§ 1.2.12 - L.R. 15 settembre 1981, n. 44.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1977, n. 78.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:15/09/1981
Numero:44


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      L'art. 3 della L.R. n. 78 suddetta è soppresso.
Art. 3. 


§ 1.2.12 - L.R. 15 settembre 1981, n. 44. [1]

Modifiche e integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1977, n. 78.

(B.U. n. 34 del 30 settembre 1981).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     L'art. 3 della L.R. n. 78 suddetta è soppresso.

 

     Art. 3. [3]

     Ai Consiglieri regionali che su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale partecipano a Convegni, riunioni, manifestazione o incontri indetti da Enti pubblici, Enti locali ed Organismi Culturali e Sociali, all'interno della Regione, usando il proprio mezzo di trasporto, spetta il rimborso per ogni chilometro percorso secondo le vigenti tariffe ACI rilevabili anticipatamente e all'inizio di ogni semestre.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare apposita polizza assicurativa, del tipo «CASCO», secondo le vigenti procedure in materia, per la copertura dei rischi di viaggio richiamati nel presente articolo.

 

     Artt. 4. - 5. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Articolo modificativo della L.R. 29 dicembre 1977, n. 77.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 27 gennaio 1997, n. 10, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 aprile 1997, n. 40.