Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 12/12/2003 |
Numero: | 22 |
§ 1.2.53 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 22. [1]
Modifiche e integrazioni alla L.R. 10 marzo 1993, n. 15: Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari.
(B.U. 31 dicembre 2003, n. 41).
Art. 1.
Al comma 1 dell'art. 1 della
Art. 2.
All'art. 5 della
"Gli stessi vanno depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo."
Art. 3.
I commi 1 e 2 dell'art. 7 della
"1. Entro il successivo 30 aprile, l'Ufficio di Presidenza approva la regolarità amministrativo-contabile del conto di ciascun gruppo consiliare previo controllo da parte di un Collegio di tre revisori dei conti nominato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni legislatura, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo.
2. Ai membri del Collegio spetta un'indennità annua di Euro 3.500, con la maggiorazione del 50% per il Presidente, oltre all'eventuale rimborso spese di trasporto, se effettuato con mezzi pubblici, o un'in-dennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio."
Art. 4.
Il comma 1 dell'art. 8 della
"1. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire, entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di capogruppo."
Art. 5.
All'art. 9 della
Art. 6.
L'art. 10 della
"1 L'Ufficio di Presidenza, al fine di uniformare le procedure, approva il regolamento per la disciplina delle modalità d'impiego e di rendicontazione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari."
Art. 7.
L'art. 11 della
"1. Le risultanze finali delle spese dei gruppi, dopo l'approvazione di cui all'art. 7, sono rimesse alla Direzione Attività Amministrativa".
Art. 8.
L'art. 12 della
"1. Le spese per il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti di cui al precedente art. 7, gravano sul Cap. 911104, Funzione obiettivo 03 - UPB 007, del bilancio di previsione 2003 del Consiglio regionale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi."
Art. 9.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 45 della