Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.27 tributi locali |
Data: | 11/10/2000 |
Numero: | 290 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione. |
Art. 2. Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica |
Art. 3. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501 |
Art. 4. Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina. |
Art. 5. Disposizioni in materia di addizionale sul consumo di energia elettrica |
Art. 6. Copertura finanziaria ed entrata in vigore |
§ 95.27.47 - Legge 11 ottobre 2000, n. 290.
Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni
(G.U. 19 ottobre 2000, n. 245)
Art. 1. Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione.
1. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della
Art. 2. Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica
1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della
2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, così come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata
Art. 3. Sanatoria degli effetti del
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
Art. 4. Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina.
1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998 derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della
Art. 5. Disposizioni in materia di addizionale sul consumo di energia elettrica
1. All'articolo 10, comma 11, terzo periodo, della
Art. 6. Copertura finanziaria ed entrata in vigore
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. All'onere derivante dall'articolo 4, pari a complessive lire 663.333 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A (vedi articolo 1)
Consolidamento, a decorrere dall'anno 2000, dei trasferimenti statali in favore delle regioni a statuto ordinario in relazione alle minori entrate realizzate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 48, della
Regioni |
Importo |
|
(in milioni di lire) |
Piemonte |
46.775 |
Lombardia |
94.596 |
Veneto |
26.470 |
Liguria |
11.768 |
Emilia-Romagna |
42.847 |
Toscana |
33.803 |
Marche |
3.591 |
Umbria |
327 |
Lazio |
38.945 |
Abruzzo |
5.570 |
Molise |
- |
Campania |
- |
Puglia |
5 |
Basilicata |
1.150 |
Calabria |
10.153 |
Totale |
316.000 |
Tabella B (vedi articolo 4)
Perdita di entrata realizzata per l'anno 1998 dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 22, della
Regioni |
Minori entrate |
|
(in milioni di lire) |
Piemonte |
44.502 |
Lombardia |
27.803 |
Veneto |
90.870 |
Liguria |
28.482 |
Emilia-Romagna |
45.195 |
Toscana |
84.985 |
Marche |
232 |
Umbria |
13.000 |
Lazio |
101.935 |
Abruzzo |
- |
Molise |
- |
Campania |
175.924 |
Puglia |
33.652 |
Basilicata |
3.067 |
Calabria |
13.686 |
Totale |
663.333 |