Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 fiere, mercati, commercio |
Data: | 16/10/2009 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 10/2005 |
Art. 2. Integrazioni all’art. 6 della L.R. 10/2005 |
Art. 3. Abrogazione del comma 2 dell’art. 8 della LR 10/2005 |
Art. 4. Sostituzione dell’art. 12 della L.R. 10/2005 |
Art. 5. Sostituzione dell’art. 13 della L.R. 10/2005 |
Art. 6. Sostituzione dell’art. 14 della LR 10/2005 |
Art. 7. Sostituzione dell’art. 15 della LR 10/2005 |
Art. 8. Sostituzione dell’art. 20 della LR 10/2005 |
Art. 9. Sostituzione dell’art. 21 della LR 10/2005 |
Art. 10. Sostituzione dell’art. 23 della LR 10/2005 |
Art. 11. Modifica del comma 4 dell’art. 24 della L.R. 10/2005 |
Art. 12. Integrazione dell’art. 30 della L.R. 10/2005 |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 3.4.78 - L.R. 16 ottobre 2009, n. 20.
Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 “Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti”.
(B.U. 21 ottobre 2009, n. 54)
Art. 1. Sostituzione dell’art. 5 della
1. L'art. 5 della
"Art. 5. Tipologie nuovi impianti
1. I nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi carburanti per autotrazione, ecocompatibili, in commercio, colonnina per alimentazione veicoli elettrici nonché di:
a) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
b) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
c) almeno un posto auto per i disabili;
d) locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30 mq;
e) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) di potenza minima 8 kw;
f) presenza di aree di sosta per autoveicoli.
2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori della sede stradale.
3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere dotati del servizio self-service pre pagamento e, per gli stessi prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.
4. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da parte del titolare dell'autorizzazione."
Art. 2. Integrazioni all’art. 6 della
1. Al comma 2 dell'art. 6 della
2. Al comma 5 dell'art. 6 della
Art. 3. Abrogazione del comma 2 dell’art. 8 della
1. Il comma 2 dell'art. 8 della
Art. 4. Sostituzione dell’art. 12 della
1. L'art. 12 della
"Art. 12. Localizzazione degli impianti
1. I nuovi insediamenti sono ammissibili esclusivamente nelle zone 2, 3, e 4 dell’art. 11.”
Art. 5. Sostituzione dell’art. 13 della
1. L'art. 13 della
"Art. 13. Impianti senza la presenza del gestore
1. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere dotati di una adeguata pensilina di copertura delle attrezzature."
Art. 6. Sostituzione dell’art. 14 della
1. L'art. 14 della
"Art. 14. Indici di edificabilità, corsie, parcheggi
1. I Comuni determinano gli indirizzi urbanistici-edilizi per la realizzazione o per la modifica degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione, compresi gli indirizzi per le corsie e i parcheggi."
Art. 7. Sostituzione dell’art. 15 della
1. L'art. 15 della
"Art. 15. Attività integrative negli impianti
1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista, di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi.
2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post pagamento possono essere forniti, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli impianti già esistenti possono essere dotati di dispositivi self-service post pagamento, e possono essere forniti oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista anche di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
4. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi self-service post pagamento.
5. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, e non può essere trasferita ad altra sede.
6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere rispettati i criteri relativi agli indici di edificabilità di cui all'art. 14.
7. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2 e 3 le attività commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quello degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del
8. Nel caso che l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione viene rilasciata in deroga ai singoli piani di settore comunali."
Art. 8. Sostituzione dell’art. 20 della
1. L'art. 20 della
"Art. 20. Rete degli impianti stradali con GPL e loro localizzazioni
1. L'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di Gas di Petroli Liquefatti (GPL) è rilasciato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all'art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
2. L'aggiunta della distribuzione di Gas di Petroli Liquefatto (GPL) in un impianto esistente e funzionante è altresì consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 1."
Art. 9. Sostituzione dell’art. 21 della
1. L'art. 21 della
"Art. 21. Rete degli impianti di metano e loro localizzazione
1. La Regione favorisce la domanda di gas metano per autotrazione, al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente.
2. L'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di gas metano è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all'art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
3. L'aggiunta della distribuzione di gas di metano in un impianto esistente e funzionante è altresì consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 2".
Art. 10. Sostituzione dell’art. 23 della
1. L’art. 23 della
“Art. 23. Impianti lacuali, marini e avio
1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei natanti e dei velivoli sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di distribuzione della rete stradale. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonché di eventuali mezzi che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico e scarico delle merci."
Art. 11. Modifica del comma 4 dell’art. 24 della
1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 24 della
Art. 12. Integrazione dell’art. 30 della
1. Dopo il comma 5 dell'art. 30 della
“5 bis. Gli impianti ricadenti su piazze o strade, nelle quali periodicamente o in occasione dello svolgimento di eventi particolari, per una intera giornata o per parte di essa, è interdetto il traffico veicolare, che di conseguenza non possono svolgere l'attività, possono essere autorizzati a svolgerla, considerata come recupero delle ore di apertura non utilizzate, il primo giorno festivo successivo a quello dell'inattività.”
Art. 13. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.