§ 18.3.15 – D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.3 impianti di distribuzione
Data:08/09/1999
Numero:346


Sommario
Art. 1.      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. I comuni che non hanno ancora provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. [...]
Art. 4.      1. Nei comuni che non hanno già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto alla verifica degli impianti, i titolari di una o più autorizzazioni di [...]
Art. 5.      1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio1998, n. 32, è sostituito dal seguente


§ 18.3.15 – D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 8 ottobre 1999, n. 237).

 

     Art. 1.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

     1 bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

     2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.

     2 bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.".

 

          Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è sostituito dal seguente:

     "1. Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.".

 

          Art. 3.

     1. I comuni che non hanno ancora provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 1998, devono provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ferme restando le prescrizioni in tema di prevenzione incendi, la verifica riguarda tutti gli impianti di distribuzione carburanti ed attiene al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

     2. La comunicazione delle risultanze delle verifiche e la presentazione e attuazione dei piani di chiusura e smantellamento, ovvero di adeguamento, deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 1998.

 

          Art. 4.

     1. Nei comuni che non hanno già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto alla verifica degli impianti, i titolari di una o più autorizzazioni di impianti di distribuzione dei carburanti possono presentare, entro novanta giorni dalla suddetta data, sulla base di proprie valutazioni, anche di natura economica, un programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla normativa vigente da effettuarsi nei successivi diciotto mesi per gli impianti situati nei comuni capoluogo di provincia o nei successivi ventiquattro mesi per quelli situati negli altri comuni.

     2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

 

          Art. 5.

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio1998, n. 32, è sostituito dal seguente:

     "2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.".

     2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "ufficio tecnico erariale" sono sostituite dalle seguenti: "ufficio tecnico di finanza".

     3. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la parola: "semestrali" è sostituita dalla seguente: "annuali".