Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 15/09/1981 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. L'art. 3 della L.R. n. 78 suddetta è soppresso. |
Art. 3. |
§ 1.2.12 - L.R. 15 settembre 1981, n. 44. [1]
Modifiche e integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1977, n. 78.
(B.U. n. 34 del 30 settembre 1981).
(Omissis) [2].
L'art. 3 della L.R. n. 78 suddetta è soppresso.
Ai Consiglieri regionali che su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale partecipano a Convegni, riunioni, manifestazione o incontri indetti da Enti pubblici, Enti locali ed Organismi Culturali e Sociali, all'interno della Regione, usando il proprio mezzo di trasporto, spetta il rimborso per ogni chilometro percorso secondo le vigenti tariffe ACI rilevabili anticipatamente e all'inizio di ogni semestre.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare apposita polizza assicurativa, del tipo «CASCO», secondo le vigenti procedure in materia, per la copertura dei rischi di viaggio richiamati nel presente articolo.
Artt. 4. - 5. (Norma finanziaria, urgenza).
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Articolo modificativo della
[3] Articolo così modificato dall'art. 2, comma 2, della