Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 01/03/1972 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. In aumento alle somme previste dall'art. 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 [...] |
§ 2.8.44 - Legge 1 marzo 1972, n. 42. [1]
Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
(G.U. 16 marzo 1972, n. 72).
In aumento alle somme previste dall'art. 1 della
Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge, della
Per le somme stanziate ai sensi della presente legge per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, si applica inoltre il disposto dell'art. 1, ultimo comma, della
Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della
Il sesto comma dell'art. 2 della
"Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 100 per cento".
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del