§ 1.2.41 - L.R. 27 gennaio 1997, n. 10.
Modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione L.R. 18 luglio 1996, n. 54 [Compensi ai Consiglieri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:27/01/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le attività connesse all'espletamento del mandato, al Consigliere regionale è corrisposto un rimborso spese mensile quantizzabile nella misura di 12 [...]
Art. 2.      1. Sono abrogati
Art. 3.      1. L'onere derivante dalla presente legge grava sul capitolo 11101 del bilancio di previsione della Regione, che presenta sufficiente disponibilità, e allo stesso o corrispondente capitolo per [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 1.2.41 - L.R. 27 gennaio 1997, n. 10. [1]

Modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione L.R. 18 luglio 1996, n. 54 [Compensi ai Consiglieri regionali].

(B.U. n. 3 del 18 febbraio 1997).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le attività connesse all'espletamento del mandato, al Consigliere regionale è corrisposto un rimborso spese mensile quantizzabile nella misura di 12 sedute mensili, valutate ciascuna in Euro 200,00 [2].

     2. [3].

     3. Spetta, altresì, un rimborso spese di viaggio di 3.000 chilometri, calcolato moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super, rilevabile il 1° giorno di ciascun mese [4].

     4. Per la partecipazione alla riunione degli Organismi, indicati al successivo 9° comma e per l'espletamento delle funzioni di studio e ricerca, per le missioni o partecipazioni a convegni, manifestazioni debitamente autorizzate e connesse all'espletamento del mandato di Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso spese di viaggio determinate per chilometro secondo le vigenti tariffe ACI rilevabili anticipatamente all'inizio di ogni semestre sulla base del doppio delle distanze tra il luogo di residenza o di domicilio e le sedi istituzionali o autorizzate in cui sono documentate le presenze [5].

     5. Qualora nella stessa giornata coincidano più riunioni, il rimborso chilometrico spetta una sola volta.

     6. Il rimborso chilometrico, di cui al 4° comma, non spetta ai Consiglieri che usufruiscono di autovetture di servizio.

     7. Sulla indennità di carica è applicata una penale di Euro 200,00 per ogni giornata di assenza, nel corso del mese, alle sedute degli Organismi istituzionali della Regione [6].

     8. La penale viene operata per un massimo di 12 assenze decurtate delle giornate di presenza registrate nello stesso mese.

     9. Si intendono Organismi istituzionali: il Consiglio, la Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissioni Consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, la Conferenza dei Capigruppo la Giunta per il Regolamento, la Giunta per le Elezioni.

     10. Non si fa luogo alla decurtazione per le assenze documentate derivanti da:

     a) motivi di salute;

     b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi istituzionali;

     c) partecipazione, debitamente autorizzata, a Convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato;

     d) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze.

     11. I rimborsi innanzi indicati sono disciplinati ai fini fiscali dall'art. 1/bis della legge 8.8.1995, n. 349.

 

     Art. 2.

     1. Sono abrogati:

     - gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 30.05.1973, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

     - la L.R. 18.07.1996, n. 54.

     2. [7].

 

     Art. 3.

     1. L'onere derivante dalla presente legge grava sul capitolo 11101 del bilancio di previsione della Regione, che presenta sufficiente disponibilità, e allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2000, n. 119, nel testo risultante dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2000, n. 119.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2000, n. 119.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1997, n. 40.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2000, n. 119, nel testo risultante dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[7] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 19 settembre 1981, n. 44.