Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 30/12/1999 |
Numero: | 501 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione. |
Art. 2. Regione siciliana e regione Sardegna. |
Art. 3. Copertura finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 27.6.303 - D.L. 30 dicembre 1999, n. 501. [1]
Diposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna.
(G.U. 30 dicembre 1999, n. 305).
Art. 1. Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione.
1. Per la definitiva compensazione della perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della
2. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999 in conseguenza delle disposizioni richiamate al comma 1, sono definitivamente compensate a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive lire 633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2. Regione siciliana e regione Sardegna.
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, della
Art. 3. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a complessive L. 1.194.024 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A (prevista dall'art. 1, comma 2)
Compensazione della perdita di entrata realizzata per gli anni 1998 e 1999 dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 48, della
Regioni Minori entrate anni |
1998-1999 (in milioni di lire) |
Piemonte 93.743 |
Lombardia 189.584 |
Veneto 53.049 |
Liguria 23.584 |
Emilia-Romagna 85.872 |
Toscana 67.746 |
Marche 7.196 |
Umbria 656 |
Lazio 78.052 |
Abruzzo 11.164 |
Molise - |
Campania - |
Puglia 10 |
Basilicata 2.304 |
Calabria 20.348 |
Totale 633.308 |
[1] Non convertito in legge. Per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto, vedi l'art. 3 della