§ 98.1.6922 - D.M. 1 luglio 1994, n. 556.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/07/1994
Numero:556


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [4]
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 98.1.6922 - D.M. 1 luglio 1994, n. 556. [1]

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CE.

(G.U. 30 settembre 1994, n. 229, S.O.)

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

 

     Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

     Vista la direttiva 93/10/CEE della Commissione relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     Vista la direttiva 93/111/CE della Commissione che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;

     Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

     Visti i decreti ministeriali:

     4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;

     20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993,

     recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

     Ritenuto di dover provvedere al recepimento delle sopra citate direttive 93/10/CEE e 93/111/CE;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

     Ritenuto di dover applicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 luglio 1993, n. 300, la clausola di mutuo riconoscimento anche ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento disciplina le pellicole di cellulosa rigenerata le quali:

     a) costituiscono di per sè un prodotto finito, oppure

     b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi,

     e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.

     2. La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati.

     2-bis. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui al comma 1, appartengono ad una delle seguenti categorie:

     a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

     b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;

     c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica [2].

     3. Il presente regolamento non si applica:

     a) [alle pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte sul lato destinato a venire in contatto o che viene in contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantità di rivestimento superiore a 50 mg/dm²] [3];

     b) ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata definiti all'art. 4.

 

          Art. 2. [4]

     1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.

     2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite.

     3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni.

 

     Art. 2 bis. [5]

     1. Il rivestimento delle pellicole di cellulosa rigenerata definite all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), deve essere prodotto utilizzando le sostanze consentite per le materie plastiche di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, alle condizioni ivi stabilite.

     2. I materiali ed oggetti ottenuti con le pellicole di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     1. La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire in contatto con i prodotti alimentari.

 

          Art. 4.

     1. Le pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte, sul lato che è destinato a venire in contatto o che viene in contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantità di vernice superiore a 50 mg/dm², sono ammesse all'impiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano rispondenti alle norme vigenti per le materie plastiche.

     2. I budelli sintetici di cellulosa rigenerata sono ammessi all'impiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano formati esclusivamente di cellulosa rigenerata plastificata con glicerina.

     3. Prima dell'uso tali budelli devono essere lavati in maniera che il contenuto massimo di glicerina non superi il 13%.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

 

          Art. 5.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto 20 settembre 1993, n. 516, il commercio e l'utilizzazione delle pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi a quelle preesistenti, sono consentite fino al 1° gennaio 1995.

     2. Sono abrogati gli articoli 24 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e 3, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 1985; è altresì abrogato il decreto 20 settembre 1993, n. 516, salvo quanto previsto al precedente comma 1.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato I

     Elenco delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di pellicole della cellulosa rigenerata

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.M. 31 maggio 2016, n. 142.

[2] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 10 maggio 2006, n. 230.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.M. 10 maggio 2006, n. 230.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 maggio 2006, n. 230.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 10 maggio 2006, n. 230.