§ 98.1.4081 - D.M. 22 luglio 1998, n. 338.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/07/1998
Numero:338


Sommario
Art. 1.      1. L'allegato III - sezione I concernente "Determinazione della migrazione globale" - parte A - Norme generali, del decreto del Ministro della sanità 26 aprile 1993, n. [...]
Art. 2.      1. Le quantità di metalli di cui agli articoli 12 e 18 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come sostituite dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del [...]
Art. 3.      1. Nell'allegato IV concernente i metodi analitici, sezione IV, determinazione dei requisiti di purezza di alcuni costituenti, Punto 3. "Neri di carbone", le dizioni [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere c) e d), non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le [...]


§ 98.1.4081 - D.M. 22 luglio 1998, n. 338.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE.

(G.U. 30 settembre 1998, n. 228)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Vista la direttiva n. 97/48/CE della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica per la seconda volta la direttiva n. 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

     Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente ladisciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 6 febbraio 1997, n. 91;

     Ritenuto di dover provvedere ai predetti fini a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 26 novembre 1997;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;

     Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 8 gennaio 1998 ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 maggio 1998;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'allegato III - sezione I concernente "Determinazione della migrazione globale" - parte A - Norme generali, del decreto del Ministro della sanità 26 aprile 1993, n. 220, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1994, n. 735, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Le quantità di metalli di cui agli articoli 12 e 18 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come sostituite dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della sanità 24 settembre 1996, n. 572, sono sostituite dalle seguenti:

Piombo

0,01%

solubile in HC1 N/10

Arsenico

0,005%

"

Antimonio

0,05%

"

Mercurio

0,005%

"

Cadmio

0,01%

"

Cromo

0,1%

"

Selenio

0,01%

"

Bario

0,01%

"

     2. All'allegato II - sezione I Materie plastiche - parte B - Additivi per materie plastiche, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro della sanità 24 settembre 1996, n. 572, è modificato come segue:

     a) sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

N.PM/Ref.

N.CAS

Additivo

Restrizioni

74010

145650-60-8

bis[2,4-bis(1,1 - dimetiletil)-6-metilfenil]etilfosfito

LMS = 5 mg/kg

51700

147315-50-2

2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5[(esil)ossi]-fenolo

LMS = 0,05 mg/kg

49485

134701-20-5

2,4-dimetil-6-(1-metil-pentadecil)-fenolo

LMS = 0,05 mg/kg

68145

80410-33-9

2-[(2,4,8,10-tetra-kio (1,1-dimetiletil) dibenzo [d,f] [1,3,2]diossafosfepin-6-il) ossi] N,N-bis[2-[(2,4,8,10- tetrakis(1,1-dimetiletil)- dibenzo [d,f] [1,3,2] diossafosfepin-6-il) ossi]etil]-etanamina

LMS = 5 mg/kg

     b) la sostanza "1,3:2,4-dimetilbenzilidenesorbitolo" e la relativa limitazione d'uso, è depennata;

     c) la limitazione d'uso della sostanza N,N1 -bis- (2-idrossietil)-alchil (C 12 -C 18 )-amina e suo sale acetico è sostituita dalla seguente:

     "come agente antistatico per resine polioletiniche in quantità non superiore a 0,2% sulla sostanza plastica; come componente di dispersione per la laccatura di films in quantità non superiore a 1,5 mg/dm2 ; comunque nei casi suddetti a condizione che venga escluso per stoviglie, contenitori e fogli (film) per uso cottura cioè per impieghi a temperatura superiore a 80 °C. Per polistirene espandibile in quantità non superiore a 30 mg/kg";

     d) la sostanza "poli-(6-(1,1,3,3-tetrametil -butilammino)-1,3,5-triazina-2,4-diil)-(4-(2,2,6,6 -tetrametilpireritil) imino) - esametilene - (4- (2,2,6,6 - tetrametilpiperitil) imino) imino) e la relativa limitazione d'uso è sostituita dalla seguente: “poli[6-(1,1,3,3-tetrametil-butilamino)-1,3,5-triazina-2,4-diil][4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)imino]-esametilene-[4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)imino]" “perpolietilene (omo e copolimeri) e per propilene (omo e copolimeri). LMS 3mg/kg”.

 

          Art. 3.

     1. Nell'allegato IV concernente i metodi analitici, sezione IV, determinazione dei requisiti di purezza di alcuni costituenti, Punto 3. "Neri di carbone", le dizioni "benzene" e "benzenico" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "toluene" e "toluenico".

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere c) e d), non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato - (articolo 1)

     NORME DI BASE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA

     1. Le “prove di migrazione” per la determinazione della migrazione specifica e globale sono effettuate utilizzando i “simulanti dei prodotti alimentari” previsti nel capitolo I del presente allegato e alle “condizioni convenzionali di prova della migrazione” specificate al capitolo II dello stesso allegato.

     2. Le “prove sostitutive” che utilizzano i “mezzi di prova” alle “condizioni convenzionali delle prove sostitutive” di cui al capitolo III sono effettuate qualora per motivi tecnici inerenti al metodo d'analisi non sia possibile eseguire la prova di migrazione utilizzando i simulanti delle sostanze grasse (cfr. capitolo I).

     3. Le “prove alternative” indicate nel capitolo IV sono consentite invece delle prove di migrazione con simulanti delle sostanze grasse in presenza dei presupposti di cui al capitolo IV.

     4. Nei tre casi sovraesposti è lecito:

     a) ridurre le prove ad un numero (ai numeri) che, nel caso specifico in esame, è (sono) generalmente considerato/i il/i più rigoroso/i in base all'esperienza scientifica;

     b) omettere le prove di migrazione, sostitutive o alternative, qualora esista dimostrazione dell'impossibilità di eccedere i limiti di migrazione in qualsiasi condizione prevedibile di impiego del materiale od oggetto in questione.

     CAPITOLO I - Simulanti dei prodotti alimentari

     1. Introduzione

     Poiché l'impiego di prodotti alimentari per esaminare i materiali con cui i medesimi vengono a contatto non è sempre possibile, si utilizzano simulanti classificati convenzionalmente come aventi natura di uno o più tipi di prodotti alimentari. I tipi di prodotti alimentari e i simulanti da utilizzare figurano nella tabella 1. In pratica sono possibili varie mescolanze di tipi di alimenti, ad esempio prodotti alimentari a base di sostanze grasse e acquosi, che sono descritti nella tabella 2 con l'indicazione del simulante da utilizzare nella prova di migrazione.

     Tabella 1 - Tipi di prodotti alimentari e simulanti dei prodotti alimentari

Tipo di prodotto

Classificazione convenzionale

Simulante

Abbreviazione

Prodotti alimentari acquosi (prodotti alimentari acquosi con pH>4,5)

Prodotti alimentari per i quali l'allegato II del DM 26 aprile 1993, n. 220 prescrive il solo utilizzo del simulante A

Acqua distillata o acqua di qualità equivalente

Simulante A

Prodotti alimentari acidi (prodotti alimentari acquosi con pH≤4,5)

Prodotti alimentari per i quali l'allegato II del DM 26 aprile 1993, n. 220 prescrive il solo utilizzo del simulante B

Acido acetico al 3% (p/v)

Simulante B

Prodotti alimentari contenenti alcol

Prodotti alimentari per i quali l'allegato II del DM 26 aprile 1993, n. 220 prescrive il solo utilizzo del simulante C

Etanolo al 10% (v/v). Questa concentrazione può essere adeguata al tenore alcolico effettivo del prodotto alimentare se supera il 10% (v/v)

Simulante C

Prodotti alimentari a base di sostanze grasse

Prodotti alimentari per i quali l'allegato II del DM 26 aprile 1993, n. 220 prescrive il solo utilizzo del simulante D

Olio di oliva rettificato o altri simulanti di prodotti a base di sostanze grasse

Simulante D

Prodotti alimentari secchi

 

Nessuno

Nessuna

     2. Scelta dei simulanti dei prodotti alimentari

     2. 1 Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con tutti i tipi di alimenti

     Le prove sono effettuate impiegando i simulanti di prodotti alimentari sotto indicati, ritenuti i più rigorosi alle condizioni di prova specificate nel capitolo II e utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali ed oggetti in questione:

     – acido acetico al 3% (p/v) in soluzione acquosa,

     – etanolo al 10% (v/v) in soluzione acquosa,

     – olio d'oliva rettificato (“simulante D di riferimento”)

     Quest'ultimo simulante può tuttavia essere sostituito con una miscela sintetica di trigliceridi o olio di girasole o olio di mais con specifiche standard (“altri simulanti di prodotti alimentari a base di sostanze grasse”, altrimenti detti “simulanti D”). Qualora utilizzando uno di questi simulanti di prodotti a base di sostanze grasse si superino i limiti di migrazione, per un giudizio di non conformità è obbligatorio, ove tecnicamente possibile, l'utilizzo di olio d'oliva per una conferma dei risultati. Qualora tale conferma non sia tecnicamente possibile, e il materiale od oggetto superi i limiti di migrazione, lo stesso viene dichiarato non conforme al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220.

     2.2 Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con tipi specifici di prodotti alimentari

     Il caso si riferisce esclusivamente alle seguenti circostanze:

     a) quando il materiale o l'oggetto è già a contatto con un prodotto alimentare noto;

     b) quando il materiale o l'oggetto è corredato, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 di un'indicazione specifica dei tipi di prodotti alimentari descritti nella tabella 1 con i quali può o non può essere utilizzato, ad esempio “solo per prodotti alimentari acquosi”;

     c) quando il materiale o l'oggetto è corredato, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, di un'indicazione specifica del prodotto alimentare o gruppo/i di prodotti alimentari menzionati nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 con i quali può o non può essere utilizzato. Tale indicazione è espressa:

     i) nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio usando il “numero di riferimento” o la “descrizione dei prodotti alimentari” figuranti nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;

     ii) nella fase di vendita al dettaglio usando un'indicazione che si riferisca soltanto a pochi prodotti o gruppi di prodotti alimentari, di preferenza con esempi di facile comprensione.

     In queste circostanze le prove sono effettuate utilizzando nei casi di cui alla lettera b) il/i simulante/i indicato/i come esempio nella tabella 2 e nei casi di cui alle lettere a) e c) il/i simulante/i menzionato/i nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220. Qualora il/i prodotto/i o gruppo/i di prodotti alimentari non figurino nell'elenco indicato nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, si sceglie nella tabella 2 ciò che più corrisponde al prodotto o al gruppo di prodotti alimentari in esame.

     Se il materiale o l'oggetto è destinato a venire a contatto con più di un prodotto o gruppo di prodotti alimentari con fattori di riduzione differenti, al risultato della prova si applica per ogni prodotto il corrispondente fattore di riduzione. Qualora uno o più risultati di tale calcolo superino i limiti imposti, il materiale non è adatto per quel particolare prodotto o gruppo di prodotti alimentari.

     Le prove sono effettuate alle condizioni specificate nel capitolo II e utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione del materiale od oggetto in questione.

     Tabella 2 - Simulanti per prodotti alimentari da utilizzare in casi speciali - ai fini della valutazione di materiali a contatto con alimenti

Alimenti a contatto

Simulante

Esclusivamente alimenti acquosi

Simulante A

Esclusivamente alimenti acidi

Simulante B

Esclusivamente alimenti alcolici

Simulante C

Esclusivamente alimenti a base di sostanze grasse

Simulante D

Tutti gli alimenti acquosi e acidi

Simulante B

Tutti gli alimenti alcolici e acquosi

Simulante C

Tutti gli alimenti alcolici e acidi

Simulanti C e B

Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e acquosi

Simulanti D e A

Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e acidi

Simulanti D e B

Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, alcolici e acquosi

Simulanti D e C

Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, alcolici e acidi

Simulanti D, C e B

     CAPITOLO II - Condizioni di prova (tempi e temperature)

     1. Le prove di migrazione specifica e globale sono effettuate scegliendo, tra i tempi e le temperature previsti nella tabella 3 quelli che corrispondono alle peggiori condizioni di contatto prevedibili per i materiali o oggetti di materia plastica in esame e a qualsiasi informazione dell'etichetta sulla temperatura d'uso massimo. Pertanto se il materiale o l'oggetto di materia plastica è destinato a venire in contatto con un prodotto alimentare secondo una combinazione di due o più tempi e temperature previsti nella tabella, la prova di migrazione è effettuata sottoponendo il campione in successione a tutte le peggiori condizioni prevedibili appropriate al materiale in questione utilizzando la stessa porzione di simulante.

     2. Condizioni di contatto generalmente ritenute più rigorose

     In applicazione dei criteri generali secondo cui la determinazione della migrazione dovrebbe limitarsi alle condizioni di prova ritenute, nel caso specifico in esame, le più rigorose sulla base di dimostrazioni scientifiche, vengono indicati qui di seguito alcuni esempi di tali condizioni.

     2.1 Materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari in qualsiasi condizione di tempo e temperatura

     Ove non compaiono etichette o istruzioni per indicare i tempi e le temperature in situazioni d'impiego reale, si utilizzano in funzione del tipo di alimento i simulanti A e/o B e/o C per 4 ore ad una temperatura di 100° C oppure per 4 ore ad una temperatura di riflusso, mentre si utilizza il simulante D solo per 2 ore ad una temperatura di 175°C. Queste condizioni di tempo e temperatura sono convenzionalmente ritenute le più rigorose.

     2.2 Materali e oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti a temperatura ambiente o inferiore per un periodo di tempo non specificato

     Qualora i materiali e gli oggetti rechino un'etichetta indicante l'utilizzo a temperatura ambiente o inferiore o qualora i materiali e gli oggetti siano per natura inequivocabilmente destinati ad essere utilizzati a temperatura ambiente o inferiore, le prove di migrazione si effettuano ad una temperatura di 40°C per 10 giorni. Queste condizioni di tempo e temperatura sono convenzionalmente ritenute le più rigorose.

     3. Migrazione delle sostanze volatili

     Le prove di determinazione della migrazione specifica nei simulanti delle sostanze volativi sono effettuate in modo da poter riconoscere la perdita di particelle volatili migranti che può verificarsi nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo.

     4. Casi speciali

     4.1 Per i materiali e gli oggetti destinati ad essere impiegati nei forni a microonde la prova di migrazione si effettua utilizzando un forno convenzionale oppure un forno a microonde a condizione che si scelgano dalla tabella 3 i tempi e le temperature adeguati.

     4.2 Qualora si constati che l'esecuzione delle prove nelle condizioni previste nella tabella 3 produce modifiche fisiche o di altro genere nel campione che non si verificano nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo del materiale o dell'oggetto in esame, le prove di migrazione vengono effettuate nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo nelle quali non si vereificano tali modifiche fisiche o di altro genere.

     4.3 In deroga a quanto previsto nella tabella 3 e al paragrafo 2, se il materiale o oggetto in materia plastica può essere utilizzato nell'impiego reale per periodi di tempo inferiore a 15 minuti a temperature comprese tra 70°C e 100°C (ad es. “hot fill”) - e ciò è specificato da apposite etichette o istruzioni — si effettua solamente la prova di 2 ore a 70°C. Tuttavia, se il materiale o l'oggetto è destinato anche alla conservazione a temperatura ambiente, detta prova viene sostituita da una prova a 40°C per 10 giorni, convenzionalmente ritenuta più rigorosa.

     4.4 In circostanze per le quali le condizioni specificate alla tabella 3 non coprono in misura adeguata le condizioni convenzionali di esecuzione delle prove di migrazione (ad es. in caso di temperature superiori a 175°C o di tempi inferiori a 5 minuti), possono essere utilizzate condizioni di prova più appropriate al caso in esame purché le condizioni scelte possano riflettere le peggiori condizioni prevedibili di contattocon i materiali o gli oggetti in materia plastica in questione.

     Tabella 3 - Condizioni convenzionali per prove di migrazione con simulanti di prodotti alimentari

Condizioni di contatto nell'impiego prevedibilmente peggiore

Condizioni di prova

Durata del contatto

Tempo di prova

t ≤ 5 min

Cfr. condizioni al punto 4.4.

5 min < t ≤ 0,5 ore

0,5 ore

0,5 ore < t ≤ 1 ora

1 ora

1 ora < t ≤ 2 ore

2 ore

2 ore < t ≤ 4 ore

4 ore

4 ore < t ≤ 24 ore

24 ore

t > 24 ore

10 giorni

Temperatura di contatto

Temperatura di prova

T ≤ 5° C

5° C

5° C < T ≤ 20° C

20° C

20° C < T ≤ 40° C

40° C

40° C < T ≤ 70° C

70° C

70° C < T ≤ 100° C

100° C o temperatura di riflusso

100° C < T ≤ 121° C

121° C (*)

121° C < T ≤ 130° C

130° C (*)

130° C < T ≤ 150° C

150° C (*)

T > 150° C

175° C (*)

(*) Questa temperatura è utilizzata esclusivamente con il simulante D. Per i simulanti A, B o C la prova può essere sostituita con una effettuata a 100° C o a temperatura di riflusso per un tempo pari a quattro volte quello scelto in base alle regole generali di cui al paragrafo 1.

     CAPITOLO III - Prove sostitutive di migrazione specifica e globale su simulanti delle sostanze grasse

     1. Se per motivi tecnici connessi al metodo d'indagine non è possibile effettuare la prova di migrazione utilizzando simulanti delle sostanze grasse si effettuano “prove sostitutive” utilizzando i “mezzi di prova” previsti nella tabella 4 in condizioni di prova corrispondenti alle condizioni di prova per il simulante D.

     Nella tabella 4 figurano alcuni esempi delle principali condizioni convenzionali di prova della migrazione e le corrispondenti condizioni convenzionali delle prove sostitutive. Per altre condizioni di prova non contemplate dalla tabella 4 vanno presi in considerazione questi esempi e l'esperienza già accumulata con il tipo di polimero in esame.

     Per ogni prova si utilizza un nuovo campione. Per ogni mezzo di prova si applicano le regole definite nei capitoli I e II per il simulante D. Ove appropriato, si utilizzano i fattori di riduzione stabiliti nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220. Per verificare la conformità con tutti i limiti di migrazione si sceglie il valore più alto ottenuto con tutti i mezzi di prova.

     Tuttavia, qualora si constati che l'esecuzione delle prove produce nel campione modifiche fisiche o di altro genere che non si verificano nelle peggiori condizioni prevedibili di utilizzo del materiale o dell'oggetto in esame, i risultati relativi a questo mezzo di prova sono scartati e si sceglie tra i restanti valori quello più alto.

     2. In deroga al punto 1, è possibile omettere una o due prove sostitutive previste nella tabella 4 se tali prove vengono generalmente ritenute non adeguate per il campione in questione sulla base di dimostrazioni scientifiche.

     Tabella 4 - Condizioni convenzionali per prove sostitutive

Condizione di prova con simulante D

Condizione di prova con isoottano

Condizioni di prova con etanolo (95%)

Condizioni di prova con MPPO(*)

10 giorni — 5°C

0.5 giorni — 5°C

10 giorni — 5°C

10 giorni — 20°C

1 giorno — 20°C

10 gorni — 20°C

10 giorni — 40°C

2 giorni — 20°C

10 giorni — 40°C

2 ore — 70°C

0,5 ore — 40°C

2,0 ore — 60°C

0,5 ore — 100°C

0,5 ore — 60°C (**)

2,5 ore — 60°C

0,5 ore — 100°C

1 ora — 100°C

1 ora — 60°C (**)

3 ore — 60°C (**)

1 ora — 100°C

2 ore — 100°C

1,5 ore — 60°C (**)

3,5 ore — 60°C (**)

2 ore — 100°C

0,5 ore — 121°C

1,5 ore — 60°C (**)

3,5 ore — 60°C (**)

0,5 ore — 121°C

1 ora — 121°C

2 ore — 60°C (**)

4 ore — 60°C (**)

1 ora — 121°C

2 ore — 121°C

2,5 ore — 60°C (**)

4,5 ore — 60°C (**)

2 ore — 121°C

0,5 ore — 130°C

2,0 ore — 60°C (**)

4,0 ore — 60°C (**)

0,5 ore — 130°C

1 ora — 130°C

2,5 ore — 60°C (**)

4,5 ore — 60°C (**)

1 ora — 130°C

2 ore — 150°C

3 ore — 60°C (**)

5 ore — 60°C (**)

2 ore — 150°C

2 ore — 175°C

4,0 ore — 60°C (**)

6 ore — 60°CC (**)

2 ore — 175°C

(*) MPPO = Ossido de polifenile modificato.

(**) I mezzi per le prove sulle sostanze volatili si utilizzano fino ad una temperatura di 60°C. Un presupposto per poter effettuare prove sostitutive prevede che il materiale od oggetto resista alle condizioni di prova che altrimenti verrebbero utilizzate con il simulante D. Immergere un campione in olio d'oliva in condizioni adeguate. In presenza di cambiamenti fisici (ad es. fusione, deformazione) il materiale va considerato inadatto all'uso a codesta temperatura. In assenza di cambiamenti fisici procedere con le prove sostitutive utilizzando nuovi campioni.

     CAPITOLO IV - Prove alternative della migrazione globale e specifica su simulanti delle sostanze grasse

     1. E' lecito utilizzare il risultato di prove alternative come specificato nel presente capitolo a condizione che vengano rispettati i seguenti presupposti:

     a) i risultati ottenuti in una prova “prova di confronto” danno valori pari o superiori a quelli ottenuti nella prova effettuata con il simulante D

     b) la migrazione in prove alternative non supera i limiti di migrazione dopo applicazione degli opportuni fattori di riduzione indicati nella tabella di cui all'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220.

     In assenza di uno o di entrambi i presupposti occorre effettuare le prove di migrazione.

     2. In deroga al presupposto di cui al paragrafo 1, lettera a) è possibile omettere la prova di confronto qualora esista una dimostrazione conclusiva basata su risultati scientifici sperimentali comprovanti che i valori ottenuti con la prova alternativa sono pari o superiori a quelli della prova di migrazione.

     3. Prove alternative

     3.1. Prove alternative su sostanze volatili

     In queste prove si utilizzano come mezzi sostanze volatili quali isoottano o etanolo al 95% o altri solventi volatili o miscele di solventi. Le prove sono eseguite in condizioni di contatto in modo da rispettare la condizione di cui al punto 1, lettera a).

     3.2. “Prove di estrazione” - Possono essere utilizzate altre prove che in condizioni estremamente rigorose prevedono l'impiego di mezzi di prova ad elevato potere di estrazione, qualora sulla base di riscontri scientifici si riconosca generalmente che i valori ottenuti con dette prove (“prove di estrazione”) sono pari o superiori a quelli ottenuti nelle prove effettuate con il simultante D.