§ 27.6.238 - Circolare 8 febbraio 1997, n. 8/97.
Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1996 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:08/02/1997
Numero:8

§ 27.6.238 - Circolare 8 febbraio 1997, n. 8/97.

Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1996 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto. Ecologia

(G.U. 21 febbraio 1997, n. 43).

 

     1 Premessa.

     Com'è noto, ai sensi dell'art. 45 comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 305 in data 30 dicembre 1992, i soli enti in situazioni strutturalmente deficitarie, individuati con i criteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 45, come modificato dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, hanno l'obbligo di assicurare che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 1996, siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14 commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. In base al combinato disposto della predetta normativa e delle disposizioni contenute al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrato da ultimo dalle disposizioni della legge 11 novembre 1996, n. 575, i predetti enti in situazioni strutturalmente deficitarie hanno l'obbligo di assicurare che, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi, determinati nella misura e con le modalità di cui allo stesso capo III, sia tale da rispettare almeno i tassi minimi di copertura prescritti all'articolo 61 comma 1, con la limitazione prevista all'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

     In base al predetto art. 45 comma 8, con decreto del Ministro dell'interno n. 15892/740701/02 del 27 luglio 1994, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1994, integrato con il successivo decreto n. 19017/740701/02 del 20 febbraio 1995, pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1995, sono state stabilite le modalità delle certificazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo ulteriore di attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

     L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la sanzione della perdita della quota del 3 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno 1996, di cui all'articolo 45 comma 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     Si sottolinea che per l'individuazione degli enti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), sono stati adottati i decreti 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994 integrati e rettificati con successivi decreti 9 giugno 1994, 4 marzo 1996 e 10 aprile 1996 pubblicati nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - rispettivamente n. 298 del 21 dicembre 1993, n. 181 del 4 agosto 1994, n. 148 del 27 giugno 1994, n. 66 del 19 marzo 1996 e n. 102 del 3 maggio 1996 e sono state emesse le circolari f.l. 20/94 del 28 luglio 1994, f.l. 8/96 del 9 marzo 1996, f.l. 14/96 del 29 marzo 1996 ed f.l. 15/96 del 24 aprile 1996.

     Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi, utilizzabili per l'adempimento dell'anno 1996, sono state stampate con modalità tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico e sono state distribuite alle prefetture competenti di seguito alla nota n. 17411/740701/02 del 27 settembre 1996: si invitano le prefetture, in caso di necessità, a richiedere con urgenza l'eventuale reintegrazione della modulistica.

     Ciascuna prefettura, per l'ambito territoriale di propria competenza è tenuta ad individuare gli enti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1996, con le modalità di cui al successivo paragrafo 3.

     I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla distribuzione ai soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di consentire la presentazione della certificazione, per l'anno 1996, debitamente redatta, nel termine perentorio di cui al precitato decreto ministeriale, del 31 marzo 1997, prorogato al successivo 1 aprile 1997 in quanto festivo.

     A ciascuna provincia, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana, tenuti all'adempimento, vanno forniti tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

     Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province).

     Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi.

     Al riguardo si precisa che, trattandosi di specifica e circostanziata delega data alle SS.LL., avverso i provvedimenti di sanzione emessi è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al TAR Competente o in alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato. Non è ammesso ricorso gerarchico.

     Le prefetture hanno, infatti, il compito di individuare gli enti tenuti alla certificazione, di curare l'acquisizione delle certificazioni stesse, di effettuarne il controllo formale e sostanziale e di istruire il procedimento amministrativo che sfocerà nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata.

     Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati.

 

     2 Modalità di presentazione della certificazione.

     Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare improrogabilmente entro il termine, fissato dal precitato decreto 27 luglio 1994, del 31 marzo 1997 alle prefetture competenti per territorio.

     Essendo il 31 marzo 1997 giorno festivo, gli adempimenti stessi si riterranno effettuati in tempo utile anche alla data del 1 aprile 1997.

     Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

     Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 1 aprile 1997).

 

     3 Enti tenuti alla certificazione.

     Sono tenuti alla certificazione per l'anno 1996 tutte le province, escluse quelle autonome di Trento e Bolzano, tutti i comuni e tutte le comunità montane, esclusi quelli del trentino Alto-Adige e della valle d'Aosta, che, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato all'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, versino in una delle seguenti situazioni:

     a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario a partire dal 1989 e fino al 31 dicembre 1996, a condizione che non siano decorsi cinque anni dalla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: restano, quindi, esclusi gli enti dissestati per i quali il predetto provvedimento approvativo sia stato adottato nel corso dell'anno 1990;

     b) gli enti locali che dal conto consuntivo dell'anno 1995 presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate dalla tabella dei parametri obiettivi, di cui ai decreti del Ministro dell'interno 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994, e successivi decreti rettificativi, indicati in premessa.

     Occorre sottolineare, inoltre, che non sono tenuti alla certificazione stessa gli enti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della recente normativa contenuta nei decreti legislativi 2 gennaio 1997, n. 8 e n. 9, i quali hanno sancito il passaggio alla regione stessa delle competenze in materia di finanza locale.

     Dalla lettura coordinata dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 emerge che la mancata presentazione della suddetta tabella di rilevazione dei parametri e la mancata approvazione del conto consuntivo dell'anno 1995, costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali e che, quindi, l'ente stesso è equiparato a quelli in situazioni strutturalmente deficitarie, con gli stessi obblighi relativi alla certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1996.

     Emerge, inoltre, che l'obbligo di presentazione della tabella di rilevazione delle condizioni di deficitarietà è assolto solo ed unicamente presentando il certificato del conto consuntivo dell'anno 1995, con allegata la tabella stessa, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 30 ottobre 1996, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1996 pubblicato sul supplemento ordinario n. 111 alla gazzetta ufficiale n. 157 del 6 luglio 1996 - serie generale.

     L'approvazione del conto consuntivo dell'anno 1995 deve intendersi solo quale condizione imprescindibile ai fini della compilazione del certificato del conto consuntivo dell'anno 1995 e dell'allegata tabella di rilevazione dei parametri di deficitarietà: l'assolvimento all'obbligo di presentazione entro il suddetto termine perentorio delle certificazioni stesse può essere effettuato solo in presenza della precedente o al massimo contestuale approvazione, entro il suddetto termine perentorio del conto consuntivo dell'anno 1995.

     Si sottolinea, quindi, che l'ente che ha prodotto la certificazione del conto consuntivo per l'anno 1995, con l'allegata tabella dei parametri, oltre il termine perentorio del 30 ottobre 1996 è da considerarsi sottoposto ai controlli centrali alla stregua degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie. Tale condizione non è in alcun caso modificabile.

     Viceversa l'ente che ha regolarmente prodotto entro il 30 ottobre 1996 la certificazione del conto consuntivo per l'anno 1995, con l'allegata tabella dei parametri, dalla quale si evince la presenza di condizioni strutturalmente deficitarie, può modificare tale condizione con la presentazione di una tabella rettificativa, naturalmente giustificata e documentata. Nel caso che tali variazioni intervengano nel termine perentorio del 1 aprile 1997 e siano tali da eliminare la condizione strutturalmente deficitaria, sollevano l'ente dall'obbligo di presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1996. Se le variazioni alla tabella dei parametri intervengono oltre il 1 aprile 1997, l'ente resta comunque obbligato alla produzione entro il termine stesso della certificazione dimostrativa del tasso di copertura precitata, con tutte le conseguenze connesse.

     I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.

     La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.

     Unica eccezione è fatta per le province, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

 

     4 Redazione della certificazione.

     Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come contenuto dell'obbligo, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1996 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo è ovviamente connesso al secondo, per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1996, salvo uno svuotamento del suo significato, nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.

     Si richiama, l'attenzione sul contenuto dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50 per cento.

     Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, così come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero.

     Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi (da rispettare pena la sanzione) ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'articolo 14 commi 1, 3 e 4 del decreto-legge n. 415 del 1989 e dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     Si ritiene opportuno precisare che gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura e dell'eventuale sanzione di cui all'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992, si deve far riferimento al dettato dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, che prevede l'obbligo di copertura minima dell'80 per cento dei costi del servizio acquedotto con le sole entrate da tariffe, indipendentemente dall'obbligo della integrale copertura dei costi di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

     Si precisa che tra le spese va considerato l'ammontare tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario è facoltativo, con le limitazioni di cui al successivo paragrafo, non essendo richiamato dalla norma. Per le entrate si considerano i soli accertamenti di entrata da tariffa e, per i servizi a domanda individuale, i contributi finalizzati, che abbiano cioè un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o più particolari servizi. Sono da escludersi dalle entrate tutte le contribuzioni (ad eccezione di quelle predette) come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato. Tali contribuzioni non possono essere considerate motivo di esclusione dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.

     Si richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale, ad integrazione della precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da coprire con le tariffe, dell'ammortamento finanziario delle opere pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in base a contratti di appalto stipulati dopo il 1 gennaio 1993, ed è quindi applicabile al servizio acquedotto.

     L'articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'articolo 58, devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti misure minime:

     a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alle seguenti lettere b), c) e d);

     b) al 100 per cento - copertura integrale dei costi di gestione del servizio - per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1995, a condizione che non siano decorsi cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stato adottato il provvedimento di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

     c) al 100 per cento per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario posteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1995 e sino alla data del 31 agosto 1996, ai sensi dell'articolo 84, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 77 del 1995;

     d) al 70 per cento per gli enti in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992, per gli enti ad essi equiparati, ai sensi del successivo comma 4, e per gli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario nel periodo dal 1 settembre 1996 al 31 dicembre 1996, in base al disposto dell'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

     Dal combinato disposto dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, si evince che i soli enti di cui alle predette lettere b), c) e d) sono tenuti alla certificazione e sono passibili della sanzione di cui al comma 8 del citato articolo 45 per il mancato rispetto delle percentuali minime, rispettivamente, del 100% e del 70% di copertura dei costi di gestione del servizio stesso.

     Si sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 rappresentando disposizioni transitorie per gli anni 1994 e 1995 non sono più applicabili a partire dall'anno 1996.

     Sempre per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, l'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 dettano i criteri per la determinazione dei costi del servizio da coprire con il gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime.

     E', comunque, importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si evince che la tassa è istituita per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, con esclusione, quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, contrariamente a quanto disposto negli anni anteriori al 1994.

     Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed escludendovi, tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati. Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 68, lett. b) della legge 28 dicembre 1995 n. 549, la deduzione dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, a titolo di costo dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, non può essere inferiore al 5 per cento né superiore al 15 per cento, ferma restando per gli enti dissestati la necessità che tale deduzione non sia superiore al 5 per cento, come prevedono anche i decreti del Ministro dell'interno di approvazione dei provvedimenti di risanamento.

     Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato precedentemente.

     Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle circolari n. 95/b prot. n. 5/2806-94 del 22 giugno 1994 e n. 268/e prot. n. 5/7147 del 2 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - serv. III div. V - indirizzata a tutti gli enti locali, la quale reca chiarimenti in materia.

     Per il solo servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è prevista, dall'articolo 79 comma 4 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come integrato dalla legge 11 novembre 1996, n. 575 (tale legge sana gli atti ed i provvedimenti adottati nonché fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1993,n. 443, più volte reiterato e da ultimo nel decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462) la possibilità di utilizzare fino al 31 ottobre 1996 il potere di riequilibrio tariffario previsto all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992: gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

     Ne consegue che, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni dell'anno 1996, si potrà tener conto dei soli adeguamenti tariffari intervenuti entro il 31 ottobre 1996, riferiti all'anno stesso e che nello stesso 1996 abbiano dato luogo ad accertamento di entrate a mezzo di apposito atto deliberativo di approvazione del relativo ruolo di riscossione.

     Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione è redatta tenendo presente che:

     - gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;

     - gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno di riferimento della certificazione;

     - gli oneri del personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;

     - non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa.

     Per quanto non espressamente richiamato nella presente, si fa riferimento alle istruzioni già fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato n. 1 della circolare f.l. n. 21/92 del 30 novembre 1992 nonché al paragrafo 4 della circolare f.l. 3/96 del 15 gennaio 1996 pubblicate nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - rispettivamente n. 299 del 21 dicembre 1992 e n. 30 del 6 febbraio 1996.

     Si rende, comunque, opportuno sottolineare che l'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, con la dizione, alquanto generica, "enti locali" estende il proprio contenuto normativo, ai fini della sanzione, anche alle comunità montane, escluse invece dalla precedente normativa, ciò ha costituito oggetto del decreto ministeriale 15 marzo 1994 precitato.

     Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui agli articoli 76 e seguenti del decreto legislativo n. 77 del 1995 non sono applicabili alle comunità montane, le quali possono rientrare nella sola fattispecie di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992.

 

     5 Adempimenti delle prefetture.

     Ciascuna prefettura, ai sensi delle precitate disposizioni, è tenuta, per l'ambito territoriale di propria competenza, all'individuazione degli enti tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1996 in base all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 ed alla successiva comunicazione a questo Ministero, unitamente all'indicazione dei motivi di sottoposizione ai controlli centrali, entro il termine del 31 dicembre 1996, già indicato con telegramma n. 16813/731301/01 del 24 settembre 1996.

     E' appena il caso di sottolineare che i decreti del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data 15 marzo 1994 hanno delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonché le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha vigore anche per le certificazioni dell'anno 1996 ed anche per le prefetture di recente istituzione.

     I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

     Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale - via c. Balbo 39/a - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il 31 luglio 1997, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovrà essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato n. 2 alla presente circolare ed all'allegato n. 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.

     Contestualmente ciascuna prefettura vorrà trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al paragrafo 2.

     Ulteriore adempimento è l'inoltro di copia dei provvedimenti di sanzione adottati alla procura regionale della corte dei conti competente per territorio dandone contestuale comunicazione a quest'ufficio.

     Ciascuna prefettura trasmetterà, inoltre, a questo Ministero, copia degli eventuali ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti locali, nonché copia delle eventuali memorie difensive e degli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti stessi. Ciò al fine di provvedere alla eventuale restituzione di sanzioni già applicate.

 

 

Allegato 1

 

Codici del tipo di gestione.

- codice 1: servizio gestito direttamente o in economia oppure a mezzo di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990.

- codice 2: servizio gestito con azienda municipalizzata oppure a mezzo di

istituzione costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 142 del

1990.

- codice 3: servizio gestito con azienda provincializzata.

- codice 4: servizio gestito con azienda consortile.

- codice 5: servizio in concessione ad impresa privata oppure gestito a

mezzo di azienda speciale costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della

legge n. 142 del 1990.

- codice 6: servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici oppure

gestito a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

- codice 7: servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.

- codice 8: servizio con gestione consortile, ente consorziato.

- codice 9: servizio con altra fattispecie di gestione oppure con gestione

mista che ricomprenda:

     - servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo di istituzione ai sensi della legge n. 142 del 1990.

     - servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo azienda speciale costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990.

     - servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituite ai sensi della legge n. 142 del 1990.

     - servizio con gestione, affidata ad un consorzio rivisto e trasformato in corso d'anno ai sensi della legge n. 142 del 1990.

     - servizio con gestione affidata ad un consorzio soppresso in corso d'anno e successivamente gestito con altra forma.

 

 

Allegato 2

 

Modello A)

 

Prefettura di ..... , lì .....

Allegato alla lettera n. ..... del .....

Certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1996 elenco degli enti che hanno prodotto la certificazione completa entro il termine del 1 aprile 1997 [1] [2]. 1) Tipo di ente [3] [4]: ...

a) provincia ...

e comunità montane ...

b) comuni ...

2) Totale numero enti dell'elenco ...

 

Codice ente     Denominazione    Codice ente      Denominazione

                 ente                              ente

...             ...              ...              ...

 

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo

Il direttore del settore III

Il prefetto

[1] Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.

[2] Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di

pagine pari al modello ufficiale.

[3] Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).

[4] Barrare con una "x" le apposite caselle.

 

 

Modello B)

Prefettura di ..... , lì ...

Allegato alla lettera n. ... del ...

Certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di

alcuni servizi per l'anno 1996.

Elenco degli enti che hanno prodotto la certificazione completa entro il

termine del 1 aprile 1997 [1] [2].

1) tipo di ente [3] [4]:

...

a) provincia ...

e comunità montane ...

b) comuni ...

2) totale numero enti dell'elenco ...

 

Codice ente     Denominazione    Codice ente      Denominazione

                 ente                              ente

...             ...              ...              ...

 

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo

Il direttore del settore III

Il prefetto

[1] Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.

[2] Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di

pagine pari al modello ufficiale.

[3] Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).

[4] Barrare con una "x" le apposite caselle.

 

Modello C)

Prefettura di ....., lì ...

Allegato alla n. ... del ...

Certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di

alcuni servizi per l'anno 1996.

Elenco degli enti che hanno prodotto la certificazione o che hanno prodotto

una certificazione incompleta [1] [2].

1) Tipo di ente [3] [4]:

...

a) provincia ...

e comunità montane ...

b) comuni ...

2) Totale numero enti dell'elenco ...

 

Enti che non                     Enti che hanno

hanno prodotto                   prodotto

la                               certificazione

certificazione                   incompleta

Codice ente     Denominazione    Codice ente      Denominazione

                 ente                              ente

...             ...              ...              ...

Totale enti                      Totale enti

 

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

Il direttore del settore III

Il prefetto

[1] Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente

[2] Per certificazione completa si intende quella composta di un numero di

pagine pari al modello ufficiale.

[3] Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).

[4] Barrare con una "x" le apposite caselle.