§ 95.27.47 - Legge 11 ottobre 2000, n. 290.
Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:11/10/2000
Numero:290


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione.
Art. 2.  Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica
Art. 3.  Sanatoria degli effetti del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501
Art. 4.  Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina.
Art. 5.  Disposizioni in materia di addizionale sul consumo di energia elettrica
Art. 6.  Copertura finanziaria ed entrata in vigore


§ 95.27.47 - Legge 11 ottobre 2000, n. 290.

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni

(G.U. 19 ottobre 2000, n. 245)

 

     Art. 1. Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione.

     1. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono compensate definitivamente a carico del bilancio dello Stato nella misura consolidata di complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dal 2000, secondo gli importi evidenziati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 2. Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica

     1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

     2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, così come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

          Art. 3. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501.

 

          Art. 4. Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina.

     1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998 derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella B allegata alla presente legge.

 

          Art. 5. Disposizioni in materia di addizionale sul consumo di energia elettrica

     1. All'articolo 10, comma 11, terzo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito" sono sostituite dalle seguenti: "I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito".

 

          Art. 6. Copertura finanziaria ed entrata in vigore

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

     3. All'onere derivante dall'articolo 4, pari a complessive lire 663.333 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Tabella A (vedi articolo 1)

     Consolidamento, a decorrere dall'anno 2000, dei trasferimenti statali in favore delle regioni a statuto ordinario in relazione alle minori entrate realizzate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995.

 

Regioni

Importo

 

(in milioni di lire)

Piemonte

46.775

Lombardia

94.596

Veneto

26.470

Liguria

11.768

Emilia-Romagna

42.847

Toscana

33.803

Marche

3.591

Umbria

327

Lazio

38.945

Abruzzo

5.570

Molise

-

Campania

-

Puglia

5

Basilicata

1.150

Calabria

10.153

Totale

316.000

 

     Tabella B (vedi articolo 4)

     Perdita di entrata realizzata per l'anno 1998 dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 22, della legge n. 449 del 1997.

 

Regioni

Minori entrate

 

(in milioni di lire)

Piemonte

44.502

Lombardia

27.803

Veneto

90.870

Liguria

28.482

Emilia-Romagna

45.195

Toscana

84.985

Marche

232

Umbria

13.000

Lazio

101.935

Abruzzo

-

Molise

-

Campania

175.924

Puglia

33.652

Basilicata

3.067

Calabria

13.686

Totale

663.333