosansonesco |
Marginale |
Brittoli |
Marginale |
Abbateggio |
Marginale |
Salle |
Marginale |
Vicoli |
Semimarginale |
Serramonacesca |
Semimarginale |
Roccamorice |
Semimarginale |
Montebello di Bertona |
Semimarginale |
Farindola |
Semimarginale |
Pietranico |
Semimarginale |
Villa Celiera |
Semimarginale |
Castiglione a Casauria |
Medio |
Civitella Casanova |
Medio |
Carpineto della Nora |
Medio |
Caramanico Terme |
Medio |
Bolognano |
Medio |
Civitaquana |
Medio |
Picciano |
Medio |
Nocciano |
Medio |
San Valentino in Abruzzo C. |
Medio |
Cugnoli |
Medio |
Rosciano |
Medio |
Lettomanoppello |
Medio |
Bussi sul Tirino |
Medio |
Catignano |
Medio |
Moscufo |
Medio |
Alanno |
Dinamico |
Popoli |
Dinamico |
Tocco da Casauria |
Dinamico |
Elice |
Dinamico |
Pianella |
Dinamico |
Manoppello |
Dinamico |
Turrivalignani |
Dinamico |
Penne |
Dinamico |
Loreto Aprutino |
Dinamico |
Collecorvino |
Dinamico |
Scafa |
Molto dinamico |
Torre de. Passeri |
Molto dinamico |
Cappelle sul Tavo |
Molto dinamico |
Cepagatti |
Molto dinamico |
Città Sant.Angelo |
Molto dinamico |
Spoltore |
Molto dinamico |
Montesilvano |
Molto dinamico |
Pescara |
Molto dinamico |
Provincia di Teramo
Comune |
Classificazione |
Cortino |
Marginale |
Rocca Santa Maria |
Marginale |
Crognaleto |
Marginale |
Valle Castellana |
Marginale |
Castel Castagna |
Semimarginale |
Arsita |
Semimarginale |
Pietracamela |
Semimarginale |
Fano Adriano |
Semimarginale |
Montefino |
Semimarginale |
Tossicia |
Medio |
Cermignano |
Medio |
Torricella Sicura |
Medio |
Cellino Attanasio |
Medio |
Bisenti |
Medio |
Castelli |
Medio |
Torano Nuovo |
Medio |
Colledara |
Medio |
Civitella del Tronto |
Medio |
Canzano |
Medio |
Isola del Gran Sasso d.Italia |
Medio |
Controguerra |
Dinamico |
Atri |
Dinamico |
Basciano |
Dinamico |
Castiglione Messer R. |
Dinamico |
Bellante |
Dinamico |
Notaresco |
Dinamico |
Campli |
Dinamico |
Montorio al Vomano |
Dinamico |
Castilenti |
Dinamico |
Morro d.Oro |
Dinamico |
Penna Sant.Andrea |
Molto dinamico |
Sant.Omero |
Molto dinamico |
Mosciano Sant.Angelo |
Molto dinamico |
Colonnella |
Molto dinamico |
Corropoli |
Molto dinamico |
Castellalto |
Molto dinamico |
Pineto |
Molto dinamico |
Nereto |
Molto dinamico |
Ancarano |
Molto dinamico |
Roseto degli Abruzzi |
Molto dinamico |
Teramo |
Molto dinamico |
Silvi |
Molto dinamico |
Tortoreto |
Molto dinamico |
Sant.Egidio alla Vibrata |
Molto dinamico |
Martinsicuro |
Molto dinamico |
Giulianova |
Molto dinamico |
Alba Adriatica |
Molto dinamico |
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Comma abrogato dall'art. 3 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 8 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 9 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[12] Lettera così modificata dall'art. 11 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 12 della