§ 1.2.53 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 10 marzo 1993, n. 15: Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:12/12/2003
Numero:22

§ 1.2.53 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 22. [1]

Modifiche e integrazioni alla L.R. 10 marzo 1993, n. 15: Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari.

(B.U. 31 dicembre 2003, n. 41).

 

Art. 1.

     Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 10 marzo 1993, n. 15 le parole "L.R. 22 marzo 1985, n. 16" sono sostituite dalle seguenti: "L.R. 9 maggio 2001, n. 18".

 

Art. 2.

     All'art. 5 della L.R. 10 marzo 1993, n. 15 sono aggiunte le parole:

     "Gli stessi vanno depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo."

 

Art. 3.

     I commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. 10 marzo 1993, n. 15 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Entro il successivo 30 aprile, l'Ufficio di Presidenza approva la regolarità amministrativo-contabile del conto di ciascun gruppo consiliare previo controllo da parte di un Collegio di tre revisori dei conti nominato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni legislatura, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo.

     2. Ai membri del Collegio spetta un'indennità annua di Euro 3.500, con la maggiorazione del 50% per il Presidente, oltre all'eventuale rimborso spese di trasporto, se effettuato con mezzi pubblici, o un'in-dennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio."

 

Art. 4.

     Il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 10 marzo 1993, n. 15 è sostituito dal seguente:

     "1. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire, entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di capogruppo."

 

Art. 5.

     All'art. 9 della L.R. 10 marzo 1993, n. 15 le parole "della Regione" sono sostituite dalle parole "del Consiglio regionale".

 

Art. 6.

     L'art. 10 della L.R. 10 marzo 1993, n. 15 è così sostituito:

     "1 L'Ufficio di Presidenza, al fine di uniformare le procedure, approva il regolamento per la disciplina delle modalità d'impiego e di rendicontazione dei contributi assegnati ai gruppi consiliari."

 

Art. 7.

     L'art. 11 della L.R. 10 marzo 1993, n. 15 è così sostituito:

     "1. Le risultanze finali delle spese dei gruppi, dopo l'approvazione di cui all'art. 7, sono rimesse alla Direzione Attività Amministrativa".

 

Art. 8.

     L'art. 12 della L.R. 10 marzo 1993, n. 15 è così sostituito:

     "1. Le spese per il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti di cui al precedente art. 7, gravano sul Cap. 911104, Funzione obiettivo 03 - UPB 007, del bilancio di previsione 2003 del Consiglio regionale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi."

 

Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.