§ 1.2.48 - L.R. 20 dicembre 2000, n. 119.
Disposizioni relative ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali e modifiche alla L.R. 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:20/12/2000
Numero:119


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Prerogative.
Art. 3.  Trattamento economico.
Art. 4.  Presenze e rimborsi.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Urgenza.


§ 1.2.48 - L.R. 20 dicembre 2000, n. 119. [1]

Disposizioni relative ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali e modifiche alla L.R. 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. n. 34 del 27 dicembre 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina il trattamento economico, le prerogative e le competenze spettanti ai componenti della Giunta regionale nominati al di fuori del Consiglio regionale, ai sensi della legge costituzionale 22.11.1999, n. 1 e modifica la L.R. 10/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. Prerogative.

     1. I componenti la Giunta regionale non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari senza diritto di voto.

     2. Agli stessi si applicano le disposizioni vigenti in materia di collocamento in aspettativa per "espletamento di cariche pubbliche".

 

     Art. 3. Trattamento economico.

     1. I componenti della Giunta non consiglieri regionali, dalla data di nomina, anche se anteriore alla presente legge, hanno diritto:

     a) all'indennità prevista dall'art. 3 della L.R. 22/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, per i componenti della Giunta;

     b) al rimborso spese ed al trattamento di missione secondo la normativa regionale vigente in materia.

     2. Agli stessi non si estendono le norme in materia di assegni vitalizi, di reversibilità e di indennità di fine mandato previste per i consiglieri regionali.

     3. Nei confronti degli assessori non consiglieri regionali trova applicazione la normativa regionale e statale vigente per i consiglieri regionali in relazione a:

     a) pubblicità della situazione patrimoniale;

     b) garanzie assicurative di cui alla L.R. 41/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. Presenze e rimborsi. [2]

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. L'onere derivante dalla presente legge grava sul Cap. 11101 del bilancio di previsione della Regione che presenta sufficiente disponibilità e allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

 

     Art. 6. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29. Modifica i commi 1, 3 e 7 ed abroga il comma 2 della L.R. 27 gennaio 1997, n. 10.