§ 2.4.29 - L.R. 6 dicembre 1994, n. 92.
Riordino delle Comunità Montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:06/12/1994
Numero:92


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Delimitazione territoriale.
Art. 3.  Individuazione delle zone omogenee e variazioni.
Art. 4.  Fasce altimetriche.
Art. 5.  Finalità e funzioni della Comunità Montana.
Art. 6.  Statuto.
Art. 7.  Approvazione dello Statuto.
Art. 8.  Regolamenti.
Art. 9.  Organi.
Art. 10.  Consiglio.
Art. 11.  Permanenza in carica del Consiglio.
Art. 12.  Competenze del Consiglio.
Art. 13.  Giunta Esecutiva.
Art. 14.  Elezione degli organi esecutivi.
Art. 15.  Attribuzioni della Giunta Esecutiva.
Art. 16.  Il Presidente.
Art. 17.  Sfiducia costruttiva.
Art. 18.  Segretario e dirigenti dei servizi.
Art. 19.  Deleghe di funzioni amministrative.
Art. 20.  Decorrenza delle deleghe.
Art. 21.  Piano pluriennale di sviluppo socio-economico - Programmi annuali operativi di esecuzione.
Art. 22.  Adozione ed approvazione del piano di sviluppo socio- economico.
Art. 23.  Convenzioni ed accordi di programma.
Art. 24.  Esercizio di funzioni in forma associata.
Art. 25.  Aziende speciali - istituzioni e consorzi.
Art. 26.  Revisione economico-finanziaria.
Art. 27.  Controlli.
Art. 28.  Conferenza permanente per la montagna.
Art. 29.  Contributo per le spese di funzionamento.
Art. 30.  Disposizioni finanziarie.
Art. 31.  Norme transitorie.
Art. 32.  Rapporti finanziari, amministrativi e trasferimento atti, patrimonio e personale.
Art. 33.  Vigenza Statuti.
Art. 34.  Abrogazione norme.
Art. 35.  Urgenza.


§ 2.4.29 - L.R. 6 dicembre 1994, n. 92.

Riordino delle Comunità Montane. [1]

(B.U. n. 33 del 23 dicembre 1994).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 28, 29 e 61 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge detta norme per il riordino delle Comunità Montane operanti nel territorio della Regione, di seguito denominate Comunità, disciplinandone la costituzione, le attribuzioni e le attività.

 

     Art. 2. Delimitazione territoriale.

     Le Comunità sono costituite da Comuni classificati montani o parzialmente montani appartenenti alla stessa Provincia.

     I Comuni parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano inferiore al 15% della popolazione complessiva vengono inclusi nella Comunità Montana del cui sistema geografico e socio-economico sono parte integrante, purché confinanti con comune classificato montano appartenente alla medesima Comunità.

     Sono comunque esclusi dai territori della Comunità:

     - i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti;

     - i comuni parzialmente montani con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti;

     - i comuni parzialmente montani, che non confinano con comuni montani, la cui popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15% della popolazione complessiva;

     - i Comuni parzialmente montani che, pur confinando con comuni montani, possano pregiudicare l'omogeneità geografica e socioeconomica della Comunità Montana.

 

     Art. 3. Individuazione delle zone omogenee e variazioni.

     I territori montani della Regione sono ripartiti, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle zone omogenee di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge.

     La Comunità Montana, ente locale, è costituita dai Comuni il cui territorio, o parte di esso, ricada in ciascuna delle zone omogenee individuate con la presente legge.

     Le variazioni delle zone omogenee sono disposte con legge regionale, sentiti le Comunità e i comuni interessati.

     Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni già esistenti, dispongono in ordine alle eventuali conseguenti modifiche degli ambiti territoriali delle Comunità.

 

     Art. 4. Fasce altimetriche.

     Entro due anni [2] dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, la Regione, sentiti gli enti locali interessati e la delegazione regionale dell'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM), individua, nell'ambito di ciascuna Comunità, fasce altimetriche di territorio secondo i parametri oggettivi di cui all'art. 28, comma IV, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi di competenza della Regione e delle Comunità.

 

     Art. 5. Finalità e funzioni della Comunità Montana.

     La Comunità promuove lo sviluppo e il riequilibrio socio-economico del proprio territorio, garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale. Essa concorre alla difesa del suolo e dell'ambiente, tutela e valorizza le risorse e le tradizioni locali, favorendo l'aggiornamento culturale e professionale delle popolazioni.

     La Comunità svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali e quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni.

     In particolare:

     a - gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa della Comunità Economica Europea e dalle leggi statali e regionali;

     b - esercita le funzioni dei comuni, proprie o delegate, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata;

     c - realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

     d - concorre alla formazione del piano territoriale provinciale, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

     e - favorisce la fusione di tutti o parte dei comuni ricadenti nella zona omogenea.

     La Comunità svolge le funzioni di cui alle precedenti lettere «d» ed «e» quale soggetto di programmazione regionale.

     Essa può trasformarsi in unione di comuni, senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità Montana.

 

     Art. 6. Statuto.

     Ciascuna Comunità è dotata di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

     Lo statuto stabilisce le norme fondamentali della Comunità ed in particolare:

     - la denominazione, la sede, lo stemma e il gonfalone della Comunità;

     - gli obiettivi che l'ente intende perseguire;

     - le attribuzioni ed il funzionamento degli organi, delle commissioni e dei gruppi consiliari;

     - le modalità per l'adozione e l'attuazione del piano pluriennale di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     - le forme di collaborazione con gli altri enti pubblici e privati;

     - le forme di partecipazione popolare ed il diritto di accesso, nel rispetto delle leggi n. 142 e n. 241 del 1990;

     - la regolamentazione dell'istituto del difensore civico, in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per i Comuni e le Province;

     - le norme in materia di demanio, patrimonio e tesoreria dell'ente;

     - le eventuali modalità di finanziamento da parte dei comuni membri;

     - l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

     - le forme di controllo economico interno alla gestione.

     Lo Statuto può inoltre prevedere:

     - La Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana organismo di partecipazione con poteri esclusivamente consultivi facoltativi;

     - Il Presidente del Consiglio Comunitario, con le modalità della relativa nomina e la individuazione delle attribuzioni;

     - La determinazione del numero dei Componenti la Giunta Comunitaria, fermo restando i limiti di cui all'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92. Nello Statuto vanno infine previste azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125 [3].

 

     Art. 7. Approvazione dello Statuto.

     Il Consiglio della Comunità, entro due anni [4] dall'entrata in vigore della presente legge, delibera il proprio statuto promuovendo la più ampia consultazione degli enti delle forze sociali, politiche, economiche e culturali.

     Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri componenti la Comunità. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni, e lo statuto si intende approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

     Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità e dei comuni membri.

     Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle eventuali modifiche statutarie.

 

     Art. 8. Regolamenti.

     Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunità adotta, entro un anno dall'approvazione dello statuto stesso, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE

 

     Art. 9. Organi. [5]

     Sono organi della Comunità Montana:

     1. il Consiglio;

     2. la Giunta Esecutiva;

     3. il Presidente della Giunta Esecutiva;

     4. il Presidente del Consiglio Comunitario, ove previsto dallo Statuto.

 

     Art. 10. Consiglio. [6]

     Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana ed è composto dal Sindaco e da due Consiglieri di ciascun Comune compreso nella Comunità stessa.

     La nomina dei due Consiglieri di ciascun Comune in seno al Consiglio della Comunità Montana appartiene alla competenza esclusiva dei rispettivi Consigli Comunali che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.

     In mancanza, la Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo, competente per territorio, adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Alla nomina dei due rappresentanti si procede, con votazioni separate tra i consiglieri eletti nelle liste che rappresentano la maggioranza e la minoranza all'interno del Consiglio Comunale, mediante elezione con voto limitato ad uno. Risulta eletto chi, in seno alla maggioranza ed alla minoranza, consegue il maggior numero di voti.

     In caso di parità di voti conseguiti in rappresentanza della maggioranza è proclamato eletto il Consigliere che ha conseguito la maggiore cifra individuale nelle elezioni a Consigliere Comunale e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

     In caso di una sola minoranza e a parità di voti è proclamato eletto il Consigliere che ha conseguito la maggiore cifra individuale e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

     In caso di più minoranze e a parità di voti è proclamato eletto il Consigliere appartenente alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

     Nei Consigli Comunali ove non sia presente alcun gruppo di minoranza i due rappresentanti sono nominati con votazione unica e con voto limitato a due.

     Le deliberazioni di elezione dei rappresentanti dei Comuni sono immediatamente esecutive e devono essere inviate all'organo di controllo entro tre giorni dall'adozione da parte del Consiglio Comunale, dandone contestuale comunicazione alla Comunità Montana competente.

     L'organo di controllo esamina le deliberazioni entro tre giorni dal ricevimento, non può chiedere in ordine alle stesse chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, e ove non riscontri vizi di legittimità, trasmette copia delle deliberazioni stesse, munite degli estremi di esecutività, al Comune ed alla Comunità Montana, entro tre giorni dalla data della decisione.

     Nello stesso termine di tre giorni l'organo di controllo deve trasmettere copia della decisione di annullamento al Comune interessato e alla Comunità Montana, dandone comunicazione a mezzo fonogramma, fax o telegramma nello stesso giorno in cui la decisione di annullamento è stata adottata.

     Il Sindaco può conferire delega irrevocabile ad altro consigliere comunale; non è ammessa facoltà di delega da parte degli altri rappresentanti.

     In caso di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio della Comunità Montana, il Comune interessato provvede alla surroga del rappresentante nei termini e secondo le modalità previste per la nomina del rappresentante da sostituire.

     In caso di cessazione dalla carica del delegato del Sindaco, quest'ultimo riassume l'incarico di componente di diritto del Consiglio Comunitario, sino a quando non abbia conferito nuova delega ad altro rappresentante.

     Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data di presentazione e vanno indirizzate contestualmente al Consiglio Comunitario e al Consiglio Comunale di provenienza e non necessitano della presa d'atto.

     La surroga deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

     I consiglieri Comunitari restano in carica fino alla nomina dei loro successori. Essi conservano le cariche ricoperte in seno alla Comunità nel caso in cui, a seguito di tornata elettorale non ordinaria nei rispettivi Comuni di appartenenza, continuino a rappresentare il proprio Comune.

     In caso di gestione Commissariale il Comune è rappresentato dal Commissario e dai due Consiglieri nominati dal disciolto Consiglio Comunale; questi restano in carica sino alla proclamazione del nuovo Sindaco ed all'insediamento in seno al Consiglio Comunitario dei rappresentanti designati dal nuovo Consiglio Comunale.

     Dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria, il Consiglio Comunitario provvede, in un'unica seduta da tenersi entro dieci giorni dalla acquisizione di tutte le deliberazioni di nomina dei Consigli Comunali rinnovati, alla convalida dei nuovi Consiglieri nelle persone dei Sindaci, o dei loro delegati, e dei rappresentanti nominati dai Consigli Comunali eletti nella consultazione.

     Per i casi di ineleggibilità e/o incompatibilità si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni per le parti compatibili alle Comunità Montane.

 

     Art. 11. Permanenza in carica del Consiglio. [7]

     Il rinnovo del Consiglio Comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli Comunali.

     Il Consiglio Comunitario, in un'unica seduta da convocarsi entro 10 giorni dall'acquisizione di tutte le deliberazioni di nomina dei Consiglieri Comunitari rinnovati e da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, provvede alla:

     - convalida dei nuovi Consiglieri Comunitari nelle persone dei Sindaci o dei loro delegati e dei rappresentanti nominati dai Consigli Comunali eletti nella consultazione;

     - conferma degli altri rappresentanti dei Comuni non interessati alla tornata elettorale;

     - elezione degli Organi esecutivi.

     Il Consiglio dura in carica sino all'insediamento di quello successivo.

 

     Art. 12. Competenze del Consiglio.

     Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

     a) statuto dell'ente, regolamenti degli uffici e dei servizi;

     b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti e conti consuntivi, piani territoriali, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;

     c) piante organiche e relative variazioni;

     d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

     e) assunzione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

     f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

     g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati, o sottoposti a vigilanza;

     h) contrazione dei mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari;

     i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi per oltre un triennio escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni o servizi a carattere continuativo;

     l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

     m) la definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti delle Comunità Montane presso enti, aziende ed istituzioni;

     n) convenzioni tra le Comunità Montane e tra comunità ed altri enti pubblici e privati, costituzione e modificazione di forme associative;

     o) elezione del revisore dei conti;

     p) elezione del difensore civico.

     Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

 

     Art. 13. Giunta Esecutiva.

     La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e dal seguente numero di componenti:

     a) quattro per le Comunità costituite da non più di dieci comuni;

     b) sei per le Comunità costituite da oltre dieci comuni.

 

     Art. 14. Elezione degli organi esecutivi. [8]

     Il Presidente e la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio nel suo seno nella stessa seduta di cui all'art. 4 della presente Legge, subito dopo gli adempimenti ivi previsti.

     Lo Statuto può comunque prevedere l'elezione a componenti la Giunta di cittadini non facenti parte del Consiglio Comunitario, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e Comunitario, determinandone il numero.

     L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista di candidati alle cariche di Presidente e di componenti la Giunta Esecutiva, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Presidente. A conclusione del dibattito sui documenti programmatici presentati, gli stessi sono posti a votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Segreteria dell'Ente. Raggiunta la maggioranza su un documento, non si procede alla votazione degli altri.

     I documenti programmatici devono essere depositati nell'Ufficio di Segreteria della Comunità Montana almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta consiliare.

     Dalla lista dei candidati deve risultare anche indicato l'Assessore con funzioni di Vice Presidente il quale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, svolge le funzioni di Presidente.

     L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione di cui all'art. 4, comma secondo, della presente legge.

     Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto, secondo le modalità fissate dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     In caso di dimissioni del Presidente, decade la Giunta.

     Il Presidente e la nuova Giunta devono essere eletti con la procedura di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, pena lo scioglimento del Consiglio.

     La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta è disposta dal Presidente del Consiglio Comunitario, ove competente, ovvero dal Presidente uscente o dal Componente della Giunta che ne abbia assunto le funzioni, entro dieci giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa della Giunta, ovvero quando sia conseguente alla tornata elettorale ordinaria di cui all'art. 4 della presente legge, entro dieci giorni dall'acquisizione dei nominativi dei nuovi eletti e subito dopo gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente Legge.

     In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, l'autorità titolare del controllo sugli organi.

     La surroga di uno o più componenti la Giunta deve avvenire nella prima seduta di Consiglio Comunitario successiva alla vacanza. Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino alla elezione del suo successore.

     Le deliberazioni di elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva sono immediatamente esecutive e devono essere inviate all'organo di controllo entro tre giorni dall'adozione da parte del Consiglio Comunitario.

     L'organo di controllo esamina le deliberazioni entro tre giorni dal ricevimento, non può chiedere in ordine alle stesse chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e, ove non riscontri vizi di legittimità, trasmette copia delle deliberazioni stesse, munite degli estremi di esecutività, alla Comunità Montana entro tre giorni dalla data della decisione.

     Nello stesso termine di tre giorni l'organo di controllo deve trasmettere copia della decisione di annullamento alla Comunità Montana, dandone comunicazione a mezzo fonogramma, fax o telegramma nello stesso giorno in cui la decisione di annullamento è stata adottata.

     Sino all'elezione dell'esecutivo, conseguente alla tornata elettorale ordinaria, e adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

     Lo scioglimento del Consiglio Comunitario comporta una nuova elezione dei rappresentanti da parte di tutti i comuni appartenenti alla Comunità Montana.

 

     Art. 15. Attribuzioni della Giunta Esecutiva.

     La Giunta, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze - previste dalla legge o dallo statuto - del Presidente, del segretario o dei dirigenti.

     Essa riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio, di cui attua gli indirizzi generali e nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.

 

     Art. 16. Il Presidente. [9]

     Il Presidente della Giunta Esecutiva è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

     Egli convoca e presiede la Giunta Esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; convoca e presiede il Consiglio nella Comunità Montana ove non è previsto il Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, nelle Comunità Montane che dispongono di tale organo.

     Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

     Il Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero il Presidente del Consiglio, ove previsto dallo Statuto, è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

 

     Art. 17. Sfiducia costruttiva.

     Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità.

     La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta.

     La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

     L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

     Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente della Comunità Montana, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta del Presidente.

     Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della intera Giunta.

 

     Art. 18. Segretario e dirigenti dei servizi.

     Si applicano alle Comunità Montane le disposizioni di cui agli artt. 51, 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine alla organizzazione degli uffici e del personale.

     La Comunità ha un segretario, al quale competono le funzioni di cui agli artt. 52 e 53 della predetta legge n. 142/90.

     Per lo svolgimento di funzioni vicarie, lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice-segretario che coadiuva il segretario e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

     Ai dirigenti e ai funzionari responsabili dei servizi si applicano le norme di cui ai sopra citati artt. 51 e 53 della stessa legge n. 142/90.

 

TITOLO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 19. Deleghe di funzioni amministrative.

     Al fine di rendere quanto più organico ed integrato l'intervento delle Comunità Montane per lo sviluppo socio-economico, per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali dei rispettivi territori, la Regione attribuisce o delega ad esse le funzioni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'ecologia e ambiente, del turismo e della sicurezza sociale.

     In attesa della organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, ai sensi dell'art. 3, comma I, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono delegate alle Comunità Montane, le seguenti funzioni amministrative:

     In materia di Agricoltura e Foreste:

     a) interventi di forestazione produttiva e protettiva;

     b) sistemazione idraulico-forestale;

     c) [10];

     d) cura, manutenzione e sviluppo dei boschi esistenti e manutenzione di specie forestali nobili proprie dell'ambiente;

     e) meccanizzazione forestale con particolare riferimento alle tecnologie innovative;

     f) formazione in campo forestale;

     g) [11];

     h) incentivi per le piante officinali;

     i) [12];

     l) miglioramento dei pascoli, realizzazione dei rifugi e degli abbeveratoi;

     m) realizzazione e manutenzione del sistema viario interpoderale, acquedottistico, rurale e di reti adduttrici per l'irrigazione;

     n) interventi a favore dell'agriturismo;

     o) verde urbano e periurbano;

     p) tutela e valorizzazione di funghi e tartufi;

     q) strutture di sviluppo per la pratica dell'alpeggio e strutture per l'allevamento zootecnico di tipo estensivo e semi estensivo.

     In materia di Artigianato:

     r) interventi per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigianali, di cui al titolo VI della L.R. 26 novembre 1986, n. 70.

     Per consentire un organico esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, alle Comunità sono altresì delegate le medesime funzioni relative ai territori dei Comuni totalmente o parzialmente montani, già appartenenti a Comunità Montane ed esclusi per effetto della presente legge, per superamento dei limiti demografici di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 20. Decorrenza delle deleghe.

     Entro sei mesi dall'emanazione di norme regolamentari e dispositive per la piena funzionalità delle deleghe, la Regione dispone il concreto e organico esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente articolo [13].

     Fino all'entrata in vigore della normativa per l'esercizio delle funzioni delegate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

     La Giunta Regionale esercita i poteri di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle funzioni delegate.

     Le disposizioni regionali disciplinano anche i rapporti finanziari tra la Regione e le Comunità Montane, garantendo il finanziamento integrale della spesa necessaria, nonché l'assegnazione del personale occorrente, per l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 54, 12° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 21. Piano pluriennale di sviluppo socio-economico - Programmi annuali operativi di esecuzione.

     Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento di programmazione della Comunità da elaborarsi in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali; esso viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

     Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi nell'intero territorio dei comuni, anche se classificati parzialmente montani.

     Al piano si raccordano, o costituiscono variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità Montana nel periodo di riferimento.

     Le indicazioni urbanistiche del piano concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento della provincia.

     Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse disponibili per la sua attuazione.

     Successivamente all'approvazione del piano quinquennale, la Giunta Regionale provvede all'erogazione dei conferimenti statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, previa acquisizione della deliberazione esecutiva di approvazione del bilancio di previsione della Comunità Montana, relativo all'anno di riferimento.

 

     Art. 22. Adozione ed approvazione del piano di sviluppo socio- economico.

     Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità Montana predispone e adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero conferma o aggiorna quello già in dotazione.

     Il piano pluriennale di sviluppo socio economico ha la stessa durata del P.R.S.; al piano possono essere apportati variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità purché in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali [14].

     La Giunta esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, del piano territoriale provinciale e del programma regionale di sviluppo.

     Con le modalità stabilite dallo Statuto, il Consiglio comunitario adotta il piano e lo trasmette alla Provincia unitamente alle osservazioni dei comuni e ad eventuali ricorsi presentati.

     Il Consiglio provinciale esamina per l'approvazione lo strumento programmatorio entro 120 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine il piano si intende approvato.

     Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di adeguamento entro e non oltre 60 giorni; la definitiva approvazione del piano dovrà essere pronunciata dal Consiglio provinciale entro 60 giorni dal ricevimento degli atti comunitari.

     La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

 

TITOLO IV

RAPPORTI ISTITUZIONALI

 

     Art. 23. Convenzioni ed accordi di programma.

     Per lo sviluppo coordinato di funzioni e servizi determinati, le Comunità possono stipulare tra loro, con le amministrazioni dello Stato, con i comuni, con la Regione, con le Province e con altri enti pubblici apposite convenzioni, secondo le modalità di cui all'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     Le Comunità possono stipulare convenzioni con i comuni confinanti non ricompresi nelle zone omogenee di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge, al fine di estendere ai soli territori classificati montani gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea o dalle leggi statali e regionali.

     Per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, le Comunità possono promuovere accordi di programma ai sensi, rispettivamente, dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n 241.

 

     Art. 24. Esercizio di funzioni in forma associata.

     In ciascuna delle zone omogenee individuate dalla presente legge, l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o di quelle ad essi delegate, nonché la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, spettano alla Comunità.

     La legge regionale indica le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione dell'art. 29, comma II, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce le procedure.

     Nelle convenzioni di cui all'art. 23 si può prevedere che l'attribuzione alla Comunità di funzioni anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, altresì, alla parte del proprio territorio non classificato montano.

     Al fine di consentire per l'intera comunità l'operatività della figura del difensore civico di cui all'art. 6 della presente legge, la Comunità assicura l'esercizio della funzione in forma associata per i comuni che ne facciano richiesta.

     Lo Statuto fissa le modalità per lo svolgimento dell'incarico e gli eventuali emolumenti [15].

 

     Art. 25. Aziende speciali - istituzioni e consorzi.

     La Comunità può costituire, per l'esercizio di servizi o per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzioni, secondo le norme di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     La Comunità può costituire consorzi o stipulare convenzioni anche con comuni non compresi nel rispettivo territorio o con altri enti locali per le finalità di cui all'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     I comuni facenti parte di una Comunità Montana possono deliberare di attribuire alla stessa il ruolo di Unione di comuni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 26. Revisione economico-finanziaria.

     Le norme relative alla revisione economico-finanziaria di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano alle Comunità Montane.

     La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta e scelto preferibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili.

 

     Art. 27. Controlli.

     Alle Comunità si applicano le norme sui controlli previste per i Comuni e le Province della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     Il controllo sugli Statuti e sugli atti delle Comunità Montane, esercitato in ottemperanza degli artt. 45, 46, 47 e 48 della predetta legge dello Stato, è regolato dalle disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina del controllo sugli atti degli enti locali e negli articoli 3 e 5 della presente legge [16]. L'applicazione del 2° e 4° comma dell'art. 45 avviene con riferimento alla normativa prevista per le amministrazioni provinciali.

     Il controllo sugli organi delle Comunità Montane è disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt. 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     Nel caso di scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni ricompresi nella Comunità Montana debbono esprimere i nuovi rappresentanti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento; qualora i Comuni non provvedano entro il suddetto termine si applicano le disposizioni sul potere sostitutivo di cui all'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Commissario provvede all'insediamento del nuovo Consiglio comunitario una volta acquisiti tutti gli atti di nomina dei rappresentanti dei Comuni approvati con atti esecutivi a termine di legge.

     Le Comunità Montane devono trasmettere alla Giunta Regionale - Settore Enti Locali - copia dei verbali di elezione degli organi comunitari, nonché copia del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, approvati con deliberazioni esecutive ai termini di legge.

     E' fatto, altresì, obbligo ai Presidenti delle Comunità Montane di inviare alla Giunta Regionale - Settore Enti Locali - entro il 31 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

     Art. 28. Conferenza permanente per la montagna. [17]

     E' costituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale, con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale, la Consulta Regionale per la Montagna, quale organo della Giunta e del Consiglio Regionale con poteri consultivi, in merito alla definizione e al coordinamento della politica regionale sulla montagna.

     La Consulta esprime i pareri entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, la Giunta Regionale, può prescindere dal parere.

     La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale o, per sua delega, da un componente dell'Ufficio di Presidenza ed è composta da:

     - Componenti Giunta regionale preposti al Settore Bilancio - Programmazione, all'Urbanistica, Parchi e Riserve naturali, al Settore Enti locali e al Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione;

     - Presidenti Comunità Montane o loro delegati;

     - I componenti la Giunta Esecutiva della Delegazione regionale UNCEM e i Consiglieri nazionali UNCEM, rappresentanti delle Comunità montane della Regione Abruzzo;

     - Il Presidente dell'Unione Province d'Abruzzo (UPA) o suo delegato;

     - Da quattro rappresentanti delle amministrazioni separate, uno per ogni Provincia designati dall'Unione regionale delle amministrazioni separate.

     Alla Consulta partecipano, con diritto di parola:

     - I Presidenti delle Comunità dei Parchi, o loro delegati;

     - Il dirigente dell'Ufficio Comunità Montane del Settore Enti Locali.

     Il Presidente Regionale dell'Associazione Nazionale Segretari Comunità Montane della Regione Abruzzo o suo delegato.

     Alla Consulta possono partecipare, con diritto di parola, i Componenti la Giunta Regionale o loro delegati, nonché i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti della Regione Abruzzo, le cui materie costituiscono oggetto dell'ordine del giorno.

     Le funzioni di Segretario della Consulta, sono svolte da un Funzionario della Regione.

     La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente ed ogni qualvolta lo richiedano congiuntamente i due membri componenti la Giunta Regionale, ovvero l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale o almeno un terzo dei Presidenti delle Comunità Montane.

     La Consulta è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     Per l'attività svolta in seno alla Consulta, ai componenti assegnati competono le aspettative, i permessi ed i rimborsi spese e indennità di missione a carico degli Enti di appartenenza, secondo la normativa vigente per gli stessi Enti.

 

     Art. 29. Contributo per le spese di funzionamento.

     La Regione concede alle Comunità un contributo annuo per le finalità istituzionali, in aggiunta ai fondi ordinari erogati dallo Stato.

     L'erogazione del contributo è disposto dalla Giunta Regionale, sulla base dei criteri di ripartizione di cui alla L.R. 17 maggio 1985, n. 49 e successive modifiche, entro il mese successivo a quello di pubblicazione della legge regionale di approvazione di bilancio.

 

     Art. 30. Disposizioni finanziarie.

     All'onere derivante dalla applicazione degli artt. 21 e 22 della presente legge, si provvede con i fondi derivanti da interventi speciali affidati alla competenza delle Comunità Montane, nonché con i fondi annualmente assegnati dallo Stato in applicazione di specifiche norme in materia ed iscritti, per l'anno 1994, al capitolo 122340 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio regionale e con quelli che verranno iscritti per gli anni successivi.

     All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 29, valutato per l'anno 1994 in lire un miliardo, si provvede mediante prelevamento dal Fondo globale di cui al capitolo 323000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, utilizzando lo stanziamento, di pari importo, previsto per la partita n. 11 «Interventi per le Comunità Montane» dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 sono introdotte le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

     - capitolo 323000 in diminuzione di lire 1 .000.000.000;

     - capitolo 121540 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 12, Tit. 1, Ctg. 5) denominato: «Contributo in favore delle Comunità Montane»;

     - in aumento lire 1.000.000.000.

     Per gli esercizi futuri l'entità dello stanziamento viene fissata dalle leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge Regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

 

     Art. 31. Norme transitorie.

     1. I Consigli delle attuali Comunità sono sciolti alla data delle elezioni ordinarie dei Consigli comunali previste per la scadenza del 1995, ovvero alla data di entrata in vigore della presente legge, se successiva.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni provvedono a nominare i propri rappresentanti nei Consigli delle Comunità entro 60 giorni dalla data di scioglimento del Consiglio comunitario, come determinata ai sensi del comma precedente.

     3. Restano confermati i rappresentanti dei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, non interessati alla tornata elettorale di cui al precedente comma.

     4. Nel periodo compreso tra lo scioglimento di cui al comma 1° e la costituzione dei nuovi organi esecutivi, nominati ai sensi della presente legge, il Presidente e la Giunta Esecutiva in carica nelle attuali Comunità Montane assicurano la ordinaria amministrazione in regime di prorogatio.

     5. Il Sindaco ed i rappresentanti dei Comuni non interessati dalla tornata elettorale di cui sopra, che nelle attuali Comunità siano complessivamente di numero pari a tre, sono confermati quali consiglieri della Comunità con atto ricognitivo del Consiglio comunitario [18].

     6. (Omissis) [19].

     7. Sino alla elezione del Presidente e della Giunta esecutiva ai sensi della presente legge, ovvero sino alla nomina del Commissario conseguente lo scioglimento del nuovo Consiglio determinato dalla mancata elezione degli organi esecutivi ai sensi dell'art. 14, comma VI, della L.R. 92/94, il Presidente e la Giunta esecutiva in carica nelle attuali Comunità Montane assicurano la ordinaria amministrazione in regime di prorogatio [20].

     8. Il Presidente ed i componenti la Giunta esecutiva delle Comunità di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla costituzione dei nuovi organi esecutivi nominati ai sensi della presente legge, anche se facenti parte del disciolto Consiglio comunitario in rappresentanza dei Comuni non più compresi nella Comunità [21].

     9. Il Presidente in carica convoca il ricostituito Consiglio comunitario, nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 della L.R. 92/94, per la convalida dei nuovi eletti, la conferma dei rappresentanti di cui al comma IV del presente articolo, la elezione del Presidente e della Giunta esecutiva nel numero di componenti di cui all'art. 13 della L.R. 92/94 [13].

     10. A decorrere dall'1.1.1995, il limite massimo dell'indennità di carica agli amministratori viene commisurato a quello previsto dalla vigente normativa statale per i comuni con popolazione pari alla somma del numero dei residenti nei territori classificati montani dei comuni appartenenti alle nuove Comunità costituite ai sensi della presente legge [22].

     11. Il contributo regionale per le finalità istituzionali relativo all'anno 1994, previsto dal II comma dell'art. 30 della L.R. 92/94, viene erogato in favore delle Comunità di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16, in conformità dei criteri di ripartizione e secondo i parametri applicati dalla Giunta regionale per la ripartizione dei fondi statali alle Comunità montane per l'anno 1994 ai sensi della L.R. 17 maggio 1985, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni [23].

     12. Per l'anno 1995 e per i successivi esercizi finanziari i contributi alle Comunità Montane vengono corrisposti, con i criteri di ripartizione di cui alla L.R. 17 maggio 1985, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei parametri di territorio e di popolazione delle zone omogenee costituite ai sensi della presente legge [24].

     13. A decorrere dal 1.1.1995, e sino alla costituzione di nuovi organi delle Comunità, l'amministrazione dei territori delle zone omogenee costituite ai sensi della presente legge è affidata agli organi delle attuali Comunità secondo i criteri di corrispondenza di cui al successivo comma del presente articolo [25].

     14. Per l'applicazione alle Comunità costituite con la presente legge degli Statuti approvati con legge regionale, per l'erogazione dei contributi alle Comunità, per la corresponsione dell'indennità di carica agli attuali amministratori e per le relazioni in genere tra le Comunità di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16 e quelle risultanti dalle zone omogenee di cui alla presente legge, viene fatto riferimento alla corrispondenza delle zone omogenee individuate con la medesima lettera nella Tabella «A» allegata alla L.R. 92/94 e nella L.R. 27 maggio 1974, n. 16 [26].

     15. (Omissis) [27].

 

     Art. 32. Rapporti finanziari, amministrativi e trasferimento atti, patrimonio e personale.

     La legge regionale dichiara l'estinzione delle Comunità, regola i rapporti finanziari, amministrativi e di trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale in conseguenza del riordino delle Comunità Montane, ai sensi dell'art. 61, comma II, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero a seguito delle variazioni territoriali di cui all'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 33. Vigenza Statuti.

     I vigenti statuti delle Comunità Montane, per la parte non in contrasto con la presente legge, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore dei nuovi statuti, approvati ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 34. Abrogazione norme.

     La legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, avente per oggetto «Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle Comunità Montane» e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge regionale si applicano, le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le altre disposizioni in vigore per i Comuni e le Province, per le parti compatibili alle Comunità.

 

     Art. 35. Urgenza.

     (Omissis).

 

TABELLA «A» di cui all'art. 3 [28]

 

COMUNI MONTANI: dati censimento anno 1991

 

COMUNI PARZIALMENTE MONTANI: dati comunicati dai Comuni/Comunità Montane relativi al 1991

 

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 5 agosto 2003, n. 11.

[2] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[4] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[10] Punto abrogato dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 1995, n. 28.

[11] Punto abrogato dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 1995, n. 28.

[12] Punto abrogato dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 1995, n. 28.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 1995, n. 28.

[14] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 2 agosto 1997, n. 85.

[15] Comma così sostituito dall'art. 6 bis della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 101.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141 e successivamente soppresso dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 142.

[20] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141.

[22] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141 e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 142.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 141 e successivamente soppresso dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 142.

[28] Vedi Errata Corrige in B.U. 28 febbraio 1995, n. 4.