Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.9 prescrizioni igienico sanitarie |
Data: | 25/01/1992 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è aggiunto il seguente |
Art. 3. 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, sono aggiunti i seguenti |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 4.9.25 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 109/89, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
(G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).
1. Il terzo comma dell'art. 2 del
(Omissis).
1. Dopo l'art. 2 del
(Omissis).
1. L'art. 3 del
(Omissis).
1. L'articolo 4 del
(Omissis).
1. Dopo l'art. 5 del
(Omissis).
1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)