§ 97.4.5 - Legge 31 marzo 1976, n. 124.
Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:31/03/1976
Numero:124


Sommario
Art. 1.      In aumento alle somme previste dall'art. 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e dall'art. 1 della legge 1° marzo 1972, n. [...]
Art. 2.      Il quinto comma dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato
Art. 3.      All'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, viene aggiunto il seguente comma
Art. 4.      L'art. 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615, modificato dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente art. 4 sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, alla legge 1° [...]
Art. 6.      A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, per gli animali della [...]
Art. 7.      Il numero 11) del primo comma dell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è [...]
Art. 8.      L'art. 102 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 103 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono [...]
Art. 10.      L'art. 104 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente
Art. 11.      All'inizio dell'art. 111 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è inserito il seguente [...]
Art. 12.      L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è modificato come segue
Art. 13.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo [...]
Art. 14.      I procedimenti per la determinazione e l'approvazione dei programmi di risanamento e di profilassi di cui alle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e [...]


§ 97.4.5 - Legge 31 marzo 1976, n. 124. [1]

Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320.

(G.U. 22 aprile 1976, n. 106)

 

 

     Art. 1.

     In aumento alle somme previste dall'art. 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e dall'art. 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di L. 7.000 milioni per l'anno finanziario 1975, la somma di L. 7.000 milioni per l'anno finanziario 1976, la somma di L. 15.000 milioni per l'anno finanziario 1977, la somma di L. 15.000 milioni per l'anno finanziario 1978, la somma di L. 15.000 milioni per l'anno finanziario 1979, la somma di L. 15.000 milioni per l'anno finanziario 1980 e la somma di L. 6.000 milioni per l'anno finanziario 1981.

     Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, così come modificati dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il quinto comma dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato:

     "Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a L. 80.000 lire a capo".

     Il settimo comma dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato:

     "Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a L. 15.000 a capo".

 

          Art. 3.

     All'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, viene aggiunto il seguente comma:

     "Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'art. 2. Le provincie autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori".

 

          Art. 4.

     L'art. 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615, modificato dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è sostituito dal seguente:

     "Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'art. 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorità sanitarie ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     In deroga a quanto disposto dal predetto art. 56 il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a L. 480 milioni".

 

          Art. 5.

     Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente art. 4 sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, alla legge 1° marzo 1972, n. 42, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta all'anno finanziario successivo.

 

          Art. 6.

     A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, per gli animali della specie bovina si applicano integralmente anche a quelli della specie bufalina.

 

          Art. 7.

     Il numero 11) del primo comma dell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

     "11) tubecolosi".

 

          Art. 8.

     L'art. 102 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

     "Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento.

     Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:

     a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;

     b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;

     c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;

     d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;

     e) divieto di monta.

     I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti.

     Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi.

     I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla".

 

          Art. 9.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 103 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono sostituiti dal seguente comma:

     "Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente art. 102, lettera b)".

 

          Art. 10.

     L'art. 104 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente art. 102.

     I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati".

 

          Art. 11.

     All'inizio dell'art. 111 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è inserito il seguente comma:

     "La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dalle competenti autorità sanitarie. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità".

 

          Art. 12.

     L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è modificato come segue:

     "Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento".

 

          Art. 13.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     I procedimenti per la determinazione e l'approvazione dei programmi di risanamento e di profilassi di cui alle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, hanno efficacia fino all'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale, e salvo quanto verrà stabilito con i provvedimenti delegati di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.