§ 2.4.22 - L.R. 17 maggio 1985, n. 49.
Ripartizione ed assegnazione di fondi alle Comunità Montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:17/05/1985
Numero:49


Sommario
Art. 1.      I fondi assegnati alla Regione ai sensi della Legge 23.3.1981, n. 93, e quelli comunque disponibili e da erogare alle comunità Montane, sono ripartiti dalla Giunta Regionale in base ai seguenti [...]
Art. 2.      La legge regionale 2 febbraio 1977, n. 6 è abrogata
Art. 3.  (Urgenza).


§ 2.4.22 - L.R. 17 maggio 1985, n. 49.

Ripartizione ed assegnazione di fondi alle Comunità Montane. [1]

(B.U. n. 9 del 10 giugno 1985).

 

Art. 1.

     I fondi assegnati alla Regione ai sensi della Legge 23.3.1981, n. 93, e quelli comunque disponibili e da erogare alle comunità Montane, sono ripartiti dalla Giunta Regionale in base ai seguenti coefficienti: 1 - 40% in parti uguali;

2 - 25% in base alla superficie dei rispettivi territori classificati montani;

3 - 25% in base all'indice di spopolamento delle zone montane desunto dai dati ufficiali riferiti agli ultimi due censimenti della popolazione. Il nuovo indice verrà calcolato a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei dati relativi all'ultimo censimento;

     4 - 10% in base alla popolazione residente in zona classificata montana [2].

 

     Art. 2.

     La legge regionale 2 febbraio 1977, n. 6 è abrogata.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 5 agosto 2003, n. 11.

[2] Articolo così modificato con art. unico L.R. 16 gennaio 1992, n. 1.