Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/10/1994 |
Numero: | 735 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 5 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è modificato come segue |
Art. 2. 1. E' vietato il commercio e l'uso di materiali ed oggetti non conformi alle disposizioni del presente decreto a partire dal 1° aprile 1996 |
§ 98.1.7173 - D.M. 28 ottobre 1994, n. 735.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/8/CEE e 93/9/CEE
(G.U. 2 gennaio 1995, n. 1)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 3 del
Vista la direttiva 93/8/CEE della Commissione recante modificazioni della
Vista la direttiva 93/9/CEE della Commissione recante modificazione della
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il
Ritenuto di dover provvedere al recepimento delle sopra citate direttive 93/8/CEE e 93/9/CEE;
Visto l'art. 17, comma 3, della
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. L'art. 5 del
-il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti di prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg / dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione)”.
- sono aggiunti i seguenti commi:
"1. Il controllo dei limiti di migrazione specifici non è obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale od oggetto, essa non possa superare il limite specifico di migrazione.
2. Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari è eseguito nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per l'uso.".
2. La prima frase del comma 1 dell'art. 9-bis del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituita dalla seguente:
"1. I materiali e gli oggetti di cui all'art. 9, comma 2, non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg / dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione)”.
3. L'allegato I del
a) al punto 8:
- dopo la voce "QM(T)" è aggiunto il seguente testo:
"Ai fini del presente decreto "QM(T)" significa che la quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel prodotto finito deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo di un metodo convalidato.".
- dopo la voce "LMS(T)" è aggiunto il seguente testo:
"Ai fini del presente decreto "LMS(T)" significa che la migrazione specifica deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo dell'elaborazione di un metodo concordato.";
b) nella sezione A:
- sono aggiunti i seguenti monomeri:
N. PM/REF |
N. CAS |
Nome |
Restrizioni |
1 |
2 |
3 |
4 |
10750 |
002495-35-1 |
Acrilato di benzile |
|
11890 |
002499-59-4 |
Acrilato di n-ottile (1) |
|
15095 |
000334-48-5 |
Acido decanoico |
|
15565 |
000106-46-7 |
1,4-Diclorobenzene |
LMS = 12 mg/kg |
15790 |
000111-40-0 |
Dietilentriammina |
LMS = 5 mg/kg |
15820 |
000345-92-6 |
4,4'-Difluorobenzofenone |
LMS = 0,05 mg/kg |
17160 |
000097-53-0 |
Bugenolo |
LMS = 0,01 mg/kg |
19210 |
001459-93-4 |
Isoftloto di dimetile |
LMS = 0,05 mg/kg (1) |
20080 |
002495-37-6 |
Metacrilato di benzile (1) |
|
21280 |
002177-70-0 |
Metacrilato di fenile (1) |
|
22390 |
000840-65-3 |
2,6-Naftalendicarbossilato di dimetile |
LMS = 0,05 mg/kg |
24057 |
000089-32-7 |
Anidride piromellitica |
LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido piromellitico) |
24475 |
01313-82-2 |
Solfuro di sodio |
|
24550 |
09005-25-8 |
Acido commestibile |
|
24888 |
003965-55-7 |
5-Solfoisoftalato di dimetile, sale monosodico |
LMS = 0,05 mg/kg |
24940 |
000100-20-9 |
Dicloruro dell'acido tereftalico |
LMS (T) = 7,5 mg/kg (espresso come acido tereftalico) |
25120 |
000116-14-3 |
Tetrafluoroerilene (1) |
LMS = 0,05 mg/kg |
(1) Sono depennate dalla sezione B. |
- per il monomero "acido 11 - amminoundecanoico", avente i numeri di riferimento: N. PM/REF 12788 e N. CAS 002432-99-7, il testo della colonna 4 "restrizioni" è sostituito dal seguente: "LMS = 5 mg/kg.";
c) nella sezione B sono incluse le seguenti sostanze:
N. PM/REF |
N. CAS |
Nome |
Restrizioni |
1 |
2 |
3 |
4 |
10599/90A |
061788-89-4 |
Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) distillati |
|
10599/91 |
061788-89-4 |
Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati |
|
10599/92A |
068783-41-5 |
Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) distillati |
|
10599/93 |
068783-41-5 |
Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati |
|
d) nella sezione B sono soppresse le sostanze di seguito indicate con il relativo "N. PN/R.E.F.": 10720, 10775, 10990, 11005, 11532, 11875, 18490, 15030, 15060, 14560, 14650, 11010, 11020, 11080, 11140, 11110, 11170, 25630, 20455, 17305, 17320, 17380, 17398, 19480, 19660, 19690, 19720, 19750, 19915, 20095, 20320, 20560, 20920, 20945, 20965, 20980, 21430, 21670, 11860, 21170, 22901, 18610.
4. L'allegato III, sezione I, parte A, del
1. E' vietato il commercio e l'uso di materiali ed oggetti non conformi alle disposizioni del presente decreto a partire dal 1° aprile 1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
(Allegato omesso)