§ 64.1.24 - L. 13 luglio 1967, n. 565.
Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:13/07/1967
Numero:565


Sommario
Art. 1.      La legge 14 novembre 1941, n. 1324, che prevede la istituzione di un compenso speciale a favore dei funzionari tecnici del Corpo delle miniere è abrogata
Art. 2.      Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al [...]
Art. 3.      All'onere di lire 58,6 milioni derivante dalla presente legge a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello [...]


§ 64.1.24 - L. 13 luglio 1967, n. 565.

Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione.

(G.U. 27 luglio 1967, n. 187).

 

Art. 1.

     La legge 14 novembre 1941, n. 1324, che prevede la istituzione di un compenso speciale a favore dei funzionari tecnici del Corpo delle miniere è abrogata.

 

     Art. 2.

     Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

     La maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione del direttore generale delle miniere sulla esistenza delle circostanze obbiettive di disagio o di pericolosità di cui al comma precedente.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 58,6 milioni derivante dalla presente legge a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo (Tabella 2).

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.