§ 2.1.9 - L.R. 2 marzo 1978, n. 13.
Inquadramento nel ruolo regionale del personale dei soppressi Enti «Gioventù Italiana e Opera Nazionale Maternità ed Infanzia».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/03/1978
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Inquadramento del personale dell'ex «Gioventù Italiana»).
Art. 2.  (Inquadramento dell'ex ONMI).
Art. 3.  (Decorrenza dell'inquadramento).
Art. 4.  (Successione nei contratti).
Art. 5.  (Abrogazione di norme).


§ 2.1.9 - L.R. 2 marzo 1978, n. 13.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale dei soppressi Enti «Gioventù Italiana e Opera Nazionale Maternità ed Infanzia».

(B.U. n. 10 del 18 marzo 1978).

 

Art. 1. (Inquadramento del personale dell'ex «Gioventù Italiana»).

     Il personale del soppresso Ente «Gioventù Italiana» trasferito alla Regione ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 18 novembre 1975, n. 764, ivi compreso il personale in servizio al 31 dicembre 1974, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Centro di Formazione Professionale di Teramo gestito nella Regione dall'ex «Gioventù Italiana» è inquadrato nel ruolo regionale nei limiti dei posti di organico complessivamente disponibili, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento è effettuato secondo il rapporto di corrispondenza tra posizione di impiego ricoperto nell'Ente di appartenenza e qualifiche funzionali della Regione stabilito dalla tabella A annessa alla presente legge.

     Il relativo trattamento economico è determinato, previa ricostruzione della carriera, con i criteri previsti dagli artt. 74 e 75 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

 

     Art. 2. (Inquadramento dell'ex ONMI).

     Il personale della soppressa Opera Nazionale Maternità ed Infanzia trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 6 comma IV, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è inquadrato nel ruolo regionale, ai fini giuridici ed economici, a norma e secondo le modalità previste nell'articolo precedente.

 

     Art. 3. (Decorrenza dell'inquadramento).

     L'inquadramento decorre per il personale di cui all'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     Per il personale di cui all'art. 4 della predetta legge e per quello di cui al precedente art. 2, l'inquadramento decorre dalla data di trasferimento alla Regione Abruzzo.

 

     Art. 4. (Successione nei contratti).

     La Regione subentra a tutti gli effetti nei contratti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di pubblicazione della legge 18 novembre 1975, n. 764, fra il soppresso Ente «Gioventù Italiana» ed il personale regolarmente in servizio prima della predetta data.

 

     Art. 5. (Abrogazione di norme).

     E' abrogato l'11° comma dell'art. 72 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32.

 

     Artt. 6. - 7. (Onere finanziario, pubblicazione).

     (Omissis).

 

 

Tabella A)

 

 

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                                                Posizione di

Fascia funzionale     Posizione di             impiego nella

nell'Amministrazione  impiego nella               ex ONMI

regionale             ex G.I.             (D.P.R. 411 del 26-5-76)

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Ausiliario           Inserviente

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Commesso             Usciere, Usciere Capo,        Agente Tecnico

                     Commesso                      Commesso

                     Magazziniere-Dispensiere,

                     Avventizio IV ctg.

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Operatore            Agente Tecnico,               Agente Tecnico

                     Capo Agente Tecnico           e Operatore

                                                    Tecnico con

                                                    funzioni di

                                                    autista

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Collaboratore        Tutte le qualifiche della      Archivista,

                     carriera esecutiva,            Operatore

                     Infermiere generico            Tecnico

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Istruttore           Tutte le qualifiche della      Assistenti,

                     carriera di concetto,          Assistente

                     Insegnante, Assistente,        Tecnico

                     Capo gruppo Assistenti,

                     Capi Uffici Amministrativi

                     ed equiparati

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Funzionario          Segretario di 1ª e 2ª classe,  Collaboratori,

                     Capo Ufficio, Ingegnere,       Collaboratore

                     Direttore Centro               Tecnico

                     Formazione professionale,

                     Direttore provinciale

                     ed equiparati

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Responsabili         Direttore Generale,            Qualifiche

di Settore           Capo Servizio                  dirigenziali

                     ed equiparati                  ed equiparati

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