Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comunità montane |
Data: | 17/05/1985 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. I fondi assegnati alla Regione ai sensi della Legge 23.3.1981, n. 93, e quelli comunque disponibili e da erogare alle comunità Montane, sono ripartiti dalla Giunta Regionale in base ai seguenti [...] |
Art. 2. La legge regionale 2 febbraio 1977, n. 6 è abrogata |
Art. 3. (Urgenza). |
§ 2.4.22 - L.R. 17 maggio 1985, n. 49.
Ripartizione ed assegnazione di fondi alle Comunità Montane. [1]
(B.U. n. 9 del 10 giugno 1985).
I fondi assegnati alla Regione ai sensi della Legge 23.3.1981, n. 93, e quelli comunque disponibili e da erogare alle comunità Montane, sono ripartiti dalla Giunta Regionale in base ai seguenti coefficienti: 1 - 40% in parti uguali;
2 - 25% in base alla superficie dei rispettivi territori classificati montani;
3 - 25% in base all'indice di spopolamento delle zone montane desunto dai dati ufficiali riferiti agli ultimi due censimenti della popolazione. Il nuovo indice verrà calcolato a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei dati relativi all'ultimo censimento;
4 - 10% in base alla popolazione residente in zona classificata montana [2].
La
Art. 3. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Legge abrogata dall’art. 20 della
[2] Articolo così modificato con art. unico