§ 2.1.16 - L.R. 12 settembre 1978, n. 58.
Trattamento di quiescenza del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/09/1978
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Iscrizione alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro).
Art. 2.  (Decorrenza dell'iscrizione).
Art. 3.  (Personale cessato dal servizio).
Art. 4.  (Situazioni particolari).
Art. 5.  (Agevolazioni).
Art. 6.  (Acconti sul trattamento pensionistico).
Art. 7.  (Adempimenti di attuazione).
Art. 8.  (Abrogazione di norme precedenti).


§ 2.1.16 - L.R. 12 settembre 1978, n. 58.

Trattamento di quiescenza del personale regionale.

(B.U. n. 31 del 20 settembre 1978).

 

Art. 1. (Iscrizione alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro).

     Ai fini del trattamento di quiescenza, i dipendenti della Regione sono iscritti alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali ed alla Cassa per le pensioni dei Sanitari presso gli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro.

 

     Art. 2. (Decorrenza dell'iscrizione).

     L'iscrizione alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro decorre dalla data di assunzione del servizio.

     Nei confronti dei dipendenti già in servizio che risultino comunque inquadrati o assunti nel ruolo regionale, l'iscrizione stessa ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per i servizi prestati dal personale di cui al 2° comma, dalla data di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla sistemazione contributiva mediante versamento di contributi ordinari, tenendo conto delle eventuali quote di tali contributi già versate dalle Amministrazioni di provenienza prima dell'adozione del provvedimento di inquadramento.

     Gli oneri finanziari inerenti alla sistemazione contributiva anzidetta sono ad esclusivo carico della Regione per tutto quanto eccede le quote di contributi ordinari dovuti per legge dai dipendenti.

     L'onere finanziario globale, comprensivo di tali quote e di eventuali interessi, è valutato nell'importo presunto di Lire 13.000.000.000.

     La Regione corrisponde, durante l'esercizio 1978, alle Casse Pensioni la somma di L. 6.100.000.000 (seimiliardicentomilioni) con l'osservanza delle modalità contabili indicate nel successivo art. 9. La restante somma sarà corrisposta negli anni successivi e, allo scopo, l'ammontare delle singole quote annuali verrà determinato con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

 

     Art. 3. (Personale cessato dal servizio).

     In attesa di una diversa sistemazione legislativa della materia, la Regione assume la gestione diretta delle partite di pensione riguardanti il personale comunque cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell'inquadramento o dell'immissione nel ruolo regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.

     La Regione liquida a favore degli interessati, o dei loro aventi causa, il trattamento pensionistico definitivo nella misura in cui tale trattamento sarebbe stato determinato dalle Casse pensioni degli Istituti di previdenza secondo l'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

     A tal fine, la Regione si intende sostituita alle citate Casse pensioni per tutti gli adempimenti di carattere formale e sostanziale contemplati in detto ordinamento nonché nella titolarità dei rapporti finanziari con gli Enti, gli Istituti e le gestioni pensionistiche cui gli aventi titolo appartenevano prima dell'inquadramento nel ruolo regionale.

     Rientrano, in particolare, tra gli adempimenti anzidetti quelli previsti, nell'ambito dello stesso ordinamento CPDEL, per la riunione e ricongiunzione dei servizi e la conseguente ripartizione degli oneri pensionistici, per la computabilità ed il riscatto dei servizi, nonché per la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS in caso di mancato raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile.

     Ai trattamenti pensionistici concessi ai sensi del presente articolo si applicano, con la medesima decorrenza e con la stessa disciplina le variazioni disposte dalle Casse pensioni predette per la riliquidazione e la perequazione delle pensioni a carico.

     Sono dichiarati irripetibili gli eventuali assegni corrisposti in più nell'erogazione del trattamento pensionistico provvisorio di cui all'art. 77 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32.

     Per l'anno 1978 e per gli anni precedenti l'onere pensionistico a diretto carico della Regione è valutato in L. 1.500.000.000. I contributi dovuti alla Regione dagli Enti previdenziali presso i quali era iscritto, per il passato, il personale interessato, sono valutabili in L. 500.000.000.

 

     Art. 4. (Situazioni particolari).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5. (Agevolazioni).

     Al personale cessato dal servizio senza aver compiuto un anno di anzianità contributiva presso la Regione, il trattamento pensionistico definitivo è liquidato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in sostituzione di quello provvisorio in godimento, secondo le norme previste dall'ordinamento delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965:

     a) prendendo, però, a base, in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione del servizio quella omnicomprensiva corrispondente al livello retributivo funzionale da attribuire al dipendente ai sensi degli artt. 74 e 75 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32 per effetto dell'inquadramento nel ruolo regionale;

     b) considerando come servizio utile quello complessivo computato per la liquidazione della pensione da parte delle ripetute Casse pensioni.

     Nei confronti del personale di cui al presente articolo si applica il disposto dei commi 5 e 6 del precedente art. 3.

 

     Art. 6. (Acconti sul trattamento pensionistico).

     Nell'intervallo di tempo occorrente alla definitiva liquidazione della pensione, la Regione corrisponde agli impiegati o ai loro aventi causa, cui spetti il trattamento pensionistico a carico delle casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, un acconto mensile che è determinato sulla base dei servizi utili, cumulabili o ricongiungibili o riscattati, accertati mediante regolari certificati di prestazione, secondo l'ordinamento delle predette Casse pensioni, fino al novanta per cento dell'importo della pensione presumibilmente dovuta. Le suddette Casse pensioni provvedono al rimborso alla Regione sino alla concorrenza degli arretrati della pensione dovuta.

 

     Art. 7. (Adempimenti di attuazione).

     Gli adempimenti per l'attuazione della presente legge saranno espletati nei termini e con le modalità da concordare con le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, con l'assistenza tecnico- giuridica che le medesime Casse pensioni potranno offrire alla Regione, anche a mezzo di unità del proprio personale transitoriamente distaccato in posizione di comando.

     Sono a carico della Regione tutti gli oneri connessi alla prestazione di detta assistenza, ivi compreso il trattamento di missione da erogare al personale eventualmente comandato.

 

     Art. 8. (Abrogazione di norme precedenti).

     E' abrogata la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 44 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32.

 

     Artt. 9. - 10. (Oneri finanziari, pubblicazione).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 37 L.R. 18 gennaio 1980, n. 6.